CassazionesentenzaSezione LDecisione del 22 maggio 2024
Cassazione n. 19959/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 17343-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 24/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pec dei Registri di Giustizia; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.17343/2019 CC[OSCURATO:DATA_NASCITA] D’[OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con diritto di ricevere le comunicazioni all’indirizzo pecdei registri di giustizia; -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall ’ AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -controricorrente - avverso la sentenza n. 161/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 395/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che, con ricorso al Tribunale di Teramo, [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Agenzia delle Entrate dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (assunto quale invalido al 46% a seguito di selezione ex l. n. 68/1999), in servizio presso l’Ufficio territoriale di Giulianova con inquadramento formale nella prima area funzionale in prima fascia (F1), aveva convenuto in giudizio l’Agenzia nonché i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA]Eusebio (capo team), [OSCURATO:PERSONA] (capo area) e [OSCURATO:PERSONA] (direttore provinciale) chiedendo, sul presupposto di aver svolto mansioni riconducibili alla categoria F6, la condanna al pagamento di differenze retributive e, in ragione del demansionamento e della condotta mobbizzante di cui era stato vittima, al risarcimento del danno alla salute ed esistenziale; che il Tribunale aveva dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] e, quanto agli altri convenuti, accolto il ricorso e dichiarato che il Costantini aveva diritto, essendo stato nominato nel dicembre 2009 quale messo notificatore speciale ed avendo svolto le relative mansioni fino al dicembre 2012, all’inquadramento in F3 e condannato l’Agenzia al corretto inquadramento ed al pagamento delle differenze retributive nonché accertato il denunciato demansionamento e condannato l’Agenzia al pagamento di euro 40.080,00 ed ancora dichiarato che per effetto del comportamento tenuto dai convenuti era derivato un danno alla salute nella misura variabile del 22-25% e li condannava al pagamento, in solido, della somma di euro 141.454,00 oltre ad euro 20.000,00 per danno esistenziale; - che, con sentenza del 21 marzo 2019, la Corte d ’ Appello di L’Aquila, chiamata a pronunziarsi sulle impugnazioni dell’Agenzia, della D’Eusebio e della Galliavverso la decisione resa dal Tribunale di Teramo, in parziale riforma di tale decisione, rigettava la domanda di condanna al superiore inquadramento e tutte le domande risarcitorie a motivo dell’inconfigurabilità del lamentato demansionamento; - che la decisione della Corte territoriale discende dall ’ aver questa ritenuto aver l’istante diritto in relazione all’accertato esercizio di fatto di mansioni superiori alle sole differenze retributive ex art. 52 d.lgs. n. 165/2001, inconfigurabile essendo sia il demansionamento (ben potendo l’Agenzia delle Entrate datrice riassegnare l’istante alle originarie mansioni rispetto alle quali non si eraregistrato alcuno svuotamento) , sia il mobbing ( non apprezzabile come tale secondo la definizione dell’istituto invalsa in sede giurisprudenziale e comunque articolatosi in singole condotte prive di oggettiva rilevanza e significatività); - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Costantini, affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resistono, con controricorso, tutti gli intimati, l’Agenzia delle Entrate di Teramo e le Sig.re Galli e D’Eusebio; - che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e la controricorrente D ’ Eusebio hanno poi presentato memoria; CONSIDERATO - che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. e 52 d.lgs. n. 165/2001, lamenta l’incongruità logica e giuridica del convincimento della Corte territoriale circa l’inconfigurabilità del denunciato demansionamento non avendo tenuto in considerazione il prospettato svuotamento di mansioni; che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., il ricorrente imputa alla Corte territoriale lo scostamento dal principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato per aver la Corte medesima travisato la domanda proposta dall’istante incentrata sull’accertamento dello svuotamento di mansioni e s ostiene che a fronte di una pronuncia di primo grado che aveva accertato lo svuotamento di mansioni l’appello dell’Agenzia si era limitato ad opporre che il giudizio di demansionamento era stato erroneamente condotto rispetto alle mansioni asserite come superiori mentre andava condotto rispetto a quelle equivalenti; che, con il terzo motivo, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata adesione ai canoni giurisprudenziali in base ai quali è stata costantemente individuata la fattispecie del mobbing , in particolare censurando la mancata valorizzazione dell’intento persecutorio che varrebbe a conferire un unitario profilo di illecito a condotte che, atomisticamente considerate, sarebbero, a questi fini, prive di valore significante; - che, nel quarto motivo, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio è prospettato con riferimento alla mancata considerazione di una pluralità di condotte che ove fatte oggetto di valutazione, avrebbero, a detta del ricorrente, concorrere in maniera decisiva ad un apprezzamento della fattispecie in termini di riconducibilità all’istituto del mobbing; - che, con il quinto motivo, il ricorrente imputa alla Corte territoriale la mancata valutazione della rilevanza lesiva delle singole condotte pur espressamente prese in considerazione in contrasto con un recente orientamento invalso nella giurisprudenza di questa Corte, in base al quale l’accertamento giudiziale, superato il rilievo assorbente di figure quali il mobbing avente valenza solo sul piano sociologico, deve investire ogni singola condotta di per sé astrattamente idonea a porsi quale illecito generatore di danno risarcibile; - che i primi due motivi i quali, in quanto strettamente possono essere qui trattati congiuntamente, si rivelano inammissibili; - che, infatti, che le censure sollevate apparentemente volte a prospettare un vizio di violazione di legge, si risolvono nella mera confutazione dell’apprezzamento, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, circa la ricorrenza nella specie di uno svuotamento di mansioni, puntualmente valutato dalla Corte territoriale nella corretta prospettiva dell’ammissibilità della riassegnazione del ricorrente alle originarie mansioni; - che, in particolare, l a Corte territoriale, sulla base di un accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, ha evidenziato che il Costantini, dopo l’illegittimo affidamento di mansioni superiori, era stato riassegnato ai compiti elementari della qualifica di appartenenza e non aveva provato lo svuotamento di mansioni; che, inoltre, quanto alla denunciata violazione dell ’ art. 112 c.p.c. va evidenziato che quest’ultima sussiste ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri uno degli elementi obiettivi di identificazione dell’azione, attribuendo o negando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell’ambito del petitum , rilevi d ’ ufficio un’eccezione in senso stretto che, essendo volta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall’attore, può essere sollevata soltanto dall’interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda; che, nello specifico, non solo la doglianza non è formulata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., riverberandosi la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c. in un "error in procedendo" ma neppure con deduzioni specifiche e idonee ad individuare il fatto oggetto di domanda su cui il giudice di merito abbia mancato di pronunciarsi; che, infatti, le doglianze non riguardano alcun preteso contrasto tra chiesto e pronunciato (non evincendosi quale sia stata la domanda erroneamente pretermessa) ma attengono ad una prospettata diversa valutazione del materiale probatorio assumendosi che i singoli comportamenti dedotti come mobbizzanti andavano valutati come idonei singolarmente a cagionare danni alla salute ed alla integrità psico-fisica del dipendente; - che, inoltre, quanto alla parte di censura riguardante pretesi limiti dell’impugnazione dell’Agenzia, il ricorrente riproduce solo in un minimo passaggio l’appello dell’Amministrazione ma non la sentenza di primo grado mentre si rileva dal controricorso dell’Agenzia e da altra parte del contenuto del ricorso in appello ivi trascritto (e richiamato anche con riferimento al numero di pagina) che la predetta aveva censurato l’affermata privazione delle mansioni evidenziando che vi era stato un mutamento per ragioni organizzative dei compiti assegnati, pur sempre riconducibili all’Area 1, e senza alcunosvuotamento; che, dunque, la Corte territoriale, con accertamento in fatto insuscettibile di revisione in questa sede di legittimità, ha evidenziato che nessuno dei comportamenti posti dal ricorrente a sostegno delle pretese (sia considerato singolarmente sia nel complessivo contesto descritto) poteva essere definito vessatorio e/o prevaricatorio e/o ostile, e/o mortificantee così causativo di danno; - che parimenti inammissibili risultano il terzo e il quarto motivo, anch’essi da trattarsi congiuntamente; che, innanzitutto, non è neppure indicata la norma di legge violata dalla Corte territoriale; che il ricorrente si limita a richiamare la giurisprudenza di questa Corte in materia di mobbing ma contravviene al principio secondo cui il vizio exart. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’elencazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e conl’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (v. Cass. 12 gennaio 2016, n. 287; Cass. 15 gennaio 2015, n. 635; Cass. 1° dicembre 2014, n. 25419; Cass. 26 giugno 2013, n. 16038); - che, in ogni caso, le censure si sostanziano ancora una volta nella confutazione della valutazione discrezionale del materiale istruttorio sotto il duplice profilo della mancata considerazione di alcuni degli elementi di fatto allegati e della disconosciuta ricorrenza dell’intento discriminatorio accreditato, secondo il tradizionale orientamento giurisprudenziale qui invocato, di una valenza qualificatoria della fattispecie ai fini della sua riconducibilità all’istituto del mobbing; che il ricorrente pretende di ricavare da quegli stessi fatti devalutati dalla Corte territoriale (non solo sotto il profilo soggettivo – intento persecutorio unificante – ma anche oggettivo) comportamenti autonomamente causativi di danno; - che tutta la domanda ruota, nella sostanza, intorno al prospettato diritto a mantenere le mansioni superiori (illegittimamente assegnate) ed è in relazione a questa che sono costruiti sia il demansionamento (come privazione di quelle mansioni illegittimamente assegnate) sia il mobbing (attraverso ordini asseritamente mortificanti); - che le suddette considerazioni determinano anche l’infondatezza del quinto motivo; - che il ricorrente, facendo leva sull ’ opposto orientamento di recente invalso, tende a valorizzare la singola condotta come dotata di idoneità lesiva atta a fondare la pretesa risarcitoria; - che, però, tale valutazione da parte della Corte territoriale non è mancata, avendovi, come detto, la Corte stessa proceduto, anche prescindendo dal giudizio circa l’ascrivibilità della complessiva fattispecie all’istituto del mobbing tradizionalmente inteso e concludendo nel senso di escludere, con riguardo alle singole condotte considerate(tutte in verità da inquadrarsi nell’ambito del legittimo riaffidamento al Costantini di compiti riconducibili alle mansioni di cui al formale inquadramento), la rilevanza oggettiva e la significatività delle stesse ai fini in questione; - che il ricorso va, dunque, rigettato; - che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida, quanto all’Agenzia delle Entrate, in euro 3.800,00 per compensi oltre spese prenotate a debito e, quanto a ciascuno degli altri controricorrenti, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.800,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussiste