CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11136/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 8744-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] (GIA' [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrentf - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 5, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente del successivo - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente del ricorso successivo- avverso la sentenza n. 5370/12/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 08744 sez. MT ud. 23-02-2022 -2- Fatti e ragioni della decisione L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di una sentenza della CTR del Lazio, di rigetto dell'appello da essa proposto avverso una sentenza della CTP di Roma, di parziale accoglimento di un ricorso proposto dalla contribuente s.r.l. "AURORA", già s.p.a. "SLED" avverso un avviso di liquidazione, aventi ad oggetto imposta di registro proporzionale riferita ad un'ordinanza del Tribunale civile di Roma, di assegnazione di crediti pignorati presso terzi; secondo la CTP l'ordinanza era un mero atto di procedura esecutiva, privo di valenza decisoria, con conseguente applicabilità ad essa dell'imposta di registro nella misura fissa. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt 6 ed 8 lettera a) della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ., in quanto l'ordinanza emessa ex art. 553 cod. proc. civ. realizzava un effetto traslativo, tenuto conto del disposto dell'art. 8 tariffa parte prima, alla stregua del quale andavano sottoposti ad imposta di registro proporzionale gli atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definivano, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione; questi ultimi, pur restando atti della procedura esecutiva, erano stati in tal modo estrapolati dalla procedura medesima ed equiparati a provvedimenti decisori. La contribuente s.r.l. "AURORA", già s.p.a. "SLED", si è costituita con controricorso; che, con richiesta del 4 marzo 2019, quest'ultima società ha chiesto la sospensione del processo ai sensi dell'art. 6 comma 10 del d. I. n. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018; che va pertanto disposto la sospensione del processo, ai sensi della normativa sopra citata. Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n.10622/2019 ha disposto la sospensione del procedimento. Con provvedimento a stampa del 6.3.2020 l'Agenzia delle entrate rigetteva l'istanza di definizione agevolata, ritenendo che l'avviso di liquidazione oggetto di lite non aveva funzione di riscossione dell'imposta e non poteva dunque annoverarsi fra gli atti definibili ai sensi della'rt.6 d.l.n.119/2018.Successivamente tale atto veniva gravato di ricorso dal contribuente al l'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso, dando atto che l'avviso di liquidazione al quale si riferiva il procedimento era stato annullato in sede di autotutela con atto del 28.7.2020 e chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tanto premesso, avuto riguardo all'incontroverso annullamento in sede di autotutela dell'avviso di liquidazione emesso a suo tempo a carico della [OSCURATO:SOCIETA] va dichiarata l'estinzione del giudizio essendo cessata la materia del contendere. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. PQM Dichiara l'estinzione del giudizio. Co