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CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 38045/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], persona offesa, ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 15 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. 2.

La ricorrente deduce violazione di legge, in quanto ella, coniuge della vittima dell'omicidio stradale, e quindi persona offesa, unitamente ai figli, avrebbe dovuto essere avvisata della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, a prescindere da una richiesta avanzata in tal senso da parte sua, ai sensi dell'art 408, comma 3 bis, cod. proc. pen.

Viceversa ai familiari non è stato dato alcun avviso e il procedimento è stato archiviato senza alcuna camera di consiglio, con l'utilizzo di un modulo prestampato, senza alcuna motivazione e senza che siano stati espletati gli accertamenti necessari (acquisizione delle chiamate di soccorso; audizione del personale medico e paramedico intervenuto; audizione dei vigili urbani operanti): accertamenti la cui effettuazione la persona offesa avrebbe potuto richiedere, presentando opposizione, se fosse stata ritualmente avvisata.

Il decreto di archiviazione è quindi nullo.

3. Avverso il decreto di archiviazione non è più esperibile, a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione.

L'impugnazione non è però inammissibile perché il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen.

Tale doglianza può essere fati:a valere mediante reclamo al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen.

Trova dunque applicazione il disposto dell'art. 568 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dall'impugnante e, ove l'impugnazione venga proposta ad un giudice incompetente, quest'ultimo trasmette gli atti al giudice competente.

Nel caso di specie, quest'ultimo è da individuarsi nel tribunale in composizione monocratica, al quale gli atti vanno trasmessi, in quanto a tale organo giurisdizionale va devoluta la cognizione della regiudicanda, poiché l'impugnazione va qualificata come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen.

PQM Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 15/10/2021 del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], persona offesa, ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 15 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. 2. La ricorrente deduce violazione di legge, in quanto ella, coniuge della vittima dell'omicidio stradale, e quindi persona offesa, unitamente ai figli, avrebbe dovuto essere avvisata della richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, a prescindere da una richiesta avanzata in tal senso da parte sua, ai sensi dell'art 408, comma 3 bis, cod. proc. pen. Viceversa ai familiari non è stato dato alcun avviso e il procedimento è stato archiviato senza alcuna camera di consiglio, con l'utilizzo di un modulo prestampato, senza alcuna motivazione e senza che siano stati espletati gli accertamenti necessari (acquisizione delle chiamate di soccorso; audizione del personale medico e paramedico intervenuto; audizione dei vigili urbani operanti): accertamenti la cui effettuazione la persona offesa avrebbe potuto richiedere, presentando opposizione, se fosse stata ritualmente avvisata. Il decreto di archiviazione è quindi nullo. 3. Avverso il decreto di archiviazione non è più esperibile, a seguito dell'entrata in vigore, a far data dal 3 agosto 2017, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione. L'impugnazione non è però inammissibile perché il ricorrente lamenta la mancata notifica dell'avviso della richiesta di archiviazione ex art. 408 cod. proc. pen. Tale doglianza può essere fati:a valere mediante reclamo al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410 bis cod. proc. pen. Trova dunque applicazione il disposto dell'art. 568 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazione è ammissibile indipendentemente dalla qualificazione ad essa attribuita dall'impugnante e, ove l'impugnazione venga proposta ad un giudice incompetente, quest'ultimo trasmette gli atti al giudice competente. Nel caso di specie, quest'ultimo è da individuarsi nel tribunale in composizione monocratica, al quale gli atti vanno trasmessi, in quanto a tale organo giurisdizionale va devoluta la cognizione della regiudicanda, poiché l'impugnazione va qualificata come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen. PQM Qualificata l'impugnazione come reclamo ex art. 410 bis cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Napoli. Così decis
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