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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1997

ECLI:EU:T:1997:98
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61996B0201 - IT Avis juridique important | 61996B0201 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 3 luglio 1997. - Smanor SA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Mancato avvio di un procedimento per inadempimento - Ricorso per carenza - Ricorso per risarcimento danni - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]201/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01081 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Mancato avvio di un procedimento per dichiarazione di inadempimento - Irricevibilità (Trattato CE, artt. 169, 173, quarto comma, e 175) 2 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illegittimità - Mancato avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento per dichiarazione di inadempimento - Fatto che non costituisce un atto illegittimo - Domanda di risarcimento danni - Irricevibilità (Trattato CE, artt. 169 e 215, secondo comma)

[OSCURATO:PERSONA]

3 E' irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica, che miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di statuire trasgredendo il Trattato, indipendentemente dalla natura della violazione del diritto comunitario fatta valere nei confronti dello Stato membro interessato.

Infatti, dall'economia dell'art. 169 del Trattato risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi di questa norma, ma che in proposito essa dispone di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato.

D'altra parte, la persona fisica o giuridica che chiede alla [OSCURATO:PERSONA] d'instaurare un procedimento a norma dell'art. 169 del Trattato chiede in realtà l'adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente e individualmente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato e che, comunque, essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso di annullamento. 4 Atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, la sua decisione di non provvedere non costituisce in ogni caso un atto illecito, di modo che essa non può determinare il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e il solo comportamento che potrebbe essere messo in discussione come fonte del pregiudizio è quello dello Stato membro interessato.

Sono pertanto irricevibili le conclusioni per il risarcimento danni miranti in realtà a denunciare il mancato avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61996B0201 - IT Avis juridique important | 61996B0201 Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 3 luglio 1997. - Smanor SA, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Mancato avvio di un procedimento per inadempimento - Ricorso per carenza - Ricorso per risarcimento danni - Irricevibilità. - [OSCURATO:PERSONA]201/96. raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-01081 [OSCURATO:PERSONA] chiave 1 Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni impugnabili - Mancato avvio di un procedimento per dichiarazione di inadempimento - Irricevibilità (Trattato CE, artt. 169, 173, quarto comma, e 175) 2 Responsabilità extracontrattuale - Presupposti - Illegittimità - Mancato avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento per dichiarazione di inadempimento - Fatto che non costituisce un atto illegittimo - Domanda di risarcimento danni - Irricevibilità (Trattato CE, artt. 169 e 215, secondo comma) [OSCURATO:PERSONA] 3 E' irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica, che miri a far accertare che, non avviando nei confronti di uno Stato membro un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di statuire trasgredendo il Trattato, indipendentemente dalla natura della violazione del diritto comunitario fatta valere nei confronti dello Stato membro interessato. Infatti, dall'economia dell'art. 169 del Trattato risulta che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi di questa norma, ma che in proposito essa dispone di un potere discrezionale, che esclude il diritto dei singoli di esigere dalla stessa istituzione di decidere in un senso determinato. D'altra parte, la persona fisica o giuridica che chiede alla [OSCURATO:PERSONA] d'instaurare un procedimento a norma dell'art. 169 del Trattato chiede in realtà l'adozione di atti che non la riguarderebbero direttamente e individualmente ai sensi dell'art. 173, quarto comma, del Trattato e che, comunque, essa non potrebbe quindi impugnare mediante ricorso di annullamento. 4 Atteso che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi dell'art. 169 del Trattato, la sua decisione di non provvedere non costituisce in ogni caso un atto illecito, di modo che essa non può determinare il sorgere della responsabilità extracontrattuale della Comunità e il solo comportamento che potrebbe essere messo in discussione come fonte del pregiudizio è quello dello Stato membro interessato. Sono pertanto irricevibili le conclusioni per il risarcimento danni miranti in realtà a denunciare il mancato avvio da parte della [OSCURATO:PERSONA] di un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro.
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