CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 16231/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 17701-2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al controricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo indirizzo PEC controricorrente [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 54 del 2024 della Corte d’appello di Genova, depositata il primo marzo 2024, nella causa 176/2023, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese del -2 - presente giudizio, che devono essere poste a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo, con distrazione a favore del procuratore antistatario della parte controricorrente, che ha tempestivamente resistito con controricorso; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.