CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43393/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] " Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; letta la memoria difensiva depositata in Cancelleria che mira a contrastare la inammissibilità del ricorso; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto tutti i motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità: il primo motivo - con riferimento al difetto di motivazione e al ricorso alla motivazione per relazione - è generico là dove assume assertivamente che le doglianze di appello introducevano "rilievi non sviluppati nel giudizio anteriore" (Sez. 6, n. 17912 del 07/03/2013, Rv. 255392); il secondo motivo - relativo al mancato pronunciamento più favorevole ai sensi dell'art. 129 comma 2 cod. proc. pen. per il reato dichiarato prescritto - omette di confrontarsi con la copiosa e consolidata giurisprudenza sul tema che stabilisce che, a fronte della causa estintiva del reato, la valutazione che il giudice deve compiere ai fini dell'art. 129, comma 2, cit. è incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento e che non sono rilevabili in sede di legittimità nullità di ordine generale o vizi di motivazione della sentenza impugnata (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274-5; Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403); il terzo motivo, quanto alla determinazione del trattamento punitivo, articola censure manifestamente infondate (la continuazione per il residuo reato di resistenza si giustificava già dal primo grado con la pluralità di soggetti passivi e quindi non vi è alcun vizio della sentenza impugnata (neppure sotto il profilo motivazionale, posto che nessuna censura era stata sollevata sulla continuazione interna e la Corte di appello ha fatto riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. per la dosimetria della pena); il medesimo terzo motivo avanza critiche comunque non consentite (per il diniego delle attenuanti generiche e per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.), in quanto la sentenza impugnata è sorretta da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto, considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. SM P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3e 09 2021. Il