CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20861/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 23 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Catania, quale giudice dell'appello cautelare, ha respinto l'istanza di sostituzione con gli arresti domiciliari della misura della custodia in carcere in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di omicidio volontario ai danni [OSCURATO:PERSONA] e lesioni personali in danno di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il giudice dell'appello cautelare, dopo aver rilevato che al reato si applica la presunzione di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e che il tempo decorso dall'applicazione della misura da solo non è sufficiente ad integrare un fatto nuovo, ritiene che il fatto nuovo non possa essere costituito neanche dalla pronuncia con cui la Corte di Cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 24175 del 2022 ha accolto parzialmente il ricorso contro la sentenza di appello che condannava l'imputato ritenendo non correttamente motivata la esclusione della attenuante della provocazione. La sentenza non costituisce fatto nuovo idoneo a rivalutare il quadro cautelare che dipende dal carattere cruento dell'azione, dall'accanimento contro la vittima, dal tenore ritorsivo e dalla personalità di Miraglia; gli accadimenti SJ Cui si fonda la provocazione erano stati comunque presi in considerazione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce il vizio di motivazione perché non è stato motivato sul perché sia necessaria la custodia in carcere, e non possano essere concessi i domiciliari, quando una delle due persone offese è morta e l'altra è emigrata in Germania, inoltre Miraglia sarebbe iscritto all'Università ed ha tenuto condotta irreprensibile. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Si deve evidenziare preliminarmente che la situazione cautelare di Miraglia è già stata portata all'attenzione della Suprema Corte, che, con sentenza 26 aprile 2022, n. 18683, ha deciso, dichiarandolo inammissibile, il ricorso presentato dallo stesso contro una precedente ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere. In quella sentenza il giudice di legittimità ha ritenuto che, respingendo l'appello cautelare, il Tribunale avesse correttamente applicato la duplice presunzione posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della misura della custodia cautelare in carcere e valutato come insufficienti gli elementi evidenziati dalla difesa dell'imputato per superare la duplice presunzione. In quella pronuncia la Corte ha anche aggiunto che correttamente l'ordinanza non aveva ritenuto, di per sé, rilevante ad attenuare le esigenze cautelari il mero decorso del tempo, e che la valutazione della sussistenza del pericolo di reiterazione del delitto di omicidio era motivata correttamente, perché il pericolo di reiterazione riguarda la commissione dei delitti della stessa specie e non nei confronti della stessa persona o in una situazione identica a quella in cui il delitto era stato commesso. La sentenza ha concluso nel senso che il Tribunale non aveva l'onere di motivare positivamente sulla sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen., ma piuttosto quello di valutare gli elementi asseritamente dimostrativi dell'insussistenza delle esigenze cautelari o della adeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere.Ciò posto, con l'odierno ricorso, nell'unico motivo, il ricorrente deduce il vizio di motivazione in punto di adeguatezza della misura cautelare della custodia in carcere; in esso si evidenzia che una delle due persone offese è morta e l'altra è emigrata in Germania, e che Miraglia sarebbe iscritto all'Università ed avrebbe tenuto condotta irreprensibile. Il motivo è manifestamente infondato. Esso ripropone gli argomenti già proposti e respinti nella sentenza n. 18683 e non aggredisce, invece, la motivazione della ordinanza impugnata, che constatava la irrilevanza, ai fini cautelari, della diversa decisione della Suprema Corte n. 24175 del 2022 che, decidendo sul giudizio di merito, ha pronunciato l'annullamento con rinvio in punto di esistenza o meno dell'attenuante della provocazione. Su tale specifico punto l'ordinanza impugnata ha precisato che le circostanze di fatto oggetto di quella pronuncia erano già state valutate in sede cautelare e che esse non sono idonee, quindi, a mutare il giudizio sull'adeguatezza della misura. Il ricorso, invece, preferisce insistere su circostanze di fatto (l'emigrazione in Germania di una delle vittime; l'iscrizione all'Università del ricorrente) che non interferiscono con il ragionamento del giudice della cautela. Ne consegue che il motivo di ricorso è inconferente con quanto scritto dal giudice di secondo grado, e, quindi, è inammissibile per difetto del requisito della specificità estrinseca (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), in quanto non si confronta con il contenuto della pronuncia impugnata. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. peri., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma I- ter, disp. a