CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 aprile 2025
Cassazione n. 22650/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1210/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a anche disgiuntamentedall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] - associati.it) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domiciliata pressoil loro studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.12 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]:omessa pronuncia – giudice tributario - giurisdizione ordinaria - translatio iudicii– giudizio di Cassazione LORENZOFORTE, rappresentat o e difes o dall’Avv . [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL], giusta procura datata 7.4.2025; –controricorrente – avverso la sentenza della Co mmissione tributaria regionale del la Lombardian. 3264 / 45 /20 1 6 , depositata il 30 . 5 .20 1 6 e non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 2 8 maggio 202 5 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3264/45/2016, depositata il 30.5.2016 veniva rigettato l’appello proposto dall’agente della riscossione avverso la sentenza dellaCommissione t ributaria provinciale di Milano n. 1867 / 12 /20 1 5 che avevaaccolto il ricorso introduttivo di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggettol’avviso di iscrizione ipotecaria per II.DD. e IVA . 2. Si legge nella sentenza d’appello che il giudice di prime cure accoglieva l ’impugna zione sul presupposto che l’agente della riscossione non avesse dimostrato il contenuto dell e cartelle di pagamento notificat e a mezzo posta mediante l’esibizione dell’originale,decisione confermata dalla CTR. 3. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per Cassazione l’agente della riscossione deducendo tre motiv i , poi illustra ti con memoria ex art.380 - bis.1. cod. proc. civ., cui replica il contribuente concontroricorso ch e, da ultimo, deposita comparsa di costituzione di nuovodifensore. Consideratoche: 1. Preliminarmente, va dato atto dell’eccezione di inammissibilità formulatadal controricorrente per esser la notifica del ricorso tardiva, inquanto eseguita in data 3 gennaio 2017, oltre il termine di sei mesi dallapubblicazione della sentenza impugnata del 30 maggio 2016. 1.1. L’eccezione è infondata in quanto dai timbri apposti da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. sulla relata di notifica del ricorso per cassazione nel fascicolo d’ufficio, dai modelli di accettazione dell’atto edagli avvisi di ricevimento depositati dalla ricorrente risulta che il ricorso per cassazione è stato spedito per la notifica in data 28 dicembre 2016e, dunque, tempestivamente entro il termine lungo semestrale tenuto contodella dissociazione degli effetti della notifica per il notificante e il destinatario(Corte cost., sentenza n. 477 del 26 novembre 2002). 2.Con il primo motivo la ricorrente prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 1 , cod. proc. civ., la violazione dell'art. 2 del d . l gs. n. 546/1992,per non avere il giudice d'appello dichiarato il proprio difetto digiurisdizione in relazione alle cartelle di pagamento relative a crediti dinatura non tributaria. 3.Il motivo è fondato. 3.1.Sul tema della pronuncia implicita sulla giurisdizione ravvisabile in unadecisione di merito, le Sezioni u nite di questa Corte (Cass. Sez. U., sentenza n. 27531 del 20/11/2008) hanno da tempo chiarito che, allorché il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione e le parti abbiano prestato acquiescenza, non contestando la relativa sentenza sotto tale profilo, non è consentito al giudice della successiva fase impugnatoriarilevare d'ufficio il difetto di giurisdizione, trattandosi di questioneormai coperta dal giudicato implicito. 3.2. Ciò premesso, i l giudice di seconde cure, nel confermare la sentenzadi primo grado ha deciso la questione della legittimità della notificazione eseguita dall'Agente della riscossione d ando espressamente atto del l’esistenza di un motivo di gravame concernenteil difetto di giurisdizione parziale ( « carenza di giurisdizione perle cartelle portanti pretese di carattere non tributario » , si legge a p.2 della sentenza). 3.3. Orbene , la CTR si è pronunciata, con riferimento all’avviso di iscrizione ipotecaria impugnato, affermando l’invalidità della notificazione delle cartelle di pagamento sottostanti, senza limitare la pronunciaalla parte del credito di natura tributaria e, così facendo, ha implicitamente ed erroneamente respinto l'eccezione di giurisdizione sollevatada Equitalia nei gradi di merito del giudizio, dal momento che risultaagli atti (v. p.10 ricorso) che parte dei crediti di cui alle su ddette cartellesono di natura previdenziale. Ilgiudice ha errato, avendo mancato di dichiara re che, in parte qua , la controversia non rientra nella giurisdizione tributaria di cui all’art.2 d.lgs.31 dicembre 1992 n.546, nel testo applicabile ratione temporis , perché non è collegata alla natura tributaria del rapporto ( cfr. Corte cost.n.238/2009; n.141/ 2009; n.39/2010) e non trae origine da un attoimpositivo ( v. Cass. n.16858/2011), con conseguente fondatezza dellacensura. 3.4.In accoglimento del primo motivo , dunque, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario , dovendosi affermare la giurisdizione del giudice ordinario competente per territorio, cui la causava rimessa in parte qua. 3.5. In conseguenza di quanto sopra , il giudizio, anche ai fini della eventualefase rescissoria davanti al giudice tributario, non invest e più l’impugnazionedell’iscrizione ipotecaria con riferimento con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento indicati a pag.13 del ricorso,aventi pacificamente natura non tributaria , senza che rilevi la forma dell’atto impugnato , iscrizione ipotecaria piuttosto che atto impositivo. 4.Con il secondo motivo la ricorrente censura, in rapporto all'art. 360, primocomma, n. 3 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1335, 2727 e 2729 cod. civ. e 26 del d.P.R. n. 602/1973, per avere il giudice di seconde cure confermato la sentenza di p rimo grado , la quale aveva ritenuto insufficiente il deposito degli avvisi di ricevimento delle raccomandate ai fini della dimostrazione dell'avvenuta notificazione degliatti impugnati, richiedendo invece la prova del contenuto di tutti iplichi raccomandati recapitati. 5.Il motivo è fondato. 5.1.In tema di notifica di cartelle di pagamento a mezzo del servizio postale, questa Corte ha ribadito, anche recentemente (cfr. Cass. ordinanza n. 6251 del 09/03/2025) , che la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c od . c iv ., in conformitàal principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto daparte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcunatto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assumespedito, è onerato della relativa dimostrazione. 5.2. Non è , pertanto, conforme alla giurisprudenza di legittimità la decisionedella CTR che, condividendo la ratio decidendi espressa d a l giudice di prime cure, ha affermato che « avendo il contribuente contestatoil contenuto del plico raccomandato con A.R. notificatogli da [OSCURATO:SOCIETA]., questa non ha dimostrato il suo esatto contenuto nonessendo sufficiente l'esibizione della sola cartolina di ricevimento » (cfr. pag. 2 sentenza). L a sentenza impugnata, attribu isce erroneamente all' a gente della riscossione un onere probatorio spettanteal destinatario dell'atto impositivo, secondo un condivisibile principio di prossimità della prova , e di ciò terrà conto il giudice del rinvio. 6. L’accoglimento del secondo motivo reca con sé l’assorbimento del terzo–rubricato per mero errore materiale quarto a pag.22 del ricorso –, con il quale l ’agente prospetta, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., la violazione dell'art. 21, primo comma, del d . l gs. n. 546/1992, per non avere il giudice di seconde cure dichiarato l'originario ricorso del contribuente inammissibile per tardività, in conseguenza della validità della notificazione degli atti impugnati. 7. In conclusione, in accoglimento del primo motiv o d i ricorso , dev’essere dichiarato il difetto parziale di giurisdizione in favore del giudice ordinario limitatamente alle pretese di natura non tributaria . Inoltre, in accoglimento del secondo motivo, assorbito il terzo, la sentenza impugnata è , per il resto, cassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Lombardia, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazioneai profil i e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M LaCorte: accoglie il primo motivo e dichiara il difetto di giurisdizione infavore del giudice ordinario limitatamente alle pretese di natura non tributaria, rimettendo le parti inanzi al giudice territorialmente competente;per il resto, in accoglimento de l secondo motivo d i ricorso, assorbitoil terzo , cassa la sentenza i