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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 39915/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti all'imputato, del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata quanto alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione di un assegno di provenienza delittuosa, la cui disponibilità non è stata convincentemente giustificata; pag. 6 della sentenza impugnata quanto alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di truffa, consumata e tentata; pag. 7 della sentenza impugnata quanto alle residue statuizioni oggetto di ricorso); considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez.

U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per i reati ascritti all'imputato, del diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e della complessiva determinazione del trattamento sanzionatorio, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto, e/o, comunque, meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata quanto alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di ricettazione di un assegno di provenienza delittuosa, la cui disponibilità non è stata convincentemente giustificata; pag. 6 della sentenza impugnata quanto alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di truffa, consumata e tentata; pag. 7 della sentenza impugnata quanto alle residue statuizioni oggetto di ricorso); considerato che non può porsi in questa sede la questione della declaratoria della estinzione per prescrizione del reato eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della totale inammissibilità del ricorso, perché l'inammissibilità del ricorso per cassazione «non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2001, D. L., Rv. 217266; conformi, successivamente, Sez. U., n. 23428 del 02/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Nicoli, Rv. 239400; Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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