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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 ottobre 2020

Cassazione n. 24153/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28552/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di socie della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’avvocato A milcare Giardina , presso il cui studio in Siracusa , via [OSCURATO:PERSONA] n. 5/B (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), sono elettivamente domiciliate, come da procura speciale allegata all’atto di costituzione in giudizio con istanza di estinzione; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 5367 / 0 5 / 20 20 , depositata il 13.10.2020.

Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del27.06.2024; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio; Sentito, per la ricorrenteAgenzia delle entrate, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Ragusa rigettava i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avver s o l’atto di contestazione di sanzionin.

RJS C0 0101060, relativo all’anno 2003.

Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Cataniaaccoglieva l’appello proposto da ll a contribuente.

Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidato ad un unico motivo.

FirulloGiovanna e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socie della cessata società [OSCURATO:PERSONA], si costituivano al solo fine di depositare la domanda di definizione agevolatae di chiedere l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la ricorrente Agenzia deduc e la violazione e falsa applicazionedegli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere inapplicabile la sanzione irrogata per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa.

Preliminarmente occorre rilevare che, con atto di costituzione, depositato in via telematica 9.10.2023, le contribuenti hanno chiesto di dichiararel’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, per cessazione della materia del contendere, essendosi avvalse della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, e hanno allegato la relativa domanda, trasmessa all’Agenzia delle entrate in data 30.09.2023 (v. comunicazione di ricezione), con la ricevuta di pagamento della prima rata.

Con successiva memoria, depositata in data 14.06.2024, hanno insistito nell’istanza di estinzione, allegando ulteriori tre ricevute di pagamento delle rate dovute.

L’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”.

Ai sensi del comma 200 dell’art. 1 cit., poi, “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.

Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”.

Il comma 201 dell’art. 1 cit., infine, prevede che “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione.

Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego.

Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200”.

A seguito della presentazione da parte dell e contribuent i dell’istanza sopra indicata e della ricevuta di pagamento della prima rata, quindi, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a caric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28552/2021R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , in qualità di socie della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difes e dall’avvocato A milcare Giardina , presso il cui studio in Siracusa , via [OSCURATO:PERSONA] n. 5/B (PEC: [OSCURATO:EMAIL]), sono elettivamente domiciliate, come da procura speciale allegata all’atto di costituzione in giudizio con istanza di estinzione; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania n. 5367 / 0 5 / 20 20 , depositata il 13.10.2020. Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienza pubblica del27.06.2024; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] , il quale ha concluso chiedendo l’estinzione del giudizio; Sentito, per la ricorrenteAgenzia delle entrate, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CTP di Ragusa rigettava i l ricors o propost o da lla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avver s o l’atto di contestazione di sanzionin. RJS C0 0101060, relativo all’anno 2003. Con la sentenza in epigrafe indicata, la CTR della Sicilia – sezione staccata di Cataniaaccoglieva l’appello proposto da ll a contribuente. Contro la suddetta decisione proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate,affidato ad un unico motivo. FirulloGiovanna e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di socie della cessata società [OSCURATO:PERSONA], si costituivano al solo fine di depositare la domanda di definizione agevolatae di chiedere l’estinzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la ricorrente Agenzia deduc e la violazione e falsa applicazionedegli artt. 8 del d.lgs. n. 546 del 1992, 6 del d.lgs. n. 472 del 1997 e 10, comma 3, del d.lgs. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3cod. proc. civ., per avere la CTR errato nel ritenere inapplicabile la sanzione irrogata per la sussistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa. Preliminarmente occorre rilevare che, con atto di costituzione, depositato in via telematica 9.10.2023, le contribuenti hanno chiesto di dichiararel’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 198, della l. n. 197 del 2022, per cessazione della materia del contendere, essendosi avvalse della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1, commi da 186 a 202, della l. n. 197 del 2022, e hanno allegato la relativa domanda, trasmessa all’Agenzia delle entrate in data 30.09.2023 (v. comunicazione di ricezione), con la ricevuta di pagamento della prima rata. Con successiva memoria, depositata in data 14.06.2024, hanno insistito nell’istanza di estinzione, allegando ulteriori tre ricevute di pagamento delle rate dovute. L’art. 1, commi 197 e 198, della l. n. 197 del 2022 e succ. modif., stabilisce che il contribuente che intende aderire alla definizione agevolata delle controversie pendenti ha l’onere di depositare, entro il 10 ottobre 2023, “presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata” e, in tal caso, “il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate”. Ai sensi del comma 200 dell’art. 1 cit., poi, “L'eventuale diniego della definizione agevolata deve essere notificato entro il 31 luglio 2024 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dalla notificazione del medesimo dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine”. Il comma 201 dell’art. 1 cit., infine, prevede che “Per i processi dichiarati estinti ai sensi del comma 198, l'eventuale diniego della definizione è impugnabile dinanzi all'organo giurisdizionale che ha dichiarato l'estinzione. Il diniego della definizione è motivo di revocazione del provvedimento di estinzione pronunciato ai sensi del comma 198 e la revocazione è chiesta congiuntamente all'impugnazione del diniego. Il termine per impugnare il diniego della definizione e per chiedere la revocazione è di sessanta giorni dalla notificazione di cui al comma 200”. A seguito della presentazione da parte dell e contribuent i dell’istanza sopra indicata e della ricevuta di pagamento della prima rata, quindi, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio con spese a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e le spese restano a caric
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