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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 giugno 1986

Cassazione n. 13079/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/06/1986 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 29.6.2022 la Corte d'appello di Salerno ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA] dal 6.3.2013 all' 11.10.2013 in custodia cautelare in carcere in forza di ordinanza del Gip di Salerno in quanto gravemente indiziato del reato di associazione per delinquere nel ruolo di promotore di plurimi furti aggravati e del reato di ricettazione.

In data 30.6.2016 il Tribunale di Salerno assolveva l'Adzovic dai delitti di cui ai capi a) e c) per insussistenza del fatto condannandolo per il delitto sub b) alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite.

In data 25.6.2021 la Corte d'appello di Salerno riformava parzialmente la sentenza di primo grado ed assolveva il ricorrente anche dal reato di cui al capo b) per non aver commesso il fatto.

2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo.

Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato.

Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale.

La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv.

Rv. 259082-01) La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez.

U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581).

2. Ebbene, nel caso di specie, la decisione della Corte d'appello va condivisa con alcune precisazioni.

Ed invero, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione dell'imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi alla latitanza non costituisce di per sé elemento per l'individuazione della colpa grave di cui all'art. 314, comma primo, cod. proc. Pen. (Sez. 4, n. 39529 del 09/05/2014, Rv. 261404).

Neppure può assumere rilievo, a tali fini, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia.

Va premesso che, con l'art. 4, comma 1, lett, b), d.lgs. n. 188 dell'8 novembre 2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, inerente alle "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo".

Si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva suindicata, riguardante il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso in esame, all'arnionizzazione delle normative nazionali in tema di diritto al silenzio quale aspetto della presunzione di innocenza (cfr.

Considerando n. 24 della Direttiva) (Sez. 4, n. 16576 del 26/04/2022, Trazza, non massimata; Sez. 4, n. 8616 dell'08/02/2022, Radu, non massimata).

La modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, ed impone di precisare che il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce nessuna limitazione.

In tale ipotesi, ovvero nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza" volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, Rv. 283557).

Una volta esclusi gli elementi dianzi eviclenziati, la Cori:e territoriale ha comunque enucleato la condotta gravemente colposa del ricorrente ostativa all'accoglimento dell'istanza, ritenendo che la stessa si sia sostanziata nell'interessamento mostrato dal prevenuto per l'occultamento dell'auto utilizzata per commettere i furti (come si evince dall'intercettazione telefonica con il correo Fusco) e nella frequentazione con i soggetti coinvolti nei furti.

Va rilevato, invero, che, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 de/ 19/10/2018, Rv. 273996).

Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deci o l' 8.3.202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 08/06/1986 avverso l'ordinanza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data 29.6.2022 la Corte d'appello di Salerno ha rigettato la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione subita da [OSCURATO:PERSONA] dal 6.3.2013 all' 11.10.2013 in custodia cautelare in carcere in forza di ordinanza del Gip di Salerno in quanto gravemente indiziato del reato di associazione per delinquere nel ruolo di promotore di plurimi furti aggravati e del reato di ricettazione. In data 30.6.2016 il Tribunale di Salerno assolveva l'Adzovic dai delitti di cui ai capi a) e c) per insussistenza del fatto condannandolo per il delitto sub b) alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione ed Euro 100,00 di multa oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite. In data 25.6.2021 la Corte d'appello di Salerno riformava parzialmente la sentenza di primo grado ed assolveva il ricorrente anche dal reato di cui al capo b) per non aver commesso il fatto. 2. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione articolato in un motivo. Con detto motivo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per violazione dell'art. 314 cod.proc.pen. e la violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato. Va premesso che in tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione "ex ante" - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale. La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01) La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 2. Ebbene, nel caso di specie, la decisione della Corte d'appello va condivisa con alcune precisazioni. Ed invero, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, la decisione dell'imputato di sottrarsi alla cattura e di darsi alla latitanza non costituisce di per sé elemento per l'individuazione della colpa grave di cui all'art. 314, comma primo, cod. proc. Pen. (Sez. 4, n. 39529 del 09/05/2014, Rv. 261404). Neppure può assumere rilievo, a tali fini, il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio di garanzia. Va premesso che, con l'art. 4, comma 1, lett, b), d.lgs. n. 188 dell'8 novembre 2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, inerente alle "Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali", ha aggiunto al primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen. il seguente periodo "L'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo". Si è in tal modo inteso adeguare la normativa nazionale alle disposizioni della Direttiva suindicata, riguardante il rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e il diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, con specifico riferimento, per quanto di rilievo nel caso in esame, all'arnionizzazione delle normative nazionali in tema di diritto al silenzio quale aspetto della presunzione di innocenza (cfr. Considerando n. 24 della Direttiva) (Sez. 4, n. 16576 del 26/04/2022, Trazza, non massimata; Sez. 4, n. 8616 dell'08/02/2022, Radu, non massimata). La modifica legislativa esclude la rilevanza, a fini riparativi, della scelta difensiva di non rispondere, ed impone di precisare che il divieto di valorizzare l'esercizio della facoltà difensiva di difendersi tacendo non conosce nessuna limitazione. In tale ipotesi, ovvero nel caso in cui la richiesta di indennizzo sia stata rigettata dal giudice anche sulla base del silenzio dell'imputato, avvalsosi della facoltà di non rispondere, rientra nei compiti della Corte di cassazione effettuare la "prova di resistenza" volta a verificare se gli ulteriori elementi valutati a fondamento del rigetto della richiesta siano sufficienti a sostenere la decisione impugnata (Sez. 4, n. 37200 del 14/06/2022, Rv. 283557). Una volta esclusi gli elementi dianzi eviclenziati, la Cori:e territoriale ha comunque enucleato la condotta gravemente colposa del ricorrente ostativa all'accoglimento dell'istanza, ritenendo che la stessa si sia sostanziata nell'interessamento mostrato dal prevenuto per l'occultamento dell'auto utilizzata per commettere i furti (come si evince dall'intercettazione telefonica con il correo Fusco) e nella frequentazione con i soggetti coinvolti nei furti. Va rilevato, invero, che, integra la condizione ostativa della colpa grave la condotta di chi, nei reati associativi, abbia tenuto comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità al sodalizio criminale, mantenendo con gli appartenenti all'associazione frequentazioni ambigue e tali da far sospettare del diretto coinvolgimento nelle attività illecite (Sez. 4, n. 49613 de/ 19/10/2018, Rv. 273996). Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deci o l' 8.3.202
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