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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2025

Cassazione n. 25642/2025

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale del 08/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI Nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 29/01/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1938 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. A seguito della richiesta di correzione di errore materiale formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e altri, in relazione al dispositivo della sentenza n. 457/2025 della Quinta Sezione penale dell'8 aprile 2025, R.G.N. 22690/2023, pronunciata sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri, è stata fissata l'attuale procedura camerale per la relativa correzione.

Va osservato, in particolare, che nel dispositivo letto all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione pronunciò sentenza n. 457/2025 in relazione al ricorso sopra menzionato e che, per mero errore materiale, nel relativo dispositivo fu indicato come difensore di fiducia di parte civile l'avv.

«[OSCURATO:PERSONA]» in luogo dell'avv.

«[OSCURATO:PERSONA]».

2. Pertanto, trattandosi di mero errore materiale, deve procedersi alla correzione del ruolo nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 457/2025 letto all'udienza dell'8 aprile 2025 nel procedimento n. 22690/2023 RG, laddove leggesi avv. [OSCURATO:PERSONA] invece di [OSCURATO:PERSONA].

Manda alla Cancelleria per le annotazioni.

Così deciso in data 12 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA relativa alla sentenza della Quinta Sezione penale del 08/04/2025 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] + ALTRI Nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/06/1969 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/05/1962 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 29/01/1966 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/02/1970 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15/01/1938 [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della richiesta di correzione di errore materiale formulata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA] e altri, in relazione al dispositivo della sentenza n. 457/2025 della Quinta Sezione penale dell'8 aprile 2025, R.G.N. 22690/2023, pronunciata sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e altri, è stata fissata l'attuale procedura camerale per la relativa correzione. Va osservato, in particolare, che nel dispositivo letto all'esito dell'udienza dell'8 aprile 2025, la Quinta Sezione penale della Corte di cassazione pronunciò sentenza n. 457/2025 in relazione al ricorso sopra menzionato e che, per mero errore materiale, nel relativo dispositivo fu indicato come difensore di fiducia di parte civile l'avv. «[OSCURATO:PERSONA]» in luogo dell'avv. «[OSCURATO:PERSONA]». 2. Pertanto, trattandosi di mero errore materiale, deve procedersi alla correzione del ruolo nei termini sopra indicati. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti conseguenti. [OSCURATO:PERSONA] Dispone correggersi l'errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 457/2025 letto all'udienza dell'8 aprile 2025 nel procedimento n. 22690/2023 RG, laddove leggesi avv. [OSCURATO:PERSONA] invece di [OSCURATO:PERSONA]. Manda alla Cancelleria per le annotazioni. Così deciso in data 12 giugno 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25642/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris