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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 1945

Cassazione n. 04551/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono erronea applicazione della legge e vizio della motivazione perché omessa e/o manifestamente illogica quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. commesso nella forma concorsuale, nonché quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in quanto del tutto reiterativo dei motivi di appello, in assenza di confronto con la motivazione, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede quanto alla affermazione di responsabilità (in tal senso pag. 5 e seg. dove si è valorizzata la circostanza, in relazione ai dati emergenti dal dispositivo tecnico installato su una delle vetture, che la causa del danneggiamento non poteva essere identificata con il tipo di incidente descritto nelle richieste risarcitorie) (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01), oltre che generico quanto al tema della dosimetria della pena avendo il giudice manifestato il proprio convincimento in modo logico e ragionato, in assenza di qualsiasi forma di irragionevolezza (concorso di più persone, attività organizzata, mancanza di resipiscenza di alcun tipo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che devono essere liquidati in complessivi euro 2.686, oltre accessori di legge.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.686, oltre accessori di legge.

Così è deciso, 27/01/2026 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte di appello di Trieste dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dalla parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.; rilevato che l’unico motivo di ricorso, con cui i ricorrenti deducono erronea applicazione della legge e vizio della motivazione perché omessa e/o manifestamente illogica quanto al giudizio di responsabilità per il reato di cui all’art. 642 cod. pen. commesso nella forma concorsuale, nonché quanto alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in quanto del tutto reiterativo dei motivi di appello, in assenza di confronto con la motivazione, al fine evidente di introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede quanto alla affermazione di responsabilità (in tal senso pag. 5 e seg. dove si è valorizzata la circostanza, in relazione ai dati emergenti dal dispositivo tecnico installato su una delle vetture, che la causa del danneggiamento non poteva essere identificata con il tipo di incidente descritto nelle richieste risarcitorie) (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608- 01), oltre che generico quanto al tema della dosimetria della pena avendo il giudice manifestato il proprio convincimento in modo logico e ragionato, in assenza di qualsiasi forma di irragionevolezza (concorso di più persone, attività organizzata, mancanza di resipiscenza di alcun tipo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, oltre che alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che devono essere liquidati in complessivi euro 2.686, oltre accessori di legge. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.686, oltre accessori di legge. Così è deciso, 27/01/2026 Il
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