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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23467/2025

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ZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31079/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’ex liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al piazzale Clodio n. 8 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 372/2021 depositata il 10 maggio udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ●rilevato che: - il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 372/2021 del 10 maggio 2021 è stato notificato soltanto alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; - al predetto ricorso ha resistito la prefata società, cancellata dal registro delle imprese, in persona del suo ex liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], costituitosi nel presente giudizio di legittimità in tale esclusiva veste, come chiaramente si ricava dal tenore della procura speciale «ad litem» rilasciata in calce al controricorso agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - l’impugnata sentenza è stata pronunciata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede della defunta madre [OSCURATO:PERSONA]; - i motivi di ricorso articolati dall’[OSCURATO:PERSONA] riguardano tutti e tre gli atti di intimazione ex art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010 oggetto della presente controversia, sia quello rivolto alla società sia quelli personalmente notificati ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’uno e gli altri annullati dalla gravata sentenza; ●ritenuto, pertanto, necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella duplice qualità innanzi precisata; P.Q.M La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 31079/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’ex liquidatore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma al piazzale Clodio n. 8 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], dalla quale è rappresentata e difesa unitamente all’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 372/2021 depositata il 10 maggio udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 3 luglio 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ●rilevato che: - il ricorso per cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria n. 372/2021 del 10 maggio 2021 è stato notificato soltanto alla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione; - al predetto ricorso ha resistito la prefata società, cancellata dal registro delle imprese, in persona del suo ex liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], costituitosi nel presente giudizio di legittimità in tale esclusiva veste, come chiaramente si ricava dal tenore della procura speciale «ad litem» rilasciata in calce al controricorso agli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - l’impugnata sentenza è stata pronunciata anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale erede della defunta madre [OSCURATO:PERSONA]; - i motivi di ricorso articolati dall’[OSCURATO:PERSONA] riguardano tutti e tre gli atti di intimazione ex art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 78 del 2010 oggetto della presente controversia, sia quello rivolto alla società sia quelli personalmente notificati ai predetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l’uno e gli altri annullati dalla gravata sentenza; ●ritenuto, pertanto, necessario ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nella duplice qualità innanzi precisata; P.Q.M La Corte dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di erede della defunta [OSCURATO:PERSONA], entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, rinviando la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazion
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