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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05172/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5143/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO , in persona del legale rappresentante -intimato- avverso la sentenza della Corte d' a ppello di Palermo n. 1226/2024 depositata il 17/07/2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Assessorato regionale siciliano della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha emesso ingiunzione di pagamento in data 28 marzo 2018 per € 96.088,77 nei confronti della Fondazione C.A.S., intimando la restituzione di acconti per attività formative finanziate nel triennio 2009– 2011.

La nuova Fondazione “Intelligenza Italiana al Servizio dell’Umanità” ha proposto opposizione, sostenendo di essere subentrata alla Fondazione C.A.S. in ragione di fusione avvenuta nel 2016, proponendo domanda riconvenzionale per controcredito.

Il Tribunale di Palermo ha accolto l’opposizione, respingendo l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall’Assessorato e condannato quest’ultimo a pagare € 352.325,49 alla Fondazione a titolo di corrispettivi residui per ulteriori progetti finanziati.

L’Assessorato ha interposto appello, contestando la legittimazione attiva della Fondazione appellata, rilevando la che la controparte non può considerarsi succeduta alla Fondazione C.A.S., cui era destinata l’ingiunzione di pagamento opposta, essendo stata costituita a seguito di una fusione tra fondazioni – la Fondazione C.A.S., da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] al S ervizio dell’ U manità ONLUS, dall’altro-come da atto rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di Marsala in data 3 agosto 2016, mai perfezionatasi per non aver ricevuto l’approvazione dell’Amministrazione regionale, organo tutorio, che anzi con D.D.G. 2361/S.4 del 14 settembre 2016 aveva espressamente negato la suddetta approvazione.

La Corte d’appello di Palermo riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha accolto l’eccezione sollevata dall’Assessorato siciliano e ritenuto il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] al Servizio dell'Umanità, sia per carenza di legittimatio ad causam che ad processum.

La Corte d’appello ha rilevato che la fusione tra Fondazione C.A.S. e Fondazione “Intelligenza Italiana al Servizio dell’Umanità” (atto notarile 3 agosto 2016) non ha mai ottenuto l’approvazione regionale, necessaria per legge, atteso che l’Assessorato aveva negato l’approvazione alla fusione con D.D.G. 2361/S.4 del 14/09/2016 e tale diniego è stato confermato dal TAR Sicilia (sentenza n. 2178/2019) e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa che con sentenza n. 698/2022, ha dichiarato irricevibile il ricorso.

La Corte d’appello ha quindi osservato che la Fondazione C.A.S. non è stata estinta, perché l’estinzione richiede una procedura formale prevista dal D.P.R. n. 361/2000, è stata invece commissariata dall’ A ssessorato e che la Fondazione appellata non è mai divenuta soggetto giuridico riconosciuto, né può ritenersi succeduta alla Fondazione C.A.S.

Di conseguenza il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione avanzato dalla Fondazione oggi ricorrente e riformato anche nel resto la sentenza di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi.

Non costituita la controparte.

La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del codice civile.

La ricorrente deduce che ha errato la Corte d’appello per aver ignorato che lo statuto originario della Fondazione C.A.S. (1959, modifiche 1998 e 1999) prevedeva la possibilità di estinzione per delibera interna, norma poi approvata con D.A. n. 1344/2000 eventualità, del resto, espressamente prevista dall’art. 27 comma I del codice civile che prevede, prioritariamente, tra le cause di estinzione, quelle previste nell’atto costitutivo e nello statuto.

Rileva che la Corte d’appello non ha considerato che le delibere di fusione e di estinzione non sono mai state annullate, dunque sono ancora valide ed efficaci; ha attribuito all’Assessorato un potere di “organo tutorio” in realtà non previsto nella forma ritenuta dalla Corte.

L’estinzione della C.A.S. era, secondo la ricorrente, valida, la fusione era efficace, quindi la Fondazione ricorrente esiste ed è legittimata. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione degli artt.2 lett. c) e 3 lettere d) ed e) della legge 6/6/2016 n. 106, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e segg. del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.361, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e violazione di giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1851/2022 del Tribunale di Roma.

Parte ricorrente richiama la predetta sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, che ha riconosciuto l’efficacia dell’atto di fusione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha affermato che esso non è mai stato annullato né sospeso, ha riconosciuto la successione della nuova Fondazione in tutti i rapporti della Fondazione C.A.S. e lamenta che la Corte d’Appello non abbia esaminato tale giudicato, pur essendo rilevantissimo.

Deduce che in detta alle pag. 6/7, testualmente si afferma che «..sulla scorta delle esaminate evidenze istruttorie è possibile affermare l’efficacia dell’atto di fusione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 9466, racc. 6004, notaio [OSCURATO:PERSONA] di Marsala.

Quest’ultimo atto non risulta – come accennato - sospeso o annullato e, conseguentemente deve ritenersi efficace ed esecutivo ; ne consegue la piena efficacia dell’atto di fusione già sopra specificato.

A questo punto va osservato che in tema di persone giuridiche ( di cui al titolo II del libro I)non sussistono gli ulteriori adempimenti previsti in materia societaria che condizionano l’efficacia degli atti di trasformazione degli enti: né le previsioni che contemplano tali adempimenti possono essere richiamate in via analogica stante la diversità delle finalità e delle strutture.

Pertanto, una volta affermata la piena efficacia dell’atto di fusione, va applicato l’art. 4 dello stesso, a mente del quale “a seguito della fusione la [OSCURATO:PERSONA]Intelligenza Italiana al Servizio qui costituita assume tutti i diritti e gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA]Intelligenza al Servizio dell’Umanità e [OSCURATO:PERSONA] e subentra di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo, anche processuale, in ogni rapporto contrattuale, in ogni ragione, azione, credito ed in ogni obbligo, impegno, passività delle due fondazioni partecipanti alla fusione che, a seguito del presente atto, si estinguono e viene immessa in tutto il patrimonio delle fondazioni stesse”, in tutti i suoi elementi, compresi beni immobili di proprietà delle fondazioni partecipanti alla fusione siti nei comuni di Bagheria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]».

La ricorrente deduce che i l formarsi del giudicato pre c ludeva alla Corte d'appello il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto osserva che peraltro la procedura di riconoscimento è in corso presso il nuovo soggetto deputato, il RUNTS (divenuto operativo solo a fine 2021) che non si trova in Sicilia, avendo la Fondazione sede legale fuori dalla Sicilia ed operando in settori non di competenza della regione ed anche al di fuori della Sicilia. 3.-I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono inammissibili.

La parte ricorrente non si confronta adeguatamente con la ragione decisoria.

La Corte d'appello non ha affermato che la delibera di fusione presentasse dei vizi intrinseci o mancata conformità allo statuto, bensì che l’autorità amministrativa aveva negato l’approvazione del procedimento di estinzione della Fondazione C.A.S., sicché non era ipotizzabile una fusione con altro ente, né la nascita di nuovo soggetto giuridico che sarebbe dovuto derivare anche da quello estinto.

Ha inoltre rilevato che non trova spazio nell'ordinamento giuridico italiano la fattispecie della fondazione non riconosciuta e che la personalità giuridica si acquista mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture secondo quanto dispone il D.P.R. n. 361/2000.

Ha quindi messo in evidenza che vi è un provvedimento amministrativo di diniego definitivo, poiché il D.D.G. 2361/S.4 del 14 settembre 2016 che ha negato l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto della Fondazione C.A.S. e concernenti proprio il suddetto atto di fusione, era stato impugnato davanti ai giudici amministrativi che lo hanno confermato sia in primo che in secondo grado. 3.1.- Né può invocarsi sul punto il giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1851/2022.

Deve osservarsi che la parte non afferma di avere dedotto questo giudicato innanzi al giudice di secondo grado, non specificando in quale parte della comparsa di costituzione la questione sarebbe stata sottoposta al giudicante ed in che termini, e ciò nonostante si fosse formato prima del deposito della sentenza impugnata (pubblicata il 17/7/2024) .

Ora, l'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove (Cass.n. 5370 del 29/02/2024; Cass. sez. un. n. 21493 del 20/10/2010).

L a rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata (Cass. n. 15846 del 06/06/2023). 4.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione del combinato disposto della norma di cui all’art. 20 comma 2bis della legge 7/8/1990 n.241 e dell’art. 7 della l. reg. sic. n. 5 del 5/4/2011 II comma c.c..

La ricorrente deduce che nel 2002 la Fondazione C.A.S. aveva presentato una rinuncia alla personalità giuridica, annotata nel registro regionale; l’Amministrazione non aveva mai risposto, formando silenzio-assenso sulla perdita della personalità giuridica; le successive richieste ex art. 20 L. 241/1990 sono rimaste senza esito.

Secondo la ricorrente, ciò avrebbe consolidato la perdita della personalità giuridica della C.A.S. e l’inesistenza di poteri regionali sulla Fondazione ricorrente, anche se il riconoscimento è in corso presso gli organi competenti. 5.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 26 del 29/1/1997 e dell’art. 14 del DPR n. 616 del 24/7/1977 atteso che la Regione siciliana non ha alcun potere di controllo sulle attività di una Fondazione avente sede fuori dalla Sicilia, che svolge attività anche fuori dalla Sicilia ed in materie non tutte di competenza della Regione siciliana.

La ricorrente deduce che la sua sede è fuori dalla Sicilia e opera anche in settori di competenza statale (ricerca scientifica, tutela diritti civili, beni culturali, istruzione universitaria, ecc.); pertanto la Regione Siciliana non ha poteri di vigilanza sulla Fondazione.

Data la intangibilità dell’atto di fusione e la sua conclamata- con giudicato - successione nei diritti e negli obblighi della Fondazione C.A.S. la Regione siciliana non ha alcun potere, tant’è che il riconoscimento è stato chiesto ad altro RUNTS. 6.-I motivi possono esaminarsi congiuntamente sono inammissibili.

Anche questi i motivi non si confrontano con la ragione decisoria, a fronte dell'affermazione che anche la dichiarazione di estinzione a efficacia costitutiva è sottoposta alle procedure di legge e che l'ente non può disporre autonomamente della propria estinzione.

La parte peraltro non afferma di aver ottenutola personalità giuridica, né tramite la procedura del D.P.R. 361/2000 né aliunde ma semplicemente che sarebbe in corso la procedura di iscrizione al RUNTS; per ciò stesso conferma implicitamente che nel momento in cui essa ha agito per ottenere il pagamento dalla Regione non aveva la personalità giuridica e quindi come correttamente rileva la Corte d'appello non era soggetto di diritto poiché non è ammessa nel nostro ordinamento la figura della Fondazione non riconosciuta; in ogni caso non poteva considerarsi il successore della Fondazione C.A.S. per reclamare i crediti (asseritamente) maturati da quest’ultima.

Deve inoltre osservarsi che con l'approvazione del “Codice del Terzo settore” (D.lgs. n. 117/2017, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 105/2018) si è aperto un canale di riconoscimento delle associazioni e delle fondazioni e di attribuzione della personalità̀ giuridica, ma non si è introdotto nell’ordinamento la figura della fondazione non riconosciuta.

Accanto allo strumento normato da ultimo con il D.P.R. n. 361/2000 si è introdotto un riconoscimento di tipo normativo che demanda al notaio la verifica della sussistenza dei presupposti di legge e quindi la iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 22 del D.lgs. 117/2017 precisa peraltro che «le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore».

Il codice del terzo settore non ha quindi modificato il meccanismo previsto dal suddetto D.P.R. n. 361, ma solo introdotto una modalità di riconoscimento diversa, in deroga, e le relative norme del direttamente applicabili esclusivamente agli enti del terzo settore (Cons.

St., parere 11 luglio 2018, affare 862/2018).

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte.

P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5143/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E DEL LAVORO , in persona del legale rappresentante -intimato- avverso la sentenza della Corte d' a ppello di Palermo n. 1226/2024 depositata il 17/07/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Assessorato regionale siciliano della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro ha emesso ingiunzione di pagamento in data 28 marzo 2018 per € 96.088,77 nei confronti della Fondazione C.A.S., intimando la restituzione di acconti per attività formative finanziate nel triennio 2009– 2011. La nuova Fondazione “Intelligenza Italiana al Servizio dell’Umanità” ha proposto opposizione, sostenendo di essere subentrata alla Fondazione C.A.S. in ragione di fusione avvenuta nel 2016, proponendo domanda riconvenzionale per controcredito. Il Tribunale di Palermo ha accolto l’opposizione, respingendo l’eccezione di difetto di legittimazione sollevata dall’Assessorato e condannato quest’ultimo a pagare € 352.325,49 alla Fondazione a titolo di corrispettivi residui per ulteriori progetti finanziati. L’Assessorato ha interposto appello, contestando la legittimazione attiva della Fondazione appellata, rilevando la che la controparte non può considerarsi succeduta alla Fondazione C.A.S., cui era destinata l’ingiunzione di pagamento opposta, essendo stata costituita a seguito di una fusione tra fondazioni – la Fondazione C.A.S., da un lato, e la [OSCURATO:PERSONA] al S ervizio dell’ U manità ONLUS, dall’altro-come da atto rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di Marsala in data 3 agosto 2016, mai perfezionatasi per non aver ricevuto l’approvazione dell’Amministrazione regionale, organo tutorio, che anzi con D.D.G. 2361/S.4 del 14 settembre 2016 aveva espressamente negato la suddetta approvazione. La Corte d’appello di Palermo riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha accolto l’eccezione sollevata dall’Assessorato siciliano e ritenuto il difetto di legittimazione attiva della [OSCURATO:PERSONA] al Servizio dell'Umanità, sia per carenza di legittimatio ad causam che ad processum. La Corte d’appello ha rilevato che la fusione tra Fondazione C.A.S. e Fondazione “Intelligenza Italiana al Servizio dell’Umanità” (atto notarile 3 agosto 2016) non ha mai ottenuto l’approvazione regionale, necessaria per legge, atteso che l’Assessorato aveva negato l’approvazione alla fusione con D.D.G. 2361/S.4 del 14/09/2016 e tale diniego è stato confermato dal TAR Sicilia (sentenza n. 2178/2019) e dal Consiglio di Giustizia Amministrativa che con sentenza n. 698/2022, ha dichiarato irricevibile il ricorso. La Corte d’appello ha quindi osservato che la Fondazione C.A.S. non è stata estinta, perché l’estinzione richiede una procedura formale prevista dal D.P.R. n. 361/2000, è stata invece commissariata dall’ A ssessorato e che la Fondazione appellata non è mai divenuta soggetto giuridico riconosciuto, né può ritenersi succeduta alla Fondazione C.A.S. Di conseguenza il giudice d’appello ha dichiarato inammissibile il ricorso in opposizione avanzato dalla Fondazione oggi ricorrente e riformato anche nel resto la sentenza di prime cure. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. Non costituita la controparte. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 27 del codice civile. La ricorrente deduce che ha errato la Corte d’appello per aver ignorato che lo statuto originario della Fondazione C.A.S. (1959, modifiche 1998 e 1999) prevedeva la possibilità di estinzione per delibera interna, norma poi approvata con D.A. n. 1344/2000 eventualità, del resto, espressamente prevista dall’art. 27 comma I del codice civile che prevede, prioritariamente, tra le cause di estinzione, quelle previste nell’atto costitutivo e nello statuto. Rileva che la Corte d’appello non ha considerato che le delibere di fusione e di estinzione non sono mai state annullate, dunque sono ancora valide ed efficaci; ha attribuito all’Assessorato un potere di “organo tutorio” in realtà non previsto nella forma ritenuta dalla Corte. L’estinzione della C.A.S. era, secondo la ricorrente, valida, la fusione era efficace, quindi la Fondazione ricorrente esiste ed è legittimata. 2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione degli artt.2 lett. c) e 3 lettere d) ed e) della legge 6/6/2016 n. 106, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 e segg. del DPR [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.361, nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e violazione di giudicato esterno costituito dalla sentenza n. 1851/2022 del Tribunale di Roma. Parte ricorrente richiama la predetta sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato, che ha riconosciuto l’efficacia dell’atto di fusione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha affermato che esso non è mai stato annullato né sospeso, ha riconosciuto la successione della nuova Fondazione in tutti i rapporti della Fondazione C.A.S. e lamenta che la Corte d’Appello non abbia esaminato tale giudicato, pur essendo rilevantissimo. Deduce che in detta alle pag. 6/7, testualmente si afferma che «..sulla scorta delle esaminate evidenze istruttorie è possibile affermare l’efficacia dell’atto di fusione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rep. 9466, racc. 6004, notaio [OSCURATO:PERSONA] di Marsala. Quest’ultimo atto non risulta – come accennato - sospeso o annullato e, conseguentemente deve ritenersi efficace ed esecutivo ; ne consegue la piena efficacia dell’atto di fusione già sopra specificato. A questo punto va osservato che in tema di persone giuridiche ( di cui al titolo II del libro I)non sussistono gli ulteriori adempimenti previsti in materia societaria che condizionano l’efficacia degli atti di trasformazione degli enti: né le previsioni che contemplano tali adempimenti possono essere richiamate in via analogica stante la diversità delle finalità e delle strutture. Pertanto, una volta affermata la piena efficacia dell’atto di fusione, va applicato l’art. 4 dello stesso, a mente del quale “a seguito della fusione la [OSCURATO:PERSONA]Intelligenza Italiana al Servizio qui costituita assume tutti i diritti e gli obblighi della [OSCURATO:PERSONA]Intelligenza al Servizio dell’Umanità e [OSCURATO:PERSONA] e subentra di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo, anche processuale, in ogni rapporto contrattuale, in ogni ragione, azione, credito ed in ogni obbligo, impegno, passività delle due fondazioni partecipanti alla fusione che, a seguito del presente atto, si estinguono e viene immessa in tutto il patrimonio delle fondazioni stesse”, in tutti i suoi elementi, compresi beni immobili di proprietà delle fondazioni partecipanti alla fusione siti nei comuni di Bagheria, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]». La ricorrente deduce che i l formarsi del giudicato pre c ludeva alla Corte d'appello il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto osserva che peraltro la procedura di riconoscimento è in corso presso il nuovo soggetto deputato, il RUNTS (divenuto operativo solo a fine 2021) che non si trova in Sicilia, avendo la Fondazione sede legale fuori dalla Sicilia ed operando in settori non di competenza della regione ed anche al di fuori della Sicilia. 3.-I motivi possono esaminarsi congiuntamente in quanto connessi e sono inammissibili. La parte ricorrente non si confronta adeguatamente con la ragione decisoria. La Corte d'appello non ha affermato che la delibera di fusione presentasse dei vizi intrinseci o mancata conformità allo statuto, bensì che l’autorità amministrativa aveva negato l’approvazione del procedimento di estinzione della Fondazione C.A.S., sicché non era ipotizzabile una fusione con altro ente, né la nascita di nuovo soggetto giuridico che sarebbe dovuto derivare anche da quello estinto. Ha inoltre rilevato che non trova spazio nell'ordinamento giuridico italiano la fattispecie della fondazione non riconosciuta e che la personalità giuridica si acquista mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture secondo quanto dispone il D.P.R. n. 361/2000. Ha quindi messo in evidenza che vi è un provvedimento amministrativo di diniego definitivo, poiché il D.D.G. 2361/S.4 del 14 settembre 2016 che ha negato l’approvazione delle modifiche apportate allo statuto della Fondazione C.A.S. e concernenti proprio il suddetto atto di fusione, era stato impugnato davanti ai giudici amministrativi che lo hanno confermato sia in primo che in secondo grado. 3.1.- Né può invocarsi sul punto il giudicato esterno costituito dalla sentenza del Tribunale di Roma n. 1851/2022. Deve osservarsi che la parte non afferma di avere dedotto questo giudicato innanzi al giudice di secondo grado, non specificando in quale parte della comparsa di costituzione la questione sarebbe stata sottoposta al giudicante ed in che termini, e ciò nonostante si fosse formato prima del deposito della sentenza impugnata (pubblicata il 17/7/2024) . Ora, l'eccezione di giudicato esterno non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nel corso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, di questioni nuove (Cass.n. 5370 del 29/02/2024; Cass. sez. un. n. 21493 del 20/10/2010). L a rilevabilità in sede di legittimità del giudicato esterno, sempre che questo risulti dagli atti comunque prodotti nel giudizio di merito, deve essere coordinato con l'onere di completezza e autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve indicare il momento e le circostanze processuali in cui i predetti atti siano stati prodotti, senza possibilità di depositare per la prima volta la sentenza in sede di legittimità, atteso che tale facoltà è consentita solo in caso di giudicato successivo alla sentenza impugnata (Cass. n. 15846 del 06/06/2023). 4.-Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione del combinato disposto della norma di cui all’art. 20 comma 2bis della legge 7/8/1990 n.241 e dell’art. 7 della l. reg. sic. n. 5 del 5/4/2011 II comma c.c.. La ricorrente deduce che nel 2002 la Fondazione C.A.S. aveva presentato una rinuncia alla personalità giuridica, annotata nel registro regionale; l’Amministrazione non aveva mai risposto, formando silenzio-assenso sulla perdita della personalità giuridica; le successive richieste ex art. 20 L. 241/1990 sono rimaste senza esito. Secondo la ricorrente, ciò avrebbe consolidato la perdita della personalità giuridica della C.A.S. e l’inesistenza di poteri regionali sulla Fondazione ricorrente, anche se il riconoscimento è in corso presso gli organi competenti. 5.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e mancata applicazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 26 del 29/1/1997 e dell’art. 14 del DPR n. 616 del 24/7/1977 atteso che la Regione siciliana non ha alcun potere di controllo sulle attività di una Fondazione avente sede fuori dalla Sicilia, che svolge attività anche fuori dalla Sicilia ed in materie non tutte di competenza della Regione siciliana. La ricorrente deduce che la sua sede è fuori dalla Sicilia e opera anche in settori di competenza statale (ricerca scientifica, tutela diritti civili, beni culturali, istruzione universitaria, ecc.); pertanto la Regione Siciliana non ha poteri di vigilanza sulla Fondazione. Data la intangibilità dell’atto di fusione e la sua conclamata- con giudicato - successione nei diritti e negli obblighi della Fondazione C.A.S. la Regione siciliana non ha alcun potere, tant’è che il riconoscimento è stato chiesto ad altro RUNTS. 6.-I motivi possono esaminarsi congiuntamente sono inammissibili. Anche questi i motivi non si confrontano con la ragione decisoria, a fronte dell'affermazione che anche la dichiarazione di estinzione a efficacia costitutiva è sottoposta alle procedure di legge e che l'ente non può disporre autonomamente della propria estinzione. La parte peraltro non afferma di aver ottenutola personalità giuridica, né tramite la procedura del D.P.R. 361/2000 né aliunde ma semplicemente che sarebbe in corso la procedura di iscrizione al RUNTS; per ciò stesso conferma implicitamente che nel momento in cui essa ha agito per ottenere il pagamento dalla Regione non aveva la personalità giuridica e quindi come correttamente rileva la Corte d'appello non era soggetto di diritto poiché non è ammessa nel nostro ordinamento la figura della Fondazione non riconosciuta; in ogni caso non poteva considerarsi il successore della Fondazione C.A.S. per reclamare i crediti (asseritamente) maturati da quest’ultima. Deve inoltre osservarsi che con l'approvazione del “Codice del Terzo settore” (D.lgs. n. 117/2017, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 105/2018) si è aperto un canale di riconoscimento delle associazioni e delle fondazioni e di attribuzione della personalità̀ giuridica, ma non si è introdotto nell’ordinamento la figura della fondazione non riconosciuta. Accanto allo strumento normato da ultimo con il D.P.R. n. 361/2000 si è introdotto un riconoscimento di tipo normativo che demanda al notaio la verifica della sussistenza dei presupposti di legge e quindi la iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 22 del D.lgs. 117/2017 precisa peraltro che «le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore». Il codice del terzo settore non ha quindi modificato il meccanismo previsto dal suddetto D.P.R. n. 361, ma solo introdotto una modalità di riconoscimento diversa, in deroga, e le relative norme del direttamente applicabili esclusivamente agli enti del terzo settore (Cons. St., parere 11 luglio 2018, affare 862/2018). Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte. P.Q.M dichiara inammissibileil ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il r
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