CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 28211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAGLIARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; [OSCURATO:PERSONA] 1. Carla SANNA presenta ricorso, a mezzo del difensore e procuratore speciale, avverso l'ordinanza del 29 luglio 2022 con la quale la Corte di appello di Cagliari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'opposizione da lei proposta, in qualità di terza interessata, avverso il rigetto di istanza di revoca della confisca, disposta ai sensi dell'art. 12 -sexies I. n. 356 del 1992 nel procedimento a carico del coniuge [OSCURATO:PERSONA] SECCI, condannato per i delitti di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e art. 12 -quinquies d.l. n. 306 del 1992 (sentenza emessa in data 24 maggio 2012 dal G.i.p. del Tribunale di Cagliari). La disposta confisca riguardava la quota del 100% di due immobili nella titolarità formale della SANNA, coniuge legalmente separato del SECCI, sul presupposto della sproporzione del valore dei detti beni rispetto al reddito dichiarato e, quindi, sulla fittizietà dell'intestazione (si tratta, per la precisione, di due appartamenti siti in Cagliari, via [OSCURATO:PERSONA], n. 31, come dettagliatamente descritti nel decreto di sequestro preventivo, in atti, emesso dal G.i.p. in data 16 dicembre 2010). In sintesi, nell'atto di impugnazione si deducono: 1) mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza di un ragionevole lasso temporale tra l'acquisto di beni confiscati e le condotte illecite; 2) travisamento del dato processuale circa l'anteriorità dell'acquisto del 50% del bene (scaturente dalla omologa della separazione consensuale del 3 maggio 2007, trascritta, per supposto errore della cancelleria, solo nel 2017) rispetto alla trascrizione del decreto di sequestro preventivo, emesso nel 2010, con la conseguente manifesta illogicità della valutazione della "malafede" della terza estranea al reato; 3) erronea applicazione della legge penale con riguardo alla titolarità del diritto alla restituzione del bene confiscato, negato alla SANNA con motivazione inconferente. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitor a scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va rigettato, perché, nel complesso, infondato. 2. È, anzitutto, infondato il primo motivo dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, di dover dar seguito all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, alla stregua del quale, nel caso di confisca di prevenzione (estensibile, per identità di ratio, al caso di confisca "allargata" che ci occupa) avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati ad un terzo, questi può rivendicare esclusivamente l'effettiva tit:olarità e la proprietà dei beni sottoposti a vincolo, assolvendo al relativo onere di allegazione, mentre non è legittimato a sostenere che il bene sia di effettiva proprietà del proposto, essendo del tutto estraneo ad ogni questione giuridica relativa ai presupposti per l'applicazione della misura nei confronti di quest'ultimo - quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato ed il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso - e che solo costui può avere interesse a far valere (Sez. 5, n. 333 del 20/11/2020, dep. 2021, Icardi, Rv. 280249; Sez. 6, n. 7469 del 4/6/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454; Sez. 2, n, 31549 del 6/6/2019, [OSCURATO:PERSONA]. Coop., Rv. 277225).D'altro canto, nel giudizio penale che ha dato luogo alla confisca in questione deve necessariamente essere stato affrontato - quale indefettibile presupposto del provvedimento ablatorio - il tema della "ragionevolezza temporale" tra il momento di consumazione del reato-spia e quello di formazione dell'accumulazione patrimoniale sproporzionata, né la ricorrente ne ha dedotto l'omissione nella presente sede di legittimità, sicché sul punto deve ritenersi formata una vera e propria preclusione processuale, ostativa alla ridiscussione del tema medesimo in sede di incidente di esecuzione. 3. Ciò detto, e precisato che, diversamente da quanto affermato dal giudice dell'esecuzione, l'odierna ricorrente, per il solo fatto di essere intestataria formale dei beni oggetto di confisca, non poteva non essere legittimata a chiederne la restituzione (sicché, sul punto, deve reputarsi fondato il terzo motivo di ricorso, ancorché non decisivo ai fini del suo accoglirrento), deve rilevarsi che l'argomento trattato nel secondo motivo di ricorso non è centrato e pertinente ai fini del decidere. Ed invero, il problema da risolvere non è tanto quello della buona fede al momento dell'acquisto della seconda metà dei beni, quanto quello della fittizietà o meno della titolarità formale dei beni, prima nella misura del 50%, e dal 2007 in poi in quel a del 100%, fittizietà da valutarsi sin dal momento (1995) in cui la SANNA acquistò il terreno su cui vennero costruiti i due appartamenti poi confiscati. Rammentato che incombe sull'accusa l'onere di dimostrare la sproporzione dei beni intestati al terzo rispetto al reddito dichiarato o all'attività economica esercitata dallo stesso, da valutarsi con riferimento al momento dei singoli acquisti e al valore dei beni di volta in volta acquisiti (per tutte, Sez. 5, n. 53449 del 16/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275406), deve rimarcarsi che la terza interessata, né in sede di opposizione, né con il ricorso odierno, ha mosso specifiche censure avverso quella parte dell'ordinanza che ha evidenziato l'incapienza dei redditi suoi e del marito all'epoca dell'acquisto del terreno (1995) e dell'effettuazione dei lavori di costruzione dell'abitazione (2000-2003). Pertanto, su tale decisivo e assorbente punto, che ha fondato il sequestro preventivo, prima, e la confisca, poi, il ricorso deve ritenersi aspecifico per difetto di correlazione con la ratio decidendi. 4. Da tanto discende il rigetto complessivo del ricorso, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 17 febbr