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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 novembre 2022

Cassazione n. 49156/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 20 ottobre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Trani del 21 gennaio 2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 7, cod. pen. (capo A); 337 cod. pen. (capo B).

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per travisamento della prova, lamentando l'erroneità della decisione con cui i giudici di merito avrebbero ritenuto la sussistenza dei delitti contestati pur in carenza di adeguata prova della ricorrenza della responsabilità del ricorrente; violazione di legge e vizio di motivazione conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede, di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., atteso che i cavi che l'imputato avrebbe tentato di sottrarre sarebbero stati ubicati all'interno di una proprietà privata, protetta da recinzione metallica e sottoposta alla vigilanza di una guardia giurata - e non già in un'area non completamente chiusa, priva di cancello e di una sorveglianza costante, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale -.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01).

La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01).

In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01).

Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con le censure dedotte, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale e la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 2 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 20 ottobre 2021 la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Trani del 21 gennaio 2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 7, cod. pen. (capo A); 337 cod. pen. (capo B). Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con due distinti motivi: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per travisamento della prova, lamentando l'erroneità della decisione con cui i giudici di merito avrebbero ritenuto la sussistenza dei delitti contestati pur in carenza di adeguata prova della ricorrenza della responsabilità del ricorrente; violazione di legge e vizio di motivazione conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della circostanza aggravante dell'aver commesso il fatto su cose esposte per necessità alla pubblica fede, di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., atteso che i cavi che l'imputato avrebbe tentato di sottrarre sarebbero stati ubicati all'interno di una proprietà privata, protetta da recinzione metallica e sottoposta alla vigilanza di una guardia giurata - e non già in un'area non completamente chiusa, priva di cancello e di una sorveglianza costante, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale -. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945-01). La Corte regolatrice ha rilevato che, anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006, n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 234109-01). In sede di legittimità, pertanto, non sono consentite censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181-01). Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, deve essere osservato, allora, come il ricorrente in realtà invochi, con le censure dedotte, un'inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio in atti, e, quindi, una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova, senza confrontarsi, con la dovuta specificità, con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la sua responsabilità penale e la configurazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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