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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12606/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha disposto, ex art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che l'unico motivo proposto — con il quale si denuncia la mancata applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216 u.c. legge fall. — è manifestamente infondato alla luce della chiara e inequivoca lettera dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che impedisce l'applicabilità di pene accessorie quando, come nella specie, la pena detentiva irrogata non superi i due anni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale.

Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7Morosini [OSCURATO:PERSONA] 05 A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo ha disposto, ex art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena di anni uno e mesi quattro di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta; Considerato che l'unico motivo proposto — con il quale si denuncia la mancata applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 216 u.c. legge fall. — è manifestamente infondato alla luce della chiara e inequivoca lettera dell'art. 445, comma 1, cod. proc. pen., che impedisce l'applicabilità di pene accessorie quando, come nella specie, la pena detentiva irrogata non superi i due anni; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del Procuratore Generale. Così deciso il 09/03/2022 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]7Morosini [OSCURATO:PERSONA] 05 A
Sentenza Cassazione n. 12606/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris