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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 10 marzo 2024

Cassazione n. 07855/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7832/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5920/2021depositata il 13/09/2021.

Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione;considerato che, in forza del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, ma, considerato il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si ritiene di far luogo alla loro compensazione, attesa la desistenza dal giudizio e l’oggetto della controversia; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 10/03/2024.

Il Presidente D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7832/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.5920/2021depositata il 13/09/2021. Rilevato che, a seguito di comunicazione della proposta di definizione anticipata del ricorso ai sensi del primo comma dell’art. 380-bis c.p.c., parte ricorrente non ha formulato istanza di decisione;considerato che, in forza del secondo comma dell’art. 380-bis c.p.c., si deve dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; che si deve provvedere sulle spese, ma, considerato il secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si ritiene di far luogo alla loro compensazione, attesa la desistenza dal giudizio e l’oggetto della controversia; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Compensa le spese. Così deciso in Roma, il 10/03/2024. Il Presidente D
Decreto Cassazione n. 07855/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris