CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2024
Cassazione n. 22331/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16915-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 94, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 289/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/04/2021 R.G.N. 318/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.16915/2021 Cron. Rep. Ud.18/06/2024 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. in data 3 luglio 2017; dal punto di vista della tutela applicabile, pur confermando la risoluzione del rapporto ai sensi del comma 5 dell’art. 18 novellato l. n. 300/1970, ha elevato la misura della indennità risarcitoria onnicomprensiva da dodici a quindici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto; 2.la Corte, in sintesi, ha considerato sussistenti i fatti contestati alla lavoratrice che svolgeva mansioni di “capo negozio” e consistenti nel rifiuto di ottemperare all’ordine di promozione di un modello di smartphone, nella scarsa pulizia e incuria di reparti di cui aveva la responsabilità, nella mancata attivazione della chiamata del 118 per un dipendente che aveva accusato un malore; avuto riguardo al motivo di gravame concernente l’invocata tutela reintegratoria perché l’illecito disciplinare era punibile con sanzione conservativa, la Corte, richiamato l’articolato del CCNL distribuzione cooperativa applicabile al rapporto, ha ritenuto inoperante il comma 5 dell’art. 18 St. lav. novellato nel caso di specie in quanto “il catalogo di condotte considerate ai fini del trattamento sanzionatorio poggia non su di un elenco tipizzato di singoli specifici comportamenti ma richiama clausole generali (negligenza, imprudenza, violazione di legge e regolamenti, etc.) facendo riferimento a criteri di graduazione nella valutazione di gravità della condotta puramente discrezionale”, in adesione all’orientamento di legittimità espresso da Cass. n. 12365 del 2019; la Corte, invece, in accoglimento del reclamo della lavoratrice sulla quantificazione dell’indennità risarcitoria, determinata dal Tribunale nella misura minima prevista dalla legge, lo ha elevato a quindici mensilità; 3. per la cassazione di tale sentenza nella parte in cui ha disconosciuto l’applicabilità della tutela prevista dal comma 5 dell’art. 18 novellato, ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con due motivi; ha resistito l’intimata società con controricorso; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1.con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 18 l. n. 300 del 1970 e 12 l. n. 604 del 1966, oltre che dell’art. 208 del CCNL per le cooperative di consumo del 22 dicembre 2011, criticando diffusamente la sentenza impugnata per avere erroneamente statuito che nella specie dovesse trovare applicazione la tutela di cui all’art. 18, comma 5, l. 300/70 in luogo di quella di cui al comma 4 del medesimo articolo; si contesta l’assunto della Corte territoriale secondo il quale la “nuova” formulazione dell’art. 18 “restringerebbe l’ambito applicativo del quarto comma alle sole ipotesi di perfetta coincidenza del fatto contestato con una delle fattispecie specifiche che il CCNL applicabile punisce con sanzione conservativa”; 2.il motivo è fondato; preliminarmente occorre disattendere l’eccezione di improcedibilità sollevata dalla controricorrente per omesso deposito del testo integrale del contratto collettivo applicabile, atteso che la doglianza in esame investe in via primaria l’interpretazione della norma di legge (l’art. 18, commi 4 e 5, St. lav.) e non pone problemi di diretta interpretazione della disciplina della contrattazione collettiva nazionale; la Corte territoriale, infatti, ha interpretato dette disposizioni di legge nel senso che le stesse non consentirebbero di applicare la tutela reintegratoria laddove la contrattazione collettiva non tipizzi specifici comportamenti ma richiami “clausole generali (negligenza, imprudenza, violazione di legge e regolamenti, etc.)”; tuttavia, la sentenza impugnata sul punto non è conforme al principio di diritto affermato dalla più recente giurisprudenza di legittimità secondo cui: “in tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dall’art. 18 commi 4 e 5 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, come novellata dalla legge n. 92 del 28 giugno 2012, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali o elastiche. Tale operazione di interpretazione e sussunzione non trasmoda nel giudizio di proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato restando nei limiti dell’attuazione del principio di proporzionalità come già eseguito dalle parti sociali attraverso la previsione del contratto collettivo.” (Cass. n. 11665 del 2022; conf.: Cass. n. 20780 del 2022; Cass. n. 13064 del 2022; Cass. n. 13065 del 2022; di recente: Cass. n. 95 del 2024; precedenti ai quali si rinvia ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);3.pertanto, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, con assorbimento del secondo, successivo in ordine logico, in quanto lo stesso attiene alla misura dell’indennità risarcitoria stabilita in base al comma 5 dell’art. 18 St. lav.; la sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione alla censura ritenuta fondata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che si uniformerà al principio innanzi richiamato, verificando la sussumibilità delle condotte ritenute sussistenti nell’ambito delle previsioni della contrattazione collettiva applicabile al rapporto, ancheladdove la previsione sia espressa attraverso clausole generali o elastiche; provvederà infine sulle speseanche del presente giudizio di legittimità; P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in d