Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01590/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 14 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A e B), commessi il 6 gennaio 2020.

Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato aveva detenuto illecitamente 32,20 grammi di cocaina e aveva ceduto 1,10 grammi della stessa sostanza; nonché aveva detenuto illecitamente 9,30 grammi di hashish.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio per la mancata concessione della trattazione orale.

La prima udienza del 3 novembre 2020 del giudizio di appello era stata rinviata per la tardiva notifica della citazione all'imputato per l'udienza del 15 dicembre 2020, per la quale questi era stato autorizzato - trovandosi in regime cautelare domiciliare - a presenziare con mezzi propri.

In data 9 novembre 2020 era entrato in vigore il d.l. 9 novembre 2020 n. 149 che introduceva l'art. 23 e la difesa aveva, come altri avvocati, interpretato tale norma come non applicabile al procedimento in esame, perché già incardinato all'udienza del 3 novembre 2020 e rinviato per la discussione orale all'udienza del 15 dicembre 2020.

Il difensore, dopo aver ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale, il 4 dicembre 2020, aveva trasmesso in pari data - su suggerimento del giudice relatore - la richiesta di trattazione orale, ma la Corte di appello ha ritenuto l'11 dicembre 2020 tale richiesta tardiva, invitando il difensore ad inviare conclusioni scritte (quando i giorni previsti dal decreto prevedono un termine di 5 giorni prima dell'udienza), e il 12 dicembre 2020 ha revocato l'autorizzazione concessa all'imputato per il giorno dell'udienza.

In tal modo, negando alla difesa il contraddittorio orale e all'imputato di partecipare all'udienza, è stato violato il diritto di difesa.

2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della prova sulla responsabilità penale.

La sentenza impugnata ha motivato in modo apodittico la prova della detenzione illecita e della cessione della cocaina, non considerando le dichiarazioni spontanee dell'imputato (si trattava di stupefacente per uso personale e ceduto senza danaro) e basandosi su mere presunzioni ovvero sulle dichiarazioni dell'unico teste, incorrendo in un evidente errore di valutazione dei fatti.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990.

Già in primo grado la difesa aveva chiesto la derubricazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità, ma il Tribunale non aveva affrontato tale punto minimamente.

In appello, a fronte della censura della difesa sulla riqualificazione dei fatti, la Corte territoriale si è limitata a rinviare alla sentenza di primo grado e a condividerne l'accertamento sul punto.

Nella specie, il dato ponderale andava rapportato al mercato della droga di Roma e alla non eccelsa qualità dello stupefacente (neppure suddivisa in dosi) e non era ostativa alla fattispecie invocata la diversità di tipologie di sostanze.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal

I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Anche la difesa del ricorrente ha presentato con pec del 14 ottobre 2021 conclusioni scritte, con le quali si è riportata ai motivi di ricorso, illustrandoli sinteticamente e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.

2. Quanto al primo motivo, va rammentato che l'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, entrato in vigore il giorno 9 novembre 2020, stabiliva che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire".

Nel caso in esame alla prima udienza del 3 novembre 2020 la Corte di appello si era limitata a rinviare l'udienza al 15 dicembre 2020 per la tardiva notifica della citazione dell'imputato, non essendosi incardinato il procedimento di appello con gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti e il compimento delle formalità di apertura del dibattimento.

Pertanto, essendo fissata la nuova udienza nella vigenza della citata disposizione (l'art. 23, comma 5, d.l. cit. ne escludeva la operatività "nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore"), la stessa era soggetta al rito cartolare previsto e alle cadenze temporali stabile per la istanza di discussione orale.In particolare, a norma del quarto comma dell'art. 23 cit., tale istanza doveva essere "formulata per iscritto dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza" (non ricorrendo l'ipotesi più favorevole del sesto comma, nel caso in cui l'udienza e stata fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto).

Nella specie invece l'istanza era stata inviata dal difensore il 3 dicembre 2020 e quindi tardivamente.

3. Il secondo motivo articola censure generiche e di merito in ordine alla ricostruzione dei fatti, che si astraggono del tutto dal ragionamento giustificativo che ha puntualmente spiegato perché la tesi difensiva non era accoglibile.

4. In ordine alla invocata derubricazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità, la Corte di appello ha spiegato in modo adeguato e senza salti logici o errori giuridici perché, all'esito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta non potesse addivenirsi ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti.

Invero la qualità e quantità della sostanza (166 dosi di cocaina pura al 77% e 130 dosi di hashish) dimostravano, congiuntamente alle modalità di spaccio e all'assenza di redditi che giustificassero acquisti rilevanti di droga, l'inserimento dell'imputato in un mercato illecito di stupefacenti tutt'altro che marginale.

Le cesure si rivelano pertanto anche in tal caso aspecifiche e volte ad una mera, quanto non consentita rilettura delle emergenze processuali.

5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/-11572-021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2020 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 14 febbraio 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] per reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A e B), commessi il 6 gennaio 2020. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato aveva detenuto illecitamente 32,20 grammi di cocaina e aveva ceduto 1,10 grammi della stessa sostanza; nonché aveva detenuto illecitamente 9,30 grammi di hashish. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge con riferimento alla violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio per la mancata concessione della trattazione orale. La prima udienza del 3 novembre 2020 del giudizio di appello era stata rinviata per la tardiva notifica della citazione all'imputato per l'udienza del 15 dicembre 2020, per la quale questi era stato autorizzato - trovandosi in regime cautelare domiciliare - a presenziare con mezzi propri. In data 9 novembre 2020 era entrato in vigore il d.l. 9 novembre 2020 n. 149 che introduceva l'art. 23 e la difesa aveva, come altri avvocati, interpretato tale norma come non applicabile al procedimento in esame, perché già incardinato all'udienza del 3 novembre 2020 e rinviato per la discussione orale all'udienza del 15 dicembre 2020. Il difensore, dopo aver ricevuto le conclusioni scritte del Procuratore generale, il 4 dicembre 2020, aveva trasmesso in pari data - su suggerimento del giudice relatore - la richiesta di trattazione orale, ma la Corte di appello ha ritenuto l'11 dicembre 2020 tale richiesta tardiva, invitando il difensore ad inviare conclusioni scritte (quando i giorni previsti dal decreto prevedono un termine di 5 giorni prima dell'udienza), e il 12 dicembre 2020 ha revocato l'autorizzazione concessa all'imputato per il giorno dell'udienza. In tal modo, negando alla difesa il contraddittorio orale e all'imputato di partecipare all'udienza, è stato violato il diritto di difesa. 2.2. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza della prova sulla responsabilità penale. La sentenza impugnata ha motivato in modo apodittico la prova della detenzione illecita e della cessione della cocaina, non considerando le dichiarazioni spontanee dell'imputato (si trattava di stupefacente per uso personale e ceduto senza danaro) e basandosi su mere presunzioni ovvero sulle dichiarazioni dell'unico teste, incorrendo in un evidente errore di valutazione dei fatti. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Già in primo grado la difesa aveva chiesto la derubricazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità, ma il Tribunale non aveva affrontato tale punto minimamente. In appello, a fronte della censura della difesa sulla riqualificazione dei fatti, la Corte territoriale si è limitata a rinviare alla sentenza di primo grado e a condividerne l'accertamento sul punto. Nella specie, il dato ponderale andava rapportato al mercato della droga di Roma e alla non eccelsa qualità dello stupefacente (neppure suddivisa in dosi) e non era ostativa alla fattispecie invocata la diversità di tipologie di sostanze. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 23 luglio 2021, n. 105, convertito dal I. 16 settembre 2021, n. 126), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Anche la difesa del ricorrente ha presentato con pec del 14 ottobre 2021 conclusioni scritte, con le quali si è riportata ai motivi di ricorso, illustrandoli sinteticamente e chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al primo motivo, va rammentato che l'art. 23 del d.l. n. 149 del 2020, entrato in vigore il giorno 9 novembre 2020, stabiliva che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire". Nel caso in esame alla prima udienza del 3 novembre 2020 la Corte di appello si era limitata a rinviare l'udienza al 15 dicembre 2020 per la tardiva notifica della citazione dell'imputato, non essendosi incardinato il procedimento di appello con gli adempimenti in ordine alla regolare costituzione delle parti e il compimento delle formalità di apertura del dibattimento. Pertanto, essendo fissata la nuova udienza nella vigenza della citata disposizione (l'art. 23, comma 5, d.l. cit. ne escludeva la operatività "nei procedimenti nei quali l'udienza per il giudizio di appello è fissata entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore"), la stessa era soggetta al rito cartolare previsto e alle cadenze temporali stabile per la istanza di discussione orale.In particolare, a norma del quarto comma dell'art. 23 cit., tale istanza doveva essere "formulata per iscritto dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza" (non ricorrendo l'ipotesi più favorevole del sesto comma, nel caso in cui l'udienza e stata fissata tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto). Nella specie invece l'istanza era stata inviata dal difensore il 3 dicembre 2020 e quindi tardivamente. 3. Il secondo motivo articola censure generiche e di merito in ordine alla ricostruzione dei fatti, che si astraggono del tutto dal ragionamento giustificativo che ha puntualmente spiegato perché la tesi difensiva non era accoglibile. 4. In ordine alla invocata derubricazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità, la Corte di appello ha spiegato in modo adeguato e senza salti logici o errori giuridici perché, all'esito di una valutazione complessiva di tutti gli elementi della fattispecie concreta non potesse addivenirsi ad una diversa qualificazione giuridica dei fatti. Invero la qualità e quantità della sostanza (166 dosi di cocaina pura al 77% e 130 dosi di hashish) dimostravano, congiuntamente alle modalità di spaccio e all'assenza di redditi che giustificassero acquisti rilevanti di droga, l'inserimento dell'imputato in un mercato illecito di stupefacenti tutt'altro che marginale. Le cesure si rivelano pertanto anche in tal caso aspecifiche e volte ad una mera, quanto non consentita rilettura delle emergenze processuali. 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/-11572-021. [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 01590/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris