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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 03530/2023

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.N. 27303/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27303/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ELETTO, giusta procura in calce al ricorso, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.DONATO D’ANGELO, in Roma, via Nizza n. 53; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e ; -intimati - UP[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.

R.G. 27303/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi avversola sentenza n. 471/2020 del T ribunale di Velletri , depositata il 27.02.2020, non notificata.

Udita la relazionesvolta nella camera di consiglio all’esito dell’udienza pubblica cameralizzata del 5 dic embre 2022 dal la Consiglier a Irene AMBROSI.

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Fatti di causa

1. E ugenia Angeloni propose opposizione ex art. 61 5 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Velletri avverso due distinte cartelle esattoriali per mezzo delle quali gli enti impositori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., le richiedevanoil pagamento di somme (Euro 4.128, 51 per la prima cartella, Euro 4.013,62 per la seconda) asseritamente dovute a titolo di corrispettivo per il servizio di fornitura idrica relativo alle medesime causali ed annualità (eccedenza acqua anno 2002, oltre interessi e sanzioni + canone acqua anno 2004 –2 semestre, oltre interessi e sanzioni); s i costitui ron o le parti opposte [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistendo alla domanda, rimasecontumace [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Velletri definì i giudizi, annullando una delle due cartelle di pagamento, in quanto mero duplicato della precedente, confermando il contenuto di quella duplicata. 2.Avverso questa pronuncia [OSCURATO:PERSONA] interpo se appe llo innanzi al Tribunale di Velletri, chiedendo l ’ accer t amento del vizio di omessa pronuncia riguardo alla domanda formulata in merito alla inesistenzaod inefficacia della cartella; n essuno si costitu ì per le parti appellate;il Tribunale di Velletri dichiar ò inammissibile l ’ appello .

UP5.12.2022 n.

R.G. 27303/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 3.Il ricorso per c assazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso ques ta decisione venne accoltoe la pronuncia cassata con rinvio (Cass. Sez. 6-3 n. 13535/2018).

4. Riassunto il giudizio di nanzi al Tribunale di Velletri, [OSCURATO:PERSONA] per l ’ accertamento del vizio di omessa pronuncia, oltre a quello dinullità ed inefficacia della opposta cartella; n essuno si costituìper le parti intimate.

Il Tribunale di Velletri rigett ò il gravame perché infondato e dichiaròla legittimità della prima cartella di pagamento. 5.Avverso quest’ultima pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso.

Nessuna delle parti intimate ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità.

La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Con l ’ unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., segnatamente degli artt. 154 e 156, comma 3, d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e degli artt. 17, comma 2, e 21, d.lgs. 26.2.1999, n. 46, avendo il Tribunale di Velletri, erroneamente, ritenuto che la tariffa del servizio idrico integrato avesse natura tributaria, invece di natura di corrispettivo per il servizio fornitoe che il titolo esecutivo, idoneo a consentirela riscossione a mezzo ruolo, potesse essere costituito dalle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. e da ll ’ intimazione di pagamento emessa dal Comune di Velletri, che avevano preceduto la notificazione della cartella impugnata. 2.Il ricorso è fondato.

UP5.12.2022 n.

R.G. 27303/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. [OSCURATO:PERSONA] ha già affermato che la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un’entrata di diritto privato, può essere riscossa -salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 37 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva e, nella fattispecie, ha confermato la decisione di merito che aveva annullato la cartella esattoriale fondata su fatture emesse dal gestore del servizio idrico integrato, in quanto non costituenti titolo esecutivo(Cass. Sez. 3, n. 14628 del 04/07/2011; Cass. Sez.5, 4/11/2014 n. 24312 ; orientamento confermato anche,di recente, a contrario , da Cass. Sez. 3, 8/11/2016, n.22611, in fattispecie nella quale il ricorso dell’utente è stato rigettato in quanto la fornitrice spiegò domanda riconvenzionale per la determinazione del corrispettivo; da ultimo, su altra fattispecie, Cass.Sez. 3 , 04/03/2022 n. 7188 ) . 2.1.La statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto che il titolo esecutivo, idoneo a consentire la riscossione a mezzo ruolo, potesse essere costituito dalle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dall’intimazione di pagamento emessa dal COMUNE di VELLETRI, che avevano preceduto la notificazione della cartella impugnata,non è conforme ai principi di diritto sopra richiamati.

2.2. N eppure convince , in proposito , la tesi sostenuta dal Procuratore generalenelle conclusioni scritte, secondo la quale sarebbe evidente come il Tribunale a quo , pur non qualificando meglio l’intimazione di pagamento, l’avrebbeconsiderata quale ingiunzione ex art. 2 r.d.n. 639 del 1910; sostenendo che , secondo quanto precisato da questa Corte,detta ingiunzione cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell’esercizio del suo UP[OSCURATO:DATA_NASCITA] n.

R.G. 27303/2020 Pres.

F. [OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva(Cass. Sez. 3, 08/04/2021 n. 9381).

Giova osservare chequest’ultimo indirizzo ha precisato però che ciò non implica che nel giudizio di opposizione, l ’ ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un’esegesi costituzionalmente orientata in relazione all’art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie(Cass. Sez. 3 n. 9381 /21 cit. ; in senso conforme, di recente, Sez.3, 26/07/2022 n. 23346 ) .

2.3. Alla luce di tale principio, tenuto conto della peculiar e vicenda in esame costituita dall’erronea duplicazione delle cartelle di pagamento de quibus e della carenza dell ’ efficacia esecutiva delle fatture in questione, si conferma la necessità per il creditore di provare il diritto sotteso al rapporto giuridico di cui si pretende l’inadempimento egrava quindi sull’ a mministrazione l ’ onere di provare i fatti costitutivi delpreteso credito .

3. In conclusione, in accoglimento del ricorso , la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Velletri, nella persona di diverso magistrato, che provvederà secondo i principi ricordati,nonché sulle spese del giudizio di legittimità .

Perquesti motivi La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Velletri, nella persona di diverso magistrato, che provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità.

UP5.12.2022 n.

R.G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.N. 27303/2020 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27303/2020 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] D’ELETTO, giusta procura in calce al ricorso, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv.DONATO D’ANGELO, in Roma, via Nizza n. 53; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] e ; -intimati - UP[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. R.G. 27303/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi avversola sentenza n. 471/2020 del T ribunale di Velletri , depositata il 27.02.2020, non notificata. Udita la relazionesvolta nella camera di consiglio all’esito dell’udienza pubblica cameralizzata del 5 dic embre 2022 dal la Consiglier a Irene AMBROSI. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA] CARDINO, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Fatti di causa 1. E ugenia Angeloni propose opposizione ex art. 61 5 c.p.c. dinanzi al Giudice di pace di Velletri avverso due distinte cartelle esattoriali per mezzo delle quali gli enti impositori [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., le richiedevanoil pagamento di somme (Euro 4.128, 51 per la prima cartella, Euro 4.013,62 per la seconda) asseritamente dovute a titolo di corrispettivo per il servizio di fornitura idrica relativo alle medesime causali ed annualità (eccedenza acqua anno 2002, oltre interessi e sanzioni + canone acqua anno 2004 –2 semestre, oltre interessi e sanzioni); s i costitui ron o le parti opposte [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. resistendo alla domanda, rimasecontumace [OSCURATO:PERSONA] spa. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Velletri definì i giudizi, annullando una delle due cartelle di pagamento, in quanto mero duplicato della precedente, confermando il contenuto di quella duplicata. 2.Avverso questa pronuncia [OSCURATO:PERSONA] interpo se appe llo innanzi al Tribunale di Velletri, chiedendo l ’ accer t amento del vizio di omessa pronuncia riguardo alla domanda formulata in merito alla inesistenzaod inefficacia della cartella; n essuno si costitu ì per le parti appellate;il Tribunale di Velletri dichiar ò inammissibile l ’ appello . UP5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3.Il ricorso per c assazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso ques ta decisione venne accoltoe la pronuncia cassata con rinvio (Cass. Sez. 6-3 n. 13535/2018). 4. Riassunto il giudizio di nanzi al Tribunale di Velletri, [OSCURATO:PERSONA] per l ’ accertamento del vizio di omessa pronuncia, oltre a quello dinullità ed inefficacia della opposta cartella; n essuno si costituìper le parti intimate. Il Tribunale di Velletri rigett ò il gravame perché infondato e dichiaròla legittimità della prima cartella di pagamento. 5.Avverso quest’ultima pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso. Nessuna delle parti intimate ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità. La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica. Parte ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con l ’ unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione o falsa applicazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., segnatamente degli artt. 154 e 156, comma 3, d.lgs. 3.4.2006, n. 152 e degli artt. 17, comma 2, e 21, d.lgs. 26.2.1999, n. 46, avendo il Tribunale di Velletri, erroneamente, ritenuto che la tariffa del servizio idrico integrato avesse natura tributaria, invece di natura di corrispettivo per il servizio fornitoe che il titolo esecutivo, idoneo a consentirela riscossione a mezzo ruolo, potesse essere costituito dalle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s. p.a. e da ll ’ intimazione di pagamento emessa dal Comune di Velletri, che avevano preceduto la notificazione della cartella impugnata. 2.Il ricorso è fondato. UP5.12.2022 n. R.G. 27303/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] ha già affermato che la tariffa del servizio idrico integrato, che costituisce un’entrata di diritto privato, può essere riscossa -salvo che ricorrano i presupposti di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell’art. 37 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 - mediante iscrizione a ruolo, per gli effetti di cui agli artt. 17 e 21 del d.lgs. citato, soltanto quando risulti da titolo avente efficacia esecutiva e, nella fattispecie, ha confermato la decisione di merito che aveva annullato la cartella esattoriale fondata su fatture emesse dal gestore del servizio idrico integrato, in quanto non costituenti titolo esecutivo(Cass. Sez. 3, n. 14628 del 04/07/2011; Cass. Sez.5, 4/11/2014 n. 24312 ; orientamento confermato anche,di recente, a contrario , da Cass. Sez. 3, 8/11/2016, n.22611, in fattispecie nella quale il ricorso dell’utente è stato rigettato in quanto la fornitrice spiegò domanda riconvenzionale per la determinazione del corrispettivo; da ultimo, su altra fattispecie, Cass.Sez. 3 , 04/03/2022 n. 7188 ) . 2.1.La statuizione della sentenza impugnata che ha ritenuto che il titolo esecutivo, idoneo a consentire la riscossione a mezzo ruolo, potesse essere costituito dalle fatture emesse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dall’intimazione di pagamento emessa dal COMUNE di VELLETRI, che avevano preceduto la notificazione della cartella impugnata,non è conforme ai principi di diritto sopra richiamati. 2.2. N eppure convince , in proposito , la tesi sostenuta dal Procuratore generalenelle conclusioni scritte, secondo la quale sarebbe evidente come il Tribunale a quo , pur non qualificando meglio l’intimazione di pagamento, l’avrebbeconsiderata quale ingiunzione ex art. 2 r.d.n. 639 del 1910; sostenendo che , secondo quanto precisato da questa Corte,detta ingiunzione cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo unilateralmente formato dalla P.A. nell’esercizio del suo UP[OSCURATO:DATA_NASCITA] n. R.G. 27303/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi peculiare potere di autoaccertamento e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva(Cass. Sez. 3, 08/04/2021 n. 9381). Giova osservare chequest’ultimo indirizzo ha precisato però che ciò non implica che nel giudizio di opposizione, l ’ ingiunzione sia assistita da una presunzione di verità, dovendo piuttosto ritenersi che la posizione di vantaggio riconosciuta alla P.A. sia limitata al momento della formazione unilaterale del titolo esecutivo, restando escluso - perché del tutto ingiustificato in riferimento a dati testuali e ad un’esegesi costituzionalmente orientata in relazione all’art. 111 Cost. - che essa possa permanere anche nella successiva fase contenziosa, in seno alla quale il rapporto deve essere provato secondo le regole ordinarie(Cass. Sez. 3 n. 9381 /21 cit. ; in senso conforme, di recente, Sez.3, 26/07/2022 n. 23346 ) . 2.3. Alla luce di tale principio, tenuto conto della peculiar e vicenda in esame costituita dall’erronea duplicazione delle cartelle di pagamento de quibus e della carenza dell ’ efficacia esecutiva delle fatture in questione, si conferma la necessità per il creditore di provare il diritto sotteso al rapporto giuridico di cui si pretende l’inadempimento egrava quindi sull’ a mministrazione l ’ onere di provare i fatti costitutivi delpreteso credito . 3. In conclusione, in accoglimento del ricorso , la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Velletri, nella persona di diverso magistrato, che provvederà secondo i principi ricordati,nonché sulle spese del giudizio di legittimità . Perquesti motivi La Corte accoglieil ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Velletri, nella persona di diverso magistrato, che provvederà anchesulle spese del giudizio di legittimità. UP5.12.2022 n. R.G
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