CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 1982
Cassazione n. 05359/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1982 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Bologna confermava la decisione con la quale il primo giudice aveva condannato Fabio FERRARO per i reati di rapina e furto, entrambi pluriaggravati. 2. Propone ricorso Fabio FERRARO, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della sentenza per vizio della motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra circostanze e all'omessa motivazione dell'aumento operato a titolo di continuazione. Con motivi nuovi la difesa ha chiesto che sia rilevata l'estinzione del reato di furto, essendo intervenuta la prescrizione successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 3.1. La Corte di appello, così come il primo giudice, ha ritenuto rilevante la confessione dell'imputato ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, ma con adeguata e incensurabile motivazione ha ribadito il giudizio di equivalenza fra le stesse e le quattro circostanze aggravanti, fra le quali la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, che da sola avrebbe comunque precluso un giudizio di prevalenza delle attenuanti, stante il disposto di cui all'art. 69, quarto comma, del codice penale. 3.2. La motivazione della sentenza impugnata ha fatto riferimento al complessivo trattamento sanzionatorio, compreso, quindi, l'aumento a titolo di continuazione, evidenziando la gravità dei fatti, avuto anche riguardo alla intensità del dolo, e la capacità a delinquere dell'imputato, gravato di numerosi e specifici precedenti penali. Inoltre, va ribadito l'orientamento di questa Corte, secondo il quale, quando la pena si attesti in misura non troppo distante dal minimo, è sufficiente che il giudice dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua" o "pena equa" (Sez. 2, n. 36103 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197), mentre «una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (così, da ultimo, Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione).Il principio risulta pertinente anche quando si tratti di quantificare l'aumento di pena a titolo di continuazione fra i reati, determinato nel caso di - specie in misura molto contenuta (tre mesi di reclusione e 300 euro di multa, prima della riduzione per il rito), se si considerano i limiti edittali previsti dall'art. 625, ultimo comma, del codice penale. 4. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. L'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude pertanto la possibilità di rilevare e dichiarare ora l'estinzione del reato per prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., come statuito dalle Sezioni unite della Suprema Corte in numerose pronunce (n. 20208 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino, Rv. 275319, in motivazione; n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822; n. 6903 del 27/5/2016, dep. 2017, Aiello, Rv. 268966; n. 26102 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818; n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; n. 33542 del 27/06/2001, Cavalera, Rv. 219531; n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; da ultimo v. sent. n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869, in motivazione). Peraltro, considerata l'applicazione della recidiva reiterata, la prescrizione per il furto pluriaggravato, commesso il 5 settembre 2005, sarebbe maturata solo nell'anno 2027. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21 dicembre 2021. Il Consigliere estensore Pier(Nes ni D'[OSCURATO:PERSONA]