CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18986/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, domicilia per legge. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C. – [OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via degli Scipioni, n. 268/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso. CONTRORICORRENTE– RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] di ROSOLINA – c.f. 810045 6 0296 – in persona del sindaco pro tempore. INTIMATO avverso la sentenza n. 2757– 7 .5 /2. 7 .201 9 della Corte d’Appello di Venezia, udita la relazione nella camera di consiglio del 31gennaio 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato la “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.” citavaa comparire dinanzi al Tribunale di Venezia l’Agenzia del Demanio ed il Comune di Rosolina. Esponeva che fruivadiconcessione demaniale marittima con finalità turistico - ricreativa,in virtù della quale gestiva uno stabilimento balneare ad uso pubblico con relative pertinenze alla località [OSCURATO:PERSONA] in Comune di Rosolina. Esponeva che l’ente concedente aveva determinato il canone demaniale marittimo per l’anno 2012in euro 97.070,90 ( cfr. controricorso, pag. 3 ) e che aveva provveduto in data 9.5.2012 al versamento a titolo di canoneper lo stesso annodella somma di euro 17.539,05. Chiedeva che fosse accertato il “canone effettivamente dovuto, che allegava essere pari a euro 35.078,10,ridotto, poi , del 50% ex DM 10 . 6 . 2011 , in ragione del credito di complessivi euro 59.856,65 riconosciuti al concessionario relativamente a lavori di manutenzione eseguiti,come accertato con sentenza definitiva; chiedeva , inoltre , f osse accertato che (…) aveva già corrisposto l’importo complessivo di euro 17.539,05(…)” (così sentenza d’appello, pag. 7). 2.Si costituiva l’Agenzia del Demanio. Instava, tra l’altro, per il rigetto dell’avversa domanda ed in riconvenzionale per la condanna della società attrice al pagamento della differenza tra la somma corrisposta e la maggior somma dovuta. 3.Veniva dichiarato contumace il Comune di Rosolina. 4.Nelle more, in data 28.1.2014, la “[OSCURATO:PERSONA]” formulava al Comune di Rosolina ed all’Agenzia del Demanio di Venezia istanza –poi allegata in copia al giudizio unitamente all’attestazione di avvenuto versamentodella somma di euro 17.539,05 - di definizione del procedimento giudiziario pendente ai sensi dei commi 732 e 733 dell’art. 1 della sopravvenuta legge n. 147 del 27.12.2013, commi contemplanti, allo scopo, appunto, della definizione dei procedimenti pendenti, la corresponsione, qualora eseguita in un unico importo, del 30% delle somme dovute. 5.Con sentenza n. 2701/2015 il Tribunale di Venezia accertava e dichiarava che la “[OSCURATO:PERSONA]” mercé il versamento della somma di euro 17.539,05 aveva provveduto alla corresponsionedel canone demaniale per l’anno 2012 e nulla più era dovuto per effetto dell’istanza di definizione exart. 1, commi 732 e 733, della sopravvenuta legge n. 147/2013; rigettava la riconvenzionale dell’Agenzia del Demanio; condannava in solido le convenute alle spese di lite. 6.Proponeva appello l’Agenzia del Demanio. Resisteva la “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.”. Non si costituiva il Comune di Rosolina. 7.Con sentenza n. 2757 dei 7.5/2.7.2019 la Corte d’Appello di Venezia, in parzialeaccoglimento dell’appello, rigettava la pretesa di “condono” della “[OSCURATO:PERSONA]” s.n.c. e, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell’Agenzia del Demanio, condannava l’attrice-appellata a pagare all’Agenzia del Demanio la differenza tra quanto dovuto per l’annualità del 2012, pari ad euro 53.188,51, e quanto già versato (euro 17.539,05)per tale annualità, oltre interessi dal saldo al dovuto; compensava le spese di entrambi i gradi. Evidenziava la Corte di Venezia che il versamento della somma di euro 17.539,05 aveva riguardato l’importo che il concessionario aveva reputato effettivamente dovuto a titolo di canone, sicché tale pagamento aveva una ben precisa imputazione (cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Evidenziavache il “ condono ” avrebbe dovuto essere proposto per l’importo oggetto di controversia e che la domanda di condono avrebbe dovuto esser corredata dal riscontro del pagamento del 30% di tale importo(cfr. sentenza d’appello, pag. 10). Evidenziava quindi che la “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva provveduto a tale pagamento né poteva essere utilizzato ai fini del perfezionamento del condono l’importo in precedenza corrisposto siccome versato ad altro titolo(cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Evidenziava inoltre – ad abundantiam – che era senz’altro preclusa la declaratoria di perfezionamento del “condono”, attesa la necessità, al riguardo, della dimostrazione dell’esito positivo dei riscontri effettuati dall’ente impositore (cfr. sentenza d’appello, pag. 11). Evidenziava per altro verso la corte – in ordine alla pretesa dell’Agenzia di versamento delle somme ulteriori rispetto a quelle già versate – che il consulente tecnico all’uopo officiato, alla stregua dell’inquadramento dell’attività oggetto di concessione nel settore “terziario”, della tipologia dei beni nonché dei volumi e dei metri quadrati accertati, aveva computato il canone da richiedere per l’anno 2012 in euro 53.188,51, importo quest’ultimo rivalutato dal 2007 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 13 –14). Evidenziava ancorache il computo operato dal consulente appariva corretto, siccome conforme alle modifiche dei criteri di calcolo apportate dall’art. 251 della legge n. 296/2006; segnatamente, quanto al fattore “K”, che il c.t.u. lo aveva calcolato tenendo conto pur della “disciplina delle attività balneari” di cui all’ordinanza sindacale n. 9/2012 del Comune di Rosolina. Evidenziava poiche le ulteriori censure esperite dall’Agenzia avverso i rilievi di cui alla relazione di c.t.u. risultavano tardive, siccome formulate soltantocon la comparsa conclusionale; che invero in sede di precisazione delle conclusioni l’Agenzia non aveva né richiesto che l’ausiliario fosse chiamato a chiarimenti né che la consulenza fosse rinnovata (cfr. sentenza d’appello, pag. 14). 8.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l ’Agenzia del Demanio ; ne ha chiesto sulla scorta di un unico motiv o la cassazione con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite. La “[OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di [OSCURATO:PERSONA] C.”ha depositato controricorso contenente ricorso incidentale articolato in due motivi; ha chiesto rigettarsi l’avverso ricorsoed accogliersi il ricorso incidentale con il favore delle spese. Il Comune di Rosolina non ha svolto difese. 9. La ricorrente principale ha depositato controricorso onde resistere all’avverso ricorso incidentale. 10. La contro ricorrente con istanza in data 16.12.2024 ha chiesto la trattazione in pubblica udienza. La controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 11.Con l’unico motivo la ricorrente principale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1, comma 251, della legge n. 296/2006. Premette che il coefficiente “K”, pari su base annua a 6,5, da applicarsi alla media dei canoni minimi e massimi mensili rilevati dall’Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA], risponde all’esigenza di tener conto della stagionalità dell’attività del concessionario (cfr. ricorso principale, pag. 9). Indi deduce che, allorchéha ridotto il coefficiente “K”, pari a 6,5 dodicesimi , a 2,17dodicesimi per le superfici utilizzabili nella stagione balneare (cfr. ricorso principale, pag. 3), il consulente tecnico ha violato la legge e di seguito è incorsa in “error in iudicando” pur la Corte di Venezia,che si è uniformata all’indicazione dell’ausiliario (cfr. ricorso principale, pag. 4). Deduce invero che la disposizione in rubrica “non prevede ulteriori sconti” (così ricorso principale, pag. 4). 12.Con il primo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360,1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 27.12.2013. Deduce chei commi 732 e 733 dell’art. 1 della legge n. 147 /2013 sono stati dalla Corte di Venezia erroneamenteinterpretati. Deduce che il comma 732 noncircoscrive la sua applicabilità alle sole ipotesi in cui le somme dovute non siano state v ersate dal concessionario e che il “condono” è previsto per tutte le ipotesi in cui, come nella specie, la lite è pendente(cfr. ricorso incidentale, pag. 16). Deduce altresì che il pagamento eseguito in data 9 . 5 .201 2 non era affatto definitivo e satisfattivo, siccome con l’iniziale atto di citazione ha, da un lato, contestatol’abnorme importo richiesto dal Comune di Rosolina ed ha, dall’altro, domandato l’accertamento delle somme effettivamente dovute (cfr. ricorso incidentale, pag. 16). Deduce quindi che ha erratola corte d’appello a ritenereche l’importo versato antecedentemente all’inizio del giudizio non potesse essere utilizzato per perfezionare il “condono”(cfr. ricorso incidentale, pag. 16). Deduce al contempo che il comma 732 nonprevede che la percentuale del 30% sia computatasulla differenza tra l’importo richiesto dall’ A mministrazione e quello corrisposto dal concessionario; che, propriamente, il dettato normativo non adopera la dizione “ancora dovuto”(cfr. ricorso incidentale, pag. 17). Deduce per altro verso che, contrariamente all’assunto della corte di merito, i commi 732 e 733 dell’art. 1 della n. 147/2013 nonrichiedono affatto il riscontro positivodel “condono” da parte dell’Amministrazione concedente (cfr. ricorso incidentale, pag. 19). Deduce dunqueche le somme già corrisposte devono andare a scomputo di quelle dovute in virtù del “condono”(cfr. ricorso incidentale, pag. 22). 13.Con il secondo motivo la ricorrente incidentale denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 3 Cost. in relazione all’interpretazione dell’art. 1, commi 732 e 733, della legge n. 147 del 27.12.2013. Deduce che, qualora si recepisca l’avversa tesi, secondo cui la percentuale del 30% va computata sulla differenza tra l’importo richiesto dall’Amministrazione e quello corrisposto dal concessionario, si determina disparità di trattamento ai danni di colui che ha versato maggiori somme all’Erario(cfr. ricorso incidentale, pag. 22). 14.I motivi del ricorso incidentale, da disaminare congiuntamente siccome all’evidenza connessi, sono fondati e meritevoli di accoglimento; il loro buon esito assorbe la disamina del motivo di ricorso principale. 15.Ben vero, il Collegio reputa di conformarsi e di reiterare testualmente i rilievi motivazionali di cui all’ordinanza di questa Corte n. 22006del 5.8.2024, assunta nella controversia iscritta al n. 23403/2020 r.g. (tra la “Bagni dal Moro” s.n.c. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio, i l Ministero delle Infrastrutture ed il Comune di Rosolina), nonché i rilievi motivazionalidi cui all’ordinanza di questa Corte n. 21992 del 5.8.2024, assunta nella controversia iscritta al n. 23345/2020 r.g.(tra la “[OSCURATO:PERSONA]” s.a.s. ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia del Demanio,la Regione Venetoed il Comune di Rosolina). 16. Si ribadisce che nella fattispecie si controverte in ordine al canone demaniale marittimo per l’anno 2012. In particolare,con l’ordinanza n. 22006/2024 questa Corte ha puntualizzato : 5.1. Deve premettersi che non può avere efficacia sulla fattispecie in esame il giudicato esterno (sfavorevole alla società [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.) formatosi sulla annualità 2011 (mentre qui è in discussione l’anno 2013), a seguito della ordinanza di questaCorte n. 8893 del 2023. Trattasi di una ordinanza emessa da questa stessa Corte, con la conseguenza che il giudicato è rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui essa non sia stata versata in atti con la rituale certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. (Cass., n. 16589 del 2021). È pur vero che, nei rapporti di durata, il vincolo del giudicato formatosi in relazione a periodi temporali diversi opera, sebbene solo a condizione che il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (Cass., n. 10430/2023; Cass.,n. 17223/2020). Nella specie, però, il rapporto concessorio, che è evidentemente di durata, rappresenta solo il presupposto del condono richiesto dalla società, fungendo solo alla funzione di consentire la proposizione della richiesta su base volontaria di adesione alla definizione di quanto dovuto. Il condono costituisce una libera scelta della società, che può richiederlo o meno nelle singole, diverse, annualità, e diverge del tutto dal rapporto di durata che –si ripete – è solo il presupposto di partenza o la cornice in cui si inserisce il condono, liberamente richiesto. Pertanto, in questa sede si discute, non degli effetti della concessione, ma degli effetti della domanda di condono, con la conseguenza che quanto deciso per altre annualità –con il riconoscimento o meno dell’efficacia del condono da parte del giudice -non può travolgere gli effetti di una libera scelta della società per gli anni successivi Dipoi, con la stessa ordinanza n. 22006/2024 questa Corte ha rilevato: 5.2. Tanto premesso, va osservato che la l. n. 147 del 2013, art. 1, comma 732, stabilisce, testualmente: «nelle more del riordino della materia da effettuare entro il 15 ottobre 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante dall’applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime ai sensi del D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, art. 3, comma 1, lett. b), n. 2.1), convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello Stato dei canoni e degli indennizzi per l’utilizzo dei beni demaniali marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente definiti, previa domanda all’ente gestore e all’Agenzia del demanio da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della richiesta di pagamento, mediante il versamento: a) in un’unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme dovute; b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore». Il successivo comma prevede che «la domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalità di pagamento di cui alla lett. a) o di quelle di cui alla lett. b) del medesimo comma, è presentata entro il 28 febbraio 2014. La definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di definizione...» 17.In particolare, con l’ordinanza n. 21992/2024 questa Corte, dopo aver dato atto delle divergenti linee ricostruttive di cui alle proprie ordinanze n. 117 del 4.1.2002 e n. 8893 del 29.3.2023, ha cosìstatuito: 7. Tanto premesso, ritiene la Corte che debba essere preferito l’orientamento espresso dall’ordinanza n. 117 del 2022, in quanto è evidente che le somme già versate dalla società non possono non essere valutate ai fini del condono, atteso che la somma da pagare va determinata nel 30 % delle somme «dovute», ossia di quelle richieste dall’Amministrazione (in tal senso sia pure con una pronuncia di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia del demanio per sopravvenuta carenza di interesse vedi Cass., n. 30235 del 2023). E ciò a prescindere dal fatto che il pagamento sia avvenuto prima della domanda di condono. Il dato letterale, infatti, appare insuperabile, come pure la ragionevolezza della disposizione perché, secondo la diversa interpretazione proposta dalla Amministrazione, la società dovrebbe pagare anche «il 30 % della somma ancora dovuta e in contestazione, oltre a quanto già versato. Ma è di tutta evidenza che, in tal modo opinandosi, verrebbero ad essere favoriti coloro che non avevano versato alcunché, o solo la minima parte di quanto dovuto, rispetto a coloro che avevano versato somme maggiori. 8. Quanto affermato trova esatta corrispondenza anche nella giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato., sez. VI, 13 dicembre 2016, n. 5244) che si è occupata dell’argomento, affermando che «non pare inutile specificare che il 30 % dell’importo dovuto va commisurato all’ammontare della somma complessivamente richiesta in origine dal Comune», e precisando che la tesi per cui «le somme dovute di cui al comma 732 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono le somme ulteriori rispetto a quelle già versate dalla società, pari alla differenza tra il preteso e il versato, non ha alcun fondamento normativo e va disattesa». Pertanto – prosegue il giudice amministrativo – «l’accoglimento della tesi della parte pubblica comporterebbe […] l’indebita locupletazione, da parte di questa, del 30 % della differenza tra il preteso e il versato, oltre al 30 % del preteso, con la conseguenza che per ottenere l’estinzione dei procedimenti in corso gli interessati dovrebbero versare un importo pari alla somma del 30 % del preteso e del 30 % della differenza fra preteso e versato, il che appare all’evidenza contrario al dettato normativo». La lettera della legge è chiara in tal senso, essendo evidente che il pagamento effettuato, pari al 30 % delle somme richieste, produce l’effetto estintivo del credito dell’amministrazione, effetto collegato dalla legge di stabilità «al pagamento spontaneo del 30 % degli importi dovuti in origine» . 18.In accoglimento del ricorso incidentale la sentenza n. 2757/2019 della Corte d’Appello di Venezia va pertanto cassata con rinvio a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., del principio di diritto – al quale ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo nei medesimi termini espressi dalla massima desunta dall’ordinanza n. 21992/2024, dapprima menzionata , di questa Corte (in tema condono previsto dall’art. 1, comma 732, della l. n. 147 del 2013, ai fini della determinazione della percentuale del 30% prevista dalla citata norma per accedere alla definizione agevolata del contenzioso, deve tenersi conto delle somme già versate dal contribuente all’Amministrazione, anche se il pagamento è avvenuto in epoca precedente all’emanazione della disciplina condonistica). 19. In dipendenza del buon esito del ricorso incidentale non sussistono i presupposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, la ricorrente incidentale sia tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso incidentale , assorbito il ricorso principale, cassa in relazione ai motivi del ricorso incidentale la sentenza n. 2757dei 7 . 5 /2. 7 .201 9 della Corte d’Appello di Venezia e rinvia a lla stessa corte d’appello in diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giudi