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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022

Cassazione n. 04022/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 10 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per reato di cui all'art. 648 cod. pen, riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Rilevato che la prima doglianza, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella prova della colpevolezza del prevenuto per il delitto lui ascritto, è finalizzata a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione ai medesimi profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomerK, giuridici dai giudici di merito, che a pagina 4 hanno difatti logicamente sottolineato come, in assenza di una plausibile giustificazione, l'associazione per un limitato arco temporale della scheda s.i.m. dello Spartà al telefonino provento di furto, e la successiva sostituzione della stessa con la scheda intestata ad altra persona, peraltro defunta, facesse desumere con; certezza l'utilizzo della res di provenienza delittuosa da parte del prevenuto; Considerato che la seconda censura, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto il richiamo precedenti penali gravanti sull'imputato, peraltro per reati della stessa indole di quello per cui si procede, nonché alla gravità del fatto contestato, consegnano una motivazione esente do manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il gi . idice di merito, nel motivare il diniego dello concessione delle attenuanti generiche, prenda ::1 considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ati, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, dr! 2nendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve ess, re dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese pro ,. essuaq e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.( M. dichiara inammissibile il ricorso e condann il ri vrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cas5. i delle ammende.

Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore D E POSkTATA [OSCURATO:PERSONA]\:.CJI:1\1.11P.;.n Il Pri1ente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' GIUSEPPE [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza in data 29 marzo 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal Tribunale di Messina, in data 10 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna per reato di cui all'art. 648 cod. pen, riducendo la pena inflitta dal primo giudice. Rilevato che la prima doglianza, che lamenta una violazione di legge e un vizio di motivazione nella prova della colpevolezza del prevenuto per il delitto lui ascritto, è finalizzata a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in relazione ai medesimi profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomerK, giuridici dai giudici di merito, che a pagina 4 hanno difatti logicamente sottolineato come, in assenza di una plausibile giustificazione, l'associazione per un limitato arco temporale della scheda s.i.m. dello Spartà al telefonino provento di furto, e la successiva sostituzione della stessa con la scheda intestata ad altra persona, peraltro defunta, facesse desumere con; certezza l'utilizzo della res di provenienza delittuosa da parte del prevenuto; Considerato che la seconda censura, che contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto il richiamo precedenti penali gravanti sull'imputato, peraltro per reati della stessa indole di quello per cui si procede, nonché alla gravità del fatto contestato, consegnano una motivazione esente do manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il gi . idice di merito, nel motivare il diniego dello concessione delle attenuanti generiche, prenda ::1 considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli ati, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, dr! 2nendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve ess, re dichiarato inammissibile, con la condanna de ricorrente al pagamento delle spese pro ,. essuaq e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.( M. dichiara inammissibile il ricorso e condann il ri vrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cas5. i delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore D E POSkTATA [OSCURATO:PERSONA]\:.CJI:1\1.11P.;.n Il Pri1ente
Sentenza Cassazione n. 04022/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris