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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023

Cassazione n. 12124/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26171/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 168, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ALSIA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 409/2019 depositata il19/06/2019, notificata il 27/6/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con atto di citazione notificato in data 21 Marzo 1998, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Matera, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere il rilascio di alcuni terreni, siti in agro di Irsina, località [OSCURATO:PERSONA], e la loro condanna al risarcimento dei danni, sostenendo che, con scrittura privata del 24 dicembre 1975, [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a vendergli, quale coltivatore diretto, i predetti beni, di cui aveva già la detenzione a titolo di mezzadria; che, per effetto di tale scrittura e del pagamento dell'intero prezzo, il rapporto di mezzadria era cessato e la detenzione si era convertita in pieno possesso; che l'atto pubblico di trasferimento avrebbe dovuto essere stipulato quando la legge e le pratiche dell'assegnazione lo avessero consentito; che, in difetto e per disposizione contrattuale, il promittente venditore avrebbe fatto di tutto presso l'Ente di sviluppo per farlo subentrare nell’assegnazione e nella proprietà del bene; che, deceduto il promittente venditore, la figlia di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], aveva disconosciuto l'obbligazione del padre, intentando un giudizio di rilascio del podere conclusosi con la sentenza n. 50 del 16 giugno 1994, passata in giudicato, con la quale la Corte d'Appello di Potenza aveva rigettato la domanda; che pertanto l'Ente di sviluppo aveva avviato la pratica per l'assegnazione e la vendita del podere in suo favore, quale possessore dotato dei requisiti di legge; e che il relativo provvedimento non era stato emesso in quanto era sopraggiunta l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], cognata del Trabace per averne sposato il fratello [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato di essere in possesso del bene da circa 5 anni, chiedendone l’assegnazione.

Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e invocando il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e il suo difetto di legittimazione passiva, non avendo egli mai avuto il possesso del terreno, [OSCURATO:PERSONA], eccependo il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo di chiamare in causa l’ALSIA onde ottenere il riconoscimento del proprio diritto di assegnazione e acquisto del fondo, e, infine, l’ALSIA, chiedendo il rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al rilascio del podere in proprio favore, quale unica proprietaria.

Con sentenza n. 103/2010, depositata il 27 ottobre 2010, il Tribunale di Matera rigettò le domande dell'attore e quelle riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] e dell’ALSIA nei confronti di quest'ultima, compensò le spese tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’ALSIA e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA].

Impugnata la predetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Potenza rigettò il gravame con sentenza n. 409, depositata il 19 giugno 2019.

2. Contro la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia Lucana di Sviluppo e [OSCURATO:PERSONA] – A.L.S.I.A. sono rimasti intimati.

Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, riferito alla qualificazione giuridica dell'azione, si lamenta la contraddittorietà in fatto e la violazione di legge, con riguardo agli artt. 2697, 2704, primo comma, cod. civ., 112, 113, primo comma, e 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che il ricorrente non vantasse un diritto di proprietà tutelabile erga omnes , stante l’esclusione da parte sua della volontà di tutelare il possesso di fatto, con conseguente rigetto dell’azione proposta per difetto di legittimazione attiva, quanto all’azione petitoria, e passiva, quanto all’azione personale, basata sul contratto preliminare del 1972 che gli avrebbe conferito tale titolo legittimante.

Secondo il ricorrente, i giudici non avevano tenuto conto del fatto che, con riguardo all’azione petitoria e non possessoria esercitata, il possesso di fatto fosse certo e pacifico tra le parti, non essendo stata contestata la documentazione posta a sostegno della domanda e traendo esso fondamento dall’atto di cessione del possesso dal precedente possessore, [OSCURATO:PERSONA], in suo favore, dalla sentenza della Corte d’Appello di Potenza del 1994 e dalla determinazione della ALSIA che aveva riconosciuto la qualifica di possessore in capo a lui, e del fatto che non fosse stata espletata la prova testimoniale.

Inoltre, per il ripristino del possesso non era necessario fare ricorso all’azione di reintegrazione o manutenzione, potendo la parte interessata esercitare a tal fine l’azione petitoria. 1.2 Il motivo è parte inammissibile e parte infondato.

Va, innanzitutto, osservato come il ricorso percassazione debba essere redatto in conformità ai principi dichiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ., sebbene l'inosservanza di tali doveri possa condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 cod. proc. civ. (vedi Cass., Sez.

U, 30/11/2021, n. 37552).

Anche la sovrapposizione dimotivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, cod. proc. civ. può condurre alla inammissibilità della censura allorché la formulazione delmotivo nonpermetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. 1, 09/12/2021, n. 39169).

Orbene, il motivo in esame, oltre a contenere un insieme di informazioni e considerazioni prospettate in modo non sempre perspicuo, non consente di individuare, al di là della lamentata violazione di legge, le questioni sussunte nella fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la quale, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis , prevede l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione come riferita ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152; Cass., Sez. 3, 20/8/2015, n. 17037; Cass., Sez. 1, 8/8/2016, m. 17761; Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415).

La nozione di punto decisivo della controversia, di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. civ. è, infatti, correlata, per un verso, al fatto che il vizio abbia inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio e quindi di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo ed estintivo del diritto, per altro verso, alla nozione di decisività, la quale concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio abbia inciso, bensì l’idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare una diversa ricostruzione, afferendo, dunque, al nesso di causalità tra il vizio della motivazione e la decisione, ed essendo pertanto necessario che ilvizio, una volta riconosciuto come esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, avrebbe comportato una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice di merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa.

La censura non chiarisce invero quale sia il punto decisivo della decisione, nell’accezione sopra chiarita, che avrebbe inciso sulla ricostruzione del fatto, né, come ovvio, la sua decisività, con conseguente inammissibilità, sotto questo profilo, del motivo.

La censura è, inoltre, infondata relativamente alla dedotta violazione di legge.

Come risulta dalla parte espositiva della sentenza e dallo stesso ricorso, il ricorrente intentò azione di rilascio del podere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fondandola sul contratto con il quale il precedente mezzadro si era obbligato a trasferirgli i propri diritti, impegnandosi alla stipula dell’atto di vendita una volta che fosse stata conclusa la pratica amministrativa e trasferendogli di fatto il possesso del bene, come anche confermato dalla sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], erede del suo dante causa, e dalla documentazione dell’Alsia, pacificamente proprietaria e titolare dello ius possidendi del bene.

Il ricorrente ritiene, dunque, di far discendere dal predetto titolo il diritto all’esercizio di un’azione petitoria e non possessoria, come invece affermato, a suo dire erroneamente, dal giudice di prime cure.

Ebbene, in disparte l’inammissibilità della censura in quanto carente nella descrizione del contratto stesso e dei contenuti della sentenza che aveva visto soccombente la figlia del suo promittente venditore, [OSCURATO:PERSONA], le argomentazioni in essa contenute non tengono conto del fatto che il mezzadro non vanta il voluto ius possessionis, ma un mero titolo detentivo, sia pure qualificato, che lo legittima all’esercizio dell’azione di reintegrazione nel possesso anche nei confronti del proprietario dell’immobile che lo abbia privato della possibilità di sfruttarlo (Cass., Sez. 2, 4/7/2000, n. 8932), ma non anche all’instaurazione di un giudizio petitorio, tale essendo solo quello in cui si contenda l'appartenenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa (Cass., Sez. 2, 5/11/1990, n. 10609).

Come sostenuto da questa Corte con riferimento all’art. 704 cod. proc. civ., infatti, la natura petitoria è da ravvisarsi solo con riguardo a controversie in cui sia discusso il diritto di proprietà o altro diritto reale afferente il medesimo beneoggetto della tutela possessoria e non anche a quelle che, pur nell'identità dell'oggetto, traggano origine da pretese recuperatorie o restitutorie a carattere meramente obbligatorio, quale, ad esempio, l’azione ex art. 2932 cod. civ. (Cass., Sez. 1, 24/11/1999, n. 13037; Sez.2, 08/09/1997, n. 8716 ).

Pertanto, costituisce azione petitoria solo la domanda volta a conseguire la libera disponibilità di un fondo, sul presupposto dell'affermata proprietà dell'immobile da parte dell'attore e della detenzione senza titolo da parte del convenuto (Cass., Sez. 3, 08/03/1999, n. 1956), ma non anche quella nella quale l’azione trovi presupposto in un titolo attributivo di un diritto di godimento personale e non reale, come nella specie.

Sotto questo profilo, dunque, la Corte d’Appello ha correttamente deciso, allorché, valorizzando la causa petendi così come ulteriormente chiarita nell’atto d’appello, onde non incorrere nella violazione del principio «della corrispondenza tra chiesto e pronunciato», come quando il giudice che, esorbitando dai limiti della mera qualificazione giuridica della domanda, sostituisca la causa petendidedotta in giudizio con una differente, fondata su un fatto diverso da quello allegato (Cass., Sez. 3, 19/04/2006, n. 9087), ha affermato il difetto di legittimazione dell’appellante a tutelare in via petitoria un diritto di proprietà appartenente a terzi.

Ne consegue l’infondatezza della censura. 2.1 Con il secondo motivo, riferito alla qualificazione giuridica dell'azione di danno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la contraddittorietà in fatto e la violazione di legge con riguardo agli artt. 2697, 2704, primo comma, cod. civ., 112, 113, primo comma, e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,cod. proc. civ., per avere la Corte di merito del tutto pretermesso la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ancorché richiamata, essendosi limitata a condannarlo alle spese nei confronti del predetto.

Il ricorrente, proponendo, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le medesime considerazioni prospettate nel primo motivo, ha evidenziato come il podere oggetto di giudizio e trasferitogli dal Magro non fosse confluito nell’azienda agricola già diretta dal padre e condotta a livello familiare da lui e dai suoi due fratelli e come [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva aiutato in alcuni lavori, avesse ceduto detto bene a tale [OSCURATO:PERSONA] per la coltivazione stagionale. 2.2 Il motivo è infondato.

In disparte l’inammissibilità dello stesso con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rispetto alla quale si richiamano le considerazioni di cui al primo motivo, la censura non si confronta con la sentenza, nella quale la dichiarata insussistenza della legittimazione attiva per l’esercitata azione petitoria, in assenza di titolo proprietario o riconducibile ad altro diritto reale, non può che riguardare tanto la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quanto quella di [OSCURATO:PERSONA], sicché nessuna omissione può dirsi, nella specie, sussistente.

Ne consegue l’infondatezza della censura. 3.1 Col terzo motivo, riferito al risarcimento danni da mancata coltivazione del podere, si lamenta la pretermissione e violazioni di legge, con riguardo agli artt. 112, 113, primo comma, e 115 cod. proc. civ., nonché agli artt. 2697, 2704, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito pretermesso la domanda di risarcimento del danno, avere ignorato la prova dell’an e omesso di disporre c.t.u.. 3.2 Il motivo è assorbito dalla decisione sulle prime due censure, derivando il diritto al risarcimento del danno da occupazione senza titolo dal riconoscimento del vantato diritto sul bene, nella specie escluso dalla pronuncia processuale di difetto di legittimazione attiva. 4.1 Col quarto motivo, riguardante la chiamata in giudizio dell’ALSIA da parte della convenuta [OSCURATO:PERSONA], la proposizione di rispettive e reciproche domande riconvenzionali, il rigetto, la totale estraneità dell'attore-appellante [OSCURATO:PERSONA], l'erronea, illogica e contraddittoria statuizione di responsabilità e di condanna del [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità delle domande nuove dell’ALSIA in appello, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 113, primo comma, e 115, primo comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697 cod. civ., 333 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello confermato la sentenza di primo grado in ogni sua parte e, dunque, anche in ordine alla disciplina della compensazione delle spese e averlo condannato al rimborso delle spese di appello in favore dell’Alsia, nonostante la sua completa estraneità alla domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del predetto ente, previa sua chiamata in causa, la quale aveva ad oggetto l’accertamento della sussistenza, in capo a lei, dei requisiti necessari per l’acquisto del fondo, e alla quale l’Alsia, costituendosi, aveva contrapposto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della predetta al rilascio del fondo.

Il ricorrente ha ulteriormente evidenziato come la chiamata in causa dell’Alsia da parte della convenuta Scutillo fosse del tutto estranea alla domanda da lui proposta e da questa neppure discendente.

Peraltro, l’Alsia aveva modificato, in appello, le sue conclusioni, chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante alle spese di lite, senza neppure avere proposto appello incidentale, sicché sulla sentenza di primo grado si era formato il giudicato. 4.2 Il motivo è infondato.

Come già sostenuto da questa Corte, a llorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass., Sez. 3, 26/2/2008, n. 5027).

Se, inoltre, l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il terzo chiamato), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (Cass. Sez. 2, 14/04/2016, n. 7401; Cass. Sez. 1, 14/05/2012, n. 7431; Cass., Sez. 6-3, 14/1/2022, n. 1123).

Ciò significa che, nella specie, correttamente i giudici di merito, avendo rigettato la domanda dell’appellante, hanno posto a carico di quest’ultimo le spese del gravame, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio dicausalità, che governa la regolamentazione dellespese di lite.

Ne consegue l’infondatezza della censura.

5. In conclusione, risultando l’infondatezza di tutti i motivi, il ricorso deve essere rigettato.

Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo gli intimati spiegato difesa.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dal

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26171/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 168, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - ALSIA, [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n. 409/2019 depositata il19/06/2019, notificata il 27/6/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con atto di citazione notificato in data 21 Marzo 1998, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio davanti al Tribunale di Matera, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] onde ottenere il rilascio di alcuni terreni, siti in agro di Irsina, località [OSCURATO:PERSONA], e la loro condanna al risarcimento dei danni, sostenendo che, con scrittura privata del 24 dicembre 1975, [OSCURATO:PERSONA] si era impegnato a vendergli, quale coltivatore diretto, i predetti beni, di cui aveva già la detenzione a titolo di mezzadria; che, per effetto di tale scrittura e del pagamento dell'intero prezzo, il rapporto di mezzadria era cessato e la detenzione si era convertita in pieno possesso; che l'atto pubblico di trasferimento avrebbe dovuto essere stipulato quando la legge e le pratiche dell'assegnazione lo avessero consentito; che, in difetto e per disposizione contrattuale, il promittente venditore avrebbe fatto di tutto presso l'Ente di sviluppo per farlo subentrare nell’assegnazione e nella proprietà del bene; che, deceduto il promittente venditore, la figlia di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], aveva disconosciuto l'obbligazione del padre, intentando un giudizio di rilascio del podere conclusosi con la sentenza n. 50 del 16 giugno 1994, passata in giudicato, con la quale la Corte d'Appello di Potenza aveva rigettato la domanda; che pertanto l'Ente di sviluppo aveva avviato la pratica per l'assegnazione e la vendita del podere in suo favore, quale possessore dotato dei requisiti di legge; e che il relativo provvedimento non era stato emesso in quanto era sopraggiunta l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], cognata del Trabace per averne sposato il fratello [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva dichiarato di essere in possesso del bene da circa 5 anni, chiedendone l’assegnazione. Si costituirono in giudizio [OSCURATO:PERSONA], chiedendo il rigetto della domanda e invocando il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e il suo difetto di legittimazione passiva, non avendo egli mai avuto il possesso del terreno, [OSCURATO:PERSONA], eccependo il difetto di legittimazione attiva di [OSCURATO:PERSONA] e chiedendo di chiamare in causa l’ALSIA onde ottenere il riconoscimento del proprio diritto di assegnazione e acquisto del fondo, e, infine, l’ALSIA, chiedendo il rigetto delle domande di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, in via riconvenzionale, la condanna di quest'ultima al rilascio del podere in proprio favore, quale unica proprietaria. Con sentenza n. 103/2010, depositata il 27 ottobre 2010, il Tribunale di Matera rigettò le domande dell'attore e quelle riconvenzionali di [OSCURATO:PERSONA] e dell’ALSIA nei confronti di quest'ultima, compensò le spese tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’ALSIA e condannò [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Impugnata la predetta sentenza da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'Appello di Potenza rigettò il gravame con sentenza n. 409, depositata il 19 giugno 2019. 2. Contro la sentenza di appello [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, illustrati anche con memoria.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia Lucana di Sviluppo e [OSCURATO:PERSONA] – A.L.S.I.A. sono rimasti intimati. Considerato che: 1.1 Con il primo motivo di ricorso, riferito alla qualificazione giuridica dell'azione, si lamenta la contraddittorietà in fatto e la violazione di legge, con riguardo agli artt. 2697, 2704, primo comma, cod. civ., 112, 113, primo comma, e 115, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che il ricorrente non vantasse un diritto di proprietà tutelabile erga omnes , stante l’esclusione da parte sua della volontà di tutelare il possesso di fatto, con conseguente rigetto dell’azione proposta per difetto di legittimazione attiva, quanto all’azione petitoria, e passiva, quanto all’azione personale, basata sul contratto preliminare del 1972 che gli avrebbe conferito tale titolo legittimante. Secondo il ricorrente, i giudici non avevano tenuto conto del fatto che, con riguardo all’azione petitoria e non possessoria esercitata, il possesso di fatto fosse certo e pacifico tra le parti, non essendo stata contestata la documentazione posta a sostegno della domanda e traendo esso fondamento dall’atto di cessione del possesso dal precedente possessore, [OSCURATO:PERSONA], in suo favore, dalla sentenza della Corte d’Appello di Potenza del 1994 e dalla determinazione della ALSIA che aveva riconosciuto la qualifica di possessore in capo a lui, e del fatto che non fosse stata espletata la prova testimoniale. Inoltre, per il ripristino del possesso non era necessario fare ricorso all’azione di reintegrazione o manutenzione, potendo la parte interessata esercitare a tal fine l’azione petitoria. 1.2 Il motivo è parte inammissibile e parte infondato. Va, innanzitutto, osservato come il ricorso percassazione debba essere redatto in conformità ai principi dichiarezza e sinteticità espositiva, occorrendo che il ricorrente selezioni i profili di fatto e di diritto della vicenda sub iudice posti a fondamento delle doglianze proposte, in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 cod. proc. civ., sebbene l'inosservanza di tali doveri possa condurre ad una declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione soltanto quando si risolva in una esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata, così violando i requisiti di contenuto-forma stabiliti dai nn. 3 e 4 dell'art.366 cod. proc. civ. (vedi Cass., Sez. U, 30/11/2021, n. 37552). Anche la sovrapposizione dimotivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, primo comma, numeri 3 e 5, cod. proc. civ. può condurre alla inammissibilità della censura allorché la formulazione delmotivo nonpermetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l'esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate inmotivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. 1, 09/12/2021, n. 39169). Orbene, il motivo in esame, oltre a contenere un insieme di informazioni e considerazioni prospettate in modo non sempre perspicuo, non consente di individuare, al di là della lamentata violazione di legge, le questioni sussunte nella fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la quale, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis , prevede l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione come riferita ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, non assimilabile in alcun modo a questioni o argomentazioni che, pertanto, risultano irrilevanti (Cass., Sez. 5, 8/10/2014, n. 21152; Cass., Sez. 3, 20/8/2015, n. 17037; Cass., Sez. 1, 8/8/2016, m. 17761; Cass., Sez. 2, 29/10/2018, n. 27415). La nozione di punto decisivo della controversia, di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 cod. civ. è, infatti, correlata, per un verso, al fatto che il vizio abbia inciso sulla ricostruzione di un fatto che ha determinato il giudice all’individuazione della disciplina giuridica applicabile alla fattispecie oggetto di giudizio e quindi di un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo ed estintivo del diritto, per altro verso, alla nozione di decisività, la quale concerne non il fatto sulla cui ricostruzione il vizio abbia inciso, bensì l’idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare una diversa ricostruzione, afferendo, dunque, al nesso di causalità tra il vizio della motivazione e la decisione, ed essendo pertanto necessario che ilvizio, una volta riconosciuto come esistente, sia tale che, se non fosse stato compiuto, avrebbe comportato una ricostruzione del fatto diversa da quella accolta dal giudice di merito e non già la sola possibilità o probabilità di essa. La censura non chiarisce invero quale sia il punto decisivo della decisione, nell’accezione sopra chiarita, che avrebbe inciso sulla ricostruzione del fatto, né, come ovvio, la sua decisività, con conseguente inammissibilità, sotto questo profilo, del motivo. La censura è, inoltre, infondata relativamente alla dedotta violazione di legge. Come risulta dalla parte espositiva della sentenza e dallo stesso ricorso, il ricorrente intentò azione di rilascio del podere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fondandola sul contratto con il quale il precedente mezzadro si era obbligato a trasferirgli i propri diritti, impegnandosi alla stipula dell’atto di vendita una volta che fosse stata conclusa la pratica amministrativa e trasferendogli di fatto il possesso del bene, come anche confermato dalla sentenza emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], erede del suo dante causa, e dalla documentazione dell’Alsia, pacificamente proprietaria e titolare dello ius possidendi del bene. Il ricorrente ritiene, dunque, di far discendere dal predetto titolo il diritto all’esercizio di un’azione petitoria e non possessoria, come invece affermato, a suo dire erroneamente, dal giudice di prime cure. Ebbene, in disparte l’inammissibilità della censura in quanto carente nella descrizione del contratto stesso e dei contenuti della sentenza che aveva visto soccombente la figlia del suo promittente venditore, [OSCURATO:PERSONA], le argomentazioni in essa contenute non tengono conto del fatto che il mezzadro non vanta il voluto ius possessionis, ma un mero titolo detentivo, sia pure qualificato, che lo legittima all’esercizio dell’azione di reintegrazione nel possesso anche nei confronti del proprietario dell’immobile che lo abbia privato della possibilità di sfruttarlo (Cass., Sez. 2, 4/7/2000, n. 8932), ma non anche all’instaurazione di un giudizio petitorio, tale essendo solo quello in cui si contenda l'appartenenza del diritto di proprietà o di altro diritto reale sulla cosa (Cass., Sez. 2, 5/11/1990, n. 10609). Come sostenuto da questa Corte con riferimento all’art. 704 cod. proc. civ., infatti, la natura petitoria è da ravvisarsi solo con riguardo a controversie in cui sia discusso il diritto di proprietà o altro diritto reale afferente il medesimo beneoggetto della tutela possessoria e non anche a quelle che, pur nell'identità dell'oggetto, traggano origine da pretese recuperatorie o restitutorie a carattere meramente obbligatorio, quale, ad esempio, l’azione ex art. 2932 cod. civ. (Cass., Sez. 1, 24/11/1999, n. 13037; Sez.2, 08/09/1997, n. 8716 ). Pertanto, costituisce azione petitoria solo la domanda volta a conseguire la libera disponibilità di un fondo, sul presupposto dell'affermata proprietà dell'immobile da parte dell'attore e della detenzione senza titolo da parte del convenuto (Cass., Sez. 3, 08/03/1999, n. 1956), ma non anche quella nella quale l’azione trovi presupposto in un titolo attributivo di un diritto di godimento personale e non reale, come nella specie. Sotto questo profilo, dunque, la Corte d’Appello ha correttamente deciso, allorché, valorizzando la causa petendi così come ulteriormente chiarita nell’atto d’appello, onde non incorrere nella violazione del principio «della corrispondenza tra chiesto e pronunciato», come quando il giudice che, esorbitando dai limiti della mera qualificazione giuridica della domanda, sostituisca la causa petendidedotta in giudizio con una differente, fondata su un fatto diverso da quello allegato (Cass., Sez. 3, 19/04/2006, n. 9087), ha affermato il difetto di legittimazione dell’appellante a tutelare in via petitoria un diritto di proprietà appartenente a terzi. Ne consegue l’infondatezza della censura. 2.1 Con il secondo motivo, riferito alla qualificazione giuridica dell'azione di danno nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente lamenta la contraddittorietà in fatto e la violazione di legge con riguardo agli artt. 2697, 2704, primo comma, cod. civ., 112, 113, primo comma, e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5,cod. proc. civ., per avere la Corte di merito del tutto pretermesso la domanda proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ancorché richiamata, essendosi limitata a condannarlo alle spese nei confronti del predetto. Il ricorrente, proponendo, con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], le medesime considerazioni prospettate nel primo motivo, ha evidenziato come il podere oggetto di giudizio e trasferitogli dal Magro non fosse confluito nell’azienda agricola già diretta dal padre e condotta a livello familiare da lui e dai suoi due fratelli e come [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva aiutato in alcuni lavori, avesse ceduto detto bene a tale [OSCURATO:PERSONA] per la coltivazione stagionale. 2.2 Il motivo è infondato. In disparte l’inammissibilità dello stesso con riferimento alla fattispecie di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., rispetto alla quale si richiamano le considerazioni di cui al primo motivo, la censura non si confronta con la sentenza, nella quale la dichiarata insussistenza della legittimazione attiva per l’esercitata azione petitoria, in assenza di titolo proprietario o riconducibile ad altro diritto reale, non può che riguardare tanto la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quanto quella di [OSCURATO:PERSONA], sicché nessuna omissione può dirsi, nella specie, sussistente. Ne consegue l’infondatezza della censura. 3.1 Col terzo motivo, riferito al risarcimento danni da mancata coltivazione del podere, si lamenta la pretermissione e violazioni di legge, con riguardo agli artt. 112, 113, primo comma, e 115 cod. proc. civ., nonché agli artt. 2697, 2704, primo comma, cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito pretermesso la domanda di risarcimento del danno, avere ignorato la prova dell’an e omesso di disporre c.t.u.. 3.2 Il motivo è assorbito dalla decisione sulle prime due censure, derivando il diritto al risarcimento del danno da occupazione senza titolo dal riconoscimento del vantato diritto sul bene, nella specie escluso dalla pronuncia processuale di difetto di legittimazione attiva. 4.1 Col quarto motivo, riguardante la chiamata in giudizio dell’ALSIA da parte della convenuta [OSCURATO:PERSONA], la proposizione di rispettive e reciproche domande riconvenzionali, il rigetto, la totale estraneità dell'attore-appellante [OSCURATO:PERSONA], l'erronea, illogica e contraddittoria statuizione di responsabilità e di condanna del [OSCURATO:PERSONA], l'inammissibilità delle domande nuove dell’ALSIA in appello, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 113, primo comma, e 115, primo comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697 cod. civ., 333 e 345 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per avere la Corte d’Appello confermato la sentenza di primo grado in ogni sua parte e, dunque, anche in ordine alla disciplina della compensazione delle spese e averlo condannato al rimborso delle spese di appello in favore dell’Alsia, nonostante la sua completa estraneità alla domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del predetto ente, previa sua chiamata in causa, la quale aveva ad oggetto l’accertamento della sussistenza, in capo a lei, dei requisiti necessari per l’acquisto del fondo, e alla quale l’Alsia, costituendosi, aveva contrapposto la domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna della predetta al rilascio del fondo. Il ricorrente ha ulteriormente evidenziato come la chiamata in causa dell’Alsia da parte della convenuta Scutillo fosse del tutto estranea alla domanda da lui proposta e da questa neppure discendente. Peraltro, l’Alsia aveva modificato, in appello, le sue conclusioni, chiedendo il rigetto dell’appello e la condanna dell’appellante alle spese di lite, senza neppure avere proposto appello incidentale, sicché sulla sentenza di primo grado si era formato il giudicato. 4.2 Il motivo è infondato. Come già sostenuto da questa Corte, a llorché il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorché nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza - mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo (Cass., Sez. 3, 26/2/2008, n. 5027). Se, inoltre, l'impugnazione nel merito deve essere notificata, in qualità di litisconsorte processuale, ad uno dei convenuti in primo grado (nella specie il terzo chiamato), nei cui confronti nessuna delle altre parti in secondo grado abbia formulato domande, a costui debbono essere rimborsate le spese processuali da colui la cui pretesa è dichiarata ingiustificata (Cass. Sez. 2, 14/04/2016, n. 7401; Cass. Sez. 1, 14/05/2012, n. 7431; Cass., Sez. 6-3, 14/1/2022, n. 1123). Ciò significa che, nella specie, correttamente i giudici di merito, avendo rigettato la domanda dell’appellante, hanno posto a carico di quest’ultimo le spese del gravame, trovando tale statuizione adeguata giustificazione nel principio dicausalità, che governa la regolamentazione dellespese di lite. Ne consegue l’infondatezza della censura. 5. In conclusione, risultando l’infondatezza di tutti i motivi, il ricorso deve essere rigettato. Nulla deve disporsi sulle spese, non avendo gli intimati spiegato difesa. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dal
Sentenza Cassazione n. 12124/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris