CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07012/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e la memoria difensiva trasmessa nell'interesse del ricorrente; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi quattro, riguardanti i profili costitutivi della ritenuta resistenza ascritta al ricorrente, sia sul versante della condotta oppositiva, sia su quello riguardante il dolo, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche (si vedano); il quinto, afferente la denegata rinnocazione istruttoria in appello, attinge infondatamente la valutazione resa sul tema dalla Corte del merito, puntualmente argomentata alla luce del relativo dato normativo di riferimento anche in considerazione del rito, a prova contratta, adottato; il sesto motivo inerente il diniego delle generiche e la misura della pena è manifestamente inconferente con riguardo a tale ultimo tema ( essendo stato applicato il minimo edittale) e sul primo versante è manifestamente infondato, atteso che la decisione gravata, anche in parte qua, risulta sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 24 novembre 202