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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 36485/2022

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26230/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 1317/2017 depositata il27/03/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già amministratori della fallita società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano separatamente dinanzi alla CTP di Milano tre avvisi di accertamento, finalizzati rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009, al recupero di importi Ires, Iva e Irap.

Segnatamente la contestazione riguardava l'asserita decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 43, comma 3, DPR n. 600 del 1973 in tema di raddoppio dei termini in ipotesi di commissione di una violazione comportante obbligo di denuncia ex articolo 331 CPP.

Veniva censurato, altresì, il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento unitamente all'infondatezza nel merito dei rilievi formulati dalla Agenzia.

Previa riunione dei ricorsi, gli stessi venivano rigettati.

Non miglior sorte assisteva il successivo appello proposto unitariamente dai contribuenti, che veniva del pari respinto.

I contribuenti affidano il proprio ricorso per cassazione a cinque motivi.

Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha fatto pervenire conclusioni scritte, insistendo per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione, ex art. 360, n. 3 CPC, dell'art. 42, commi 1 e 3, DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 56, comma 1, DPR n. 633 del 1972, palesandosi gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione affetti da nullità per avvenuta sottoscrizione ad opera di soggetto privo del potere di farlo.

Il motivo è inammissibile sotto convergenti profili.

Intanto, non vi è traccia della censura nella sentenza d’appello sicché la stessa appare nuova.In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018).

Inoltre, non sono riportati gli esatti termini degli atti impositivi, dunque vi è un deficit incolmabile di autosufficienza, per impescrutabilità in parte qua della censura.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 CPC, dell'art. 1, commi 130 e 131, L. n. 208 del 2015, dell'art. 2 DLGS n. 128 del 2015, dell'art. 43 DPR n. 600 del 1973, dell'art. 57 DPR n. 633 del 1972, dell'art. 10 L. n. 212 del 2000, nonché l'omessa motivazione della sentenza ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, CPC, per avere la CTR trascurato l'inapplicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento, avuto riguardo alla presentazione della denuncia solo successivamente alla scadenza dei termini ordinari per l’accertamento stesso.

Il motivo è infondato.

La presentazione della denuncia costituisce profilo non condizionante l’operatività del regime del “raddoppio dei termini”, pertanto non rileva nemmeno che detta presentazione, anziché anticiparlo, abbia seguito lo spirare dei termini ordinari di accertamento.

La disciplina contemplata dalle norme di cui si assume l’avvenuta violazione è incentrata sulla mera circostanza della sussistenza di un obbligo di presentazione della denuncia.

Questa Corte ha, in effetti, recisamente chiarito che “In tema di accertamento tributario, ilraddoppio dei termin i previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo didenuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo” (Cass. n. 22337 del 2018; v. anche Cass. n. 11171 del 2016 e Cass. n. 17586 del 2019).

Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione ex art. 360 n.3 CPC, dell'art. 43 DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 57 DPR n. 633 del 1972, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in relazione al raddoppio dei termini di accertamento in presenza di segnalazione alla Procura della Repubblica per fatti penalmente rilevanti, per avere la CTR trascurato di considerare che l'anzidetta segnalazione era “generica e esplorativa nell’oggetto e precisa unicamente nell’individuazione della norma penale violata (art. 3 del Dl.gs. n. 74/2000)” Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione ex art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 43 DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 57 DPR n. 633 del 1972, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in relazione al raddoppio dei termini di accertamento in presenza di segnalazione alla Procura della Repubblica per fatti penalmente rilevanti, per avere la CTR trascurato di considerare che l'anzidetta sentenza della Consulta avrebbe imposto all'Ufficio di argomentare le ragioni e gli elementi per i quali risulterebbe violata la norma penale, tenuto conto che detta norma in realtà non era affatto violata proprio ragione degli accertamenti effettuati dall'Ufficio che escludevano il superamento della soglia dei ricavi; inoltre, pur a fronte dei rilievi sottopostigli il giudice d'appello, aveva trascurato di prenderli nella dovuta considerazione.

I due motivi, suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione, appaiono fondati unicamente in relazione all’Irap.

In effetti questa Corte ha reiteratamente evidenziato che il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all'IRAP posto che, non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali , è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 20435 del 2017; Cass. n. 4775 del 2016; Cass. n. 26311 del 2017; Cass. n. 23629 del 2017; Cass. n. 10483 del 2018).

I medesimi motivi appaiono, invece, infondati rispetto agli altri tributi oggetto di ripresa fiscale per il tramite degli avvisi di accertamento impugnati.

Le due censure tendono, infatti, a valorizzare l’adombrata insussistenza del reato come circostanza condizionante in senso negativo l’applicabilità della disciplina sul “raddoppio dei termini”.

In realtà, questa Corte ha argomentatamente escluso – con avviso meritevole di piena condivisione – che la sussistenza o meno del reato influiscano sull’applicabilità delle norme richiamate nella rubrica del mezzo di ricorso, non essendo il reato suscettibile d’accertamento, com’è ovvio, in sede tributaria.

Segnatamente, la nomofilachia ha chiarito che “In tema di accertamento tributario, ilraddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo didenuncia penale, ai sensi dell'art . 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuentedenunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario” (Cass. n. 13481 del 2020).

Il giudice di legittimità aveva già in precedenza rilevato che “In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo” (Cass. n. 22337 del 2018 cit.).

Nel contestare i connotati asseritamente generici ed esplorativi della segnalazione, per un verso, e la mancata disamina critica di non meglio identificati e specificati rilievi formulati in sede d’appello, i ricorrenti mirano ad una diversa, per loro più appagante, ricostruzione del merito della vicenda, trascurando che l’astratta e certamente individuata configurabilità del reato vale di per sé stessa a giustificare l’applicazione del regimedel “raddoppio dei termini”.

Con il quinto motivo di ricorso si contesta l'omessa motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 5 CPC, per essere la motivazione della sentenza appellata formulata in termini di mera adesione alla pronuncia di primo grado, della quale vengono richiamate le argomentazioni, sorvolando viceversa sulla disamina dei rilievi sollevati dagli appellanti.

Il motivo è infondato.

Lasentenza d'appello, lungi dal risolversi in una acritica adesione al provvedimento di primo grado, contiene l’enucleazione specifica dei fatti allegati dagli appellanti e delle ragioni del gravame, facendo in tal guisa emergere una effettiva valutazione della infondatezza dei motivi d’appello.

L'illustrazione delle censure mosse alla decisione diprimo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle lascia emergere sia il "thema decidendum", sia le ragioni poste a fondamento della decisione.

La motivazione della sentenza d’appello non può, pertanto, dirsi mancante sol perché criticamente allineata alle conclusioni del giudice di primo grado.

In ultima analisi, il ricorso va accolto, solo avuto riguardo ai motivi terzo e quarto e limitatamente alla ripresa a fini IRAP, dovendo, invece, essere interamente rigettato nella totalità delle altre censure.

La sentenza impugnata va, quindi, cassata e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’annullamento degli avvisi di accertamenti impugnato limitatamente alla ripresa fiscale degli importia titolo di Irap.

Le spese vanno compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione e della fondatezza della pretesa fiscale trasfusa nei tre avvisi di accertamento, al netto degli importi Irap.

P.Q.M.

Rigettati gli altri motivi, accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, con riferimento unicamente all’Irap; cassa la se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.26230/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 10/B, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 1317/2017 depositata il27/03/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già amministratori della fallita società [OSCURATO:SOCIETA]. impugnavano separatamente dinanzi alla CTP di Milano tre avvisi di accertamento, finalizzati rispettivamente per gli anni 2007, 2008 e 2009, al recupero di importi Ires, Iva e Irap. Segnatamente la contestazione riguardava l'asserita decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, non sussistendo i presupposti per l'applicazione dell'art. 43, comma 3, DPR n. 600 del 1973 in tema di raddoppio dei termini in ipotesi di commissione di una violazione comportante obbligo di denuncia ex articolo 331 CPP. Veniva censurato, altresì, il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento unitamente all'infondatezza nel merito dei rilievi formulati dalla Agenzia. Previa riunione dei ricorsi, gli stessi venivano rigettati. Non miglior sorte assisteva il successivo appello proposto unitariamente dai contribuenti, che veniva del pari respinto. I contribuenti affidano il proprio ricorso per cassazione a cinque motivi. Resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. La Procura Generale presso la Corte di Cassazione ha fatto pervenire conclusioni scritte, insistendo per il rigetto. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione, ex art. 360, n. 3 CPC, dell'art. 42, commi 1 e 3, DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 56, comma 1, DPR n. 633 del 1972, palesandosi gli avvisi di accertamento oggetto di impugnazione affetti da nullità per avvenuta sottoscrizione ad opera di soggetto privo del potere di farlo. Il motivo è inammissibile sotto convergenti profili. Intanto, non vi è traccia della censura nella sentenza d’appello sicché la stessa appare nuova.In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettatequestioni di cui non vi sia cenno nellasentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacché i motivi di ricorso devono investirequestioni già comprese nel "thema decidendum" del giudizio diappello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione diquestioni o temi di contestazionenuovi, non trattati nella fase di merito né rilevabili di ufficio (Cass. n. 20694 del 2018; Cass. n. 15430 del 2018). Inoltre, non sono riportati gli esatti termini degli atti impositivi, dunque vi è un deficit incolmabile di autosufficienza, per impescrutabilità in parte qua della censura. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione ex art. 360, n. 3 CPC, dell'art. 1, commi 130 e 131, L. n. 208 del 2015, dell'art. 2 DLGS n. 128 del 2015, dell'art. 43 DPR n. 600 del 1973, dell'art. 57 DPR n. 633 del 1972, dell'art. 10 L. n. 212 del 2000, nonché l'omessa motivazione della sentenza ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 5, CPC, per avere la CTR trascurato l'inapplicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento, avuto riguardo alla presentazione della denuncia solo successivamente alla scadenza dei termini ordinari per l’accertamento stesso. Il motivo è infondato. La presentazione della denuncia costituisce profilo non condizionante l’operatività del regime del “raddoppio dei termini”, pertanto non rileva nemmeno che detta presentazione, anziché anticiparlo, abbia seguito lo spirare dei termini ordinari di accertamento. La disciplina contemplata dalle norme di cui si assume l’avvenuta violazione è incentrata sulla mera circostanza della sussistenza di un obbligo di presentazione della denuncia. Questa Corte ha, in effetti, recisamente chiarito che “In tema di accertamento tributario, ilraddoppio dei termin i previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo didenuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo” (Cass. n. 22337 del 2018; v. anche Cass. n. 11171 del 2016 e Cass. n. 17586 del 2019). Con il terzo motivo di ricorso si contesta la violazione ex art. 360 n.3 CPC, dell'art. 43 DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 57 DPR n. 633 del 1972, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in relazione al raddoppio dei termini di accertamento in presenza di segnalazione alla Procura della Repubblica per fatti penalmente rilevanti, per avere la CTR trascurato di considerare che l'anzidetta segnalazione era “generica e esplorativa nell’oggetto e precisa unicamente nell’individuazione della norma penale violata (art. 3 del Dl.gs. n. 74/2000)” Con il quarto motivo di ricorso si contesta la violazione ex art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 43 DPR n. 600 del 1973 e dell'art. 57 DPR n. 633 del 1972, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 247 del 25 luglio 2011 in relazione al raddoppio dei termini di accertamento in presenza di segnalazione alla Procura della Repubblica per fatti penalmente rilevanti, per avere la CTR trascurato di considerare che l'anzidetta sentenza della Consulta avrebbe imposto all'Ufficio di argomentare le ragioni e gli elementi per i quali risulterebbe violata la norma penale, tenuto conto che detta norma in realtà non era affatto violata proprio ragione degli accertamenti effettuati dall'Ufficio che escludevano il superamento della soglia dei ricavi; inoltre, pur a fronte dei rilievi sottopostigli il giudice d'appello, aveva trascurato di prenderli nella dovuta considerazione. I due motivi, suscettibili di trattazione unitaria per intima connessione, appaiono fondati unicamente in relazione all’Irap. In effetti questa Corte ha reiteratamente evidenziato che il raddoppio dei termini di accertamento non opera con riferimento all'IRAP posto che, non essendo l'IRAP un'imposta per la quale siano previste sanzioni penali , è evidente che in relazione alla stessa non può operare la disciplina del "raddoppio dei termini" di accertamento quale applicabile ratione temporis (cfr. Cass. n. 20435 del 2017; Cass. n. 4775 del 2016; Cass. n. 26311 del 2017; Cass. n. 23629 del 2017; Cass. n. 10483 del 2018). I medesimi motivi appaiono, invece, infondati rispetto agli altri tributi oggetto di ripresa fiscale per il tramite degli avvisi di accertamento impugnati. Le due censure tendono, infatti, a valorizzare l’adombrata insussistenza del reato come circostanza condizionante in senso negativo l’applicabilità della disciplina sul “raddoppio dei termini”. In realtà, questa Corte ha argomentatamente escluso – con avviso meritevole di piena condivisione – che la sussistenza o meno del reato influiscano sull’applicabilità delle norme richiamate nella rubrica del mezzo di ricorso, non essendo il reato suscettibile d’accertamento, com’è ovvio, in sede tributaria. Segnatamente, la nomofilachia ha chiarito che “In tema di accertamento tributario, ilraddoppio dei termini previsto dagli artt. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, nei testi applicabili "ratione temporis", presuppone unicamente l'obbligo didenuncia penale, ai sensi dell'art . 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74 del 2000, e non anche la sua effettiva presentazione, come chiarito dalla Corte cost. nella sentenza n. 247 del 2011, sicché, ove il contribuentedenunci il superamento dei termini di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, deve contestare la carenza dei presupposti dell'obbligo didenuncia, non potendo mettere in discussione la sussistenza del reato il cui accertamento è precluso al giudice tributario” (Cass. n. 13481 del 2020). Il giudice di legittimità aveva già in precedenza rilevato che “In tema di accertamento tributario, il raddoppio dei termini previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 per l'IRPEF e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'IVA consegue, nell'assetto anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 128 del 2015, alla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dall'effettiva presentazione della stessa, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento del reato nel processo” (Cass. n. 22337 del 2018 cit.). Nel contestare i connotati asseritamente generici ed esplorativi della segnalazione, per un verso, e la mancata disamina critica di non meglio identificati e specificati rilievi formulati in sede d’appello, i ricorrenti mirano ad una diversa, per loro più appagante, ricostruzione del merito della vicenda, trascurando che l’astratta e certamente individuata configurabilità del reato vale di per sé stessa a giustificare l’applicazione del regimedel “raddoppio dei termini”. Con il quinto motivo di ricorso si contesta l'omessa motivazione della sentenza ai sensi dell'art. 360 n. 5 CPC, per essere la motivazione della sentenza appellata formulata in termini di mera adesione alla pronuncia di primo grado, della quale vengono richiamate le argomentazioni, sorvolando viceversa sulla disamina dei rilievi sollevati dagli appellanti. Il motivo è infondato. Lasentenza d'appello, lungi dal risolversi in una acritica adesione al provvedimento di primo grado, contiene l’enucleazione specifica dei fatti allegati dagli appellanti e delle ragioni del gravame, facendo in tal guisa emergere una effettiva valutazione della infondatezza dei motivi d’appello. L'illustrazione delle censure mosse alla decisione diprimo grado e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle lascia emergere sia il "thema decidendum", sia le ragioni poste a fondamento della decisione. La motivazione della sentenza d’appello non può, pertanto, dirsi mancante sol perché criticamente allineata alle conclusioni del giudice di primo grado. In ultima analisi, il ricorso va accolto, solo avuto riguardo ai motivi terzo e quarto e limitatamente alla ripresa a fini IRAP, dovendo, invece, essere interamente rigettato nella totalità delle altre censure. La sentenza impugnata va, quindi, cassata e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l’annullamento degli avvisi di accertamenti impugnato limitatamente alla ripresa fiscale degli importia titolo di Irap. Le spese vanno compensate in ragione dell’accoglimento solo parziale del ricorso per cassazione e della fondatezza della pretesa fiscale trasfusa nei tre avvisi di accertamento, al netto degli importi Irap. P.Q.M. Rigettati gli altri motivi, accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione, con riferimento unicamente all’Irap; cassa la se
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