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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02015/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Bologna quale giudice dell’esecuzione,a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 luglio 2024 respingeva, nel contraddittorio fra le parti, l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, la sostituzione della pena detentiva inflitta con il lavoro di pubblica utilità.

2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso la condannata tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza con cui lamentava la violazione degli artt. 545 bis cod. proc. pen. e 20 bis cod. pen. e il correlativo vizio di motivazione.

La ricorrente rileva come il provvedimento impugnato abbia reiterato le medesime argomentazioni già oggetto del provvedimento caducatorio emesso da questa Corte.

Solo a seguito della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, rileva la ricorrente, si è delineata la condizione necessaria e sufficiente per potere richiedere la sostituzione della pena inflitta con altra, richiesta personalissima che imponeva o la presenza dell’imputata ovvero una procura ad hoc al difensore.

Nell’interpretazione data dalla ricorrente alla norma, non vi sarebbe un termine processualmente individuato per il giudice, ovvero per la parte, per chiedere la detta sostituzione e una interpretazione restrittiva della stessa sarebbe in contrasto con la ratio legis che ha portato all’introduzione della detta disposizione.

La ricorrente depositava memoria difensiva insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 L’unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto in aperto contrasto con la lettera della norma e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto.

In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello. (Sez. 4 - , Sentenza n. 4934 del 23/01/2024 Rv. 285751) In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost.Sez. 2 - , Sentenza n. 10641 del 20/12/2023 Rv. 286137).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di Bologna dato avviso alle parti; udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Bologna quale giudice dell’esecuzione,a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, con ordinanza del 15 luglio 2024 respingeva, nel contraddittorio fra le parti, l’istanza presentata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e volta ad ottenere, successivamente alla pronuncia della sentenza di appello, la sostituzione della pena detentiva inflitta con il lavoro di pubblica utilità. 2. Avverso detto provvedimento proponeva ricorso la condannata tramite il proprio difensore, articolando un unico motivo di doglianza con cui lamentava la violazione degli artt. 545 bis cod. proc. pen. e 20 bis cod. pen. e il correlativo vizio di motivazione. La ricorrente rileva come il provvedimento impugnato abbia reiterato le medesime argomentazioni già oggetto del provvedimento caducatorio emesso da questa Corte. Solo a seguito della revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena, rileva la ricorrente, si è delineata la condizione necessaria e sufficiente per potere richiedere la sostituzione della pena inflitta con altra, richiesta personalissima che imponeva o la presenza dell’imputata ovvero una procura ad hoc al difensore. Nell’interpretazione data dalla ricorrente alla norma, non vi sarebbe un termine processualmente individuato per il giudice, ovvero per la parte, per chiedere la detta sostituzione e una interpretazione restrittiva della stessa sarebbe in contrasto con la ratio legis che ha portato all’introduzione della detta disposizione. La ricorrente depositava memoria difensiva insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 L’unico motivo di ricorso è inammissibile, in quanto in aperto contrasto con la lettera della norma e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto. In tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione d'appello. (Sez. 4 - , Sentenza n. 4934 del 23/01/2024 Rv. 285751) In tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, deve essere in grado di acconsentire, ex art. 545-bis cod. proc. pen., alla loro applicazione al momento della lettura del dispositivo, senza possibilità di avanzare istanze di rinvio, posto che la fase processuale successiva alla lettura del dispositivo non le prevede e che la norma valorizza l'apporto delle parti, chiamate a contribuire alla più adeguata risposta sanzionatoria al reato, in conformità alle esigenze di individualizzazione del trattamento derivanti dall'art. 27, comma 3, Cost.Sez. 2 - , Sentenza n. 10641 del 20/12/2023 Rv. 286137). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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