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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 aprile 2023

Cassazione n. 18167/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuta sottoposta al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza ha trattenuto la missiva prot.

N. 1718 del 18 gennaio 2022 a lei inviata da Luigia [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che la lettera trattenuta veicolava messaggi di contestazione della pretesa punitiva dello Stato, suscettibili di creare pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, in quanto potenzialmente inneggianti alla eversione; LETTO il ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 18-ter ord. pen., per essere la motivazione addotta dall'ordinanza impugnata assertiva e, in sostanza, apparente; RITENUTO che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché sviluppa doglianze in punto di fatto e senza confrontarsi con la ratio decidendi, correttamente basata sulle sintetiche, ma adeguate, argomentazioni sopra sintetizzate; che alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le statuizioni di cui in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuta sottoposta al regime differenziato di cui all'art. 41-bis Ord. pen., avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza ha trattenuto la missiva prot. N. 1718 del 18 gennaio 2022 a lei inviata da Luigia [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO che, a ragione della decisione, il Tribunale ha osservato che la lettera trattenuta veicolava messaggi di contestazione della pretesa punitiva dello Stato, suscettibili di creare pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, in quanto potenzialmente inneggianti alla eversione; LETTO il ricorso, con il quale si deduce violazione dell'art. 18-ter ord. pen., per essere la motivazione addotta dall'ordinanza impugnata assertiva e, in sostanza, apparente; RITENUTO che l'impugnazione deve essere dichiarata inammissibile perché sviluppa doglianze in punto di fatto e senza confrontarsi con la ratio decidendi, correttamente basata sulle sintetiche, ma adeguate, argomentazioni sopra sintetizzate; che alla dichiarazione di inammissibilità conseguono le statuizioni di cui in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese • processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 aprile 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 18167/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris