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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 2019

Cassazione n. 36276/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28691/2020 R.G. proposto da: G.A.B.A.C.

S .

R .

L .

UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSIMONE VERONESE; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2687/2019,depositata i l 26/06/2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. – Con ricorso affidato a due motivi, la G.A.B.A.C. s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia, resa pubblica il 26 giugno 2019, che, in riforma della decisione del Tribunale di Vicenza n. 2473/2014, accoglieva il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava le domande proposte dalla anzidetta società al fine di conseguire la condanna del Caprin al risarcimento dei danni patiti per l’inadempimento al contratto di appalto, stipulato inter partes il 23 maggio 2000, al fine della costruzione di un capannone e relativi uffici, assumendo che il convenuto appaltatore si era reso responsabile del pregiudizio derivato da infiltrazioni d’acqua per la difettosa esecuzione di lavori di impermeabilizzazione.

2. –[OSCURATO:PERSONA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

3. – Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10419 del 31 marzo 2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili sulla questione, rimessa da due distinte ordinanze interlocutorie (n. 6946 e n. 6947 del 2022), relativa alla specialità della procura per il giudizio di cassazione.

4. – Intervenuta sulla predetta questione di diritto la sentenza della Sezioni Unite n. 36057 del 9 dicembre 2022, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. –Preliminarmente, va riconosciuta la validità della procura alle liti conferita dalla società ricorrente al proprio difensore ai fini della presente impugnazione, giacché rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso e non emergendo dal contenuto dell’atto elementi che depongano, con evidenza, per la non riferibilità della procura medesima al presente giudizio di legittimità.

E ciò in applicazione del principio enunciato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite – n. 36057/2022 – secondo cui, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti.

2. –Il ricorso è, tuttavia, inammissibile sotto più profili.

2.1. – Lo è, anzitutto, per la evidente violazione della disposizione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., giacché l'esposizione sommaria dei fatti di causa è affatto carente e, come tale, non consente a questa Corte di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (tra le molte, Cass. n. 10072/2018, Cass., S.U., 22575/2019).

Il ricorso, infatti, è privo di ogni intelligibile riferimento ai fatti che hanno dato luogo alla controversia (che sono appena accennati), allo svolgimento del giudizio di primo grado e, segnatamente, a quello di gravame, non essendovi cenno alle doglianze ivi veicolate, né all’iter argomentativo della sentenza di appello che ha riformato quella del primo giudice [essendosi la società ricorrente sostanzialmente limitata a dedurre che la Corte territoriale non avrebbe considerato le risultanze della c.t.u. e avrebbe “stravol(to) fatti e responsabilità”].

Né, del resto, l’esposizione sommaria richiesta dalla citata disposizione è possibile ricavare, in modo quantomeno comprensibile, dallo sviluppo dei motivi di ricorso, dove vi sono cenni decontestualizzati alla vicenda controversa e, soprattutto, alla motivazione del giudice di appello, insistendo la ricorrente, piuttosto, su una personale lettura delle emergenze processuali.

2.2. – In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso è da apprezzare anche in riferimento ai motivi così come proposti, là dove si rende pur possibile individuarne intelligibili nuclei di censura.

La G.A.B.A.C. s.r.l. ha, infatti, dedotto: a) con il primo motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale “errato … nel ritenere non superato l’onere della prova dell’effettuazione di Caprin della guaina bituminosa malamente posta, sì da causare le infiltrazioni lamentate”; b) con il secondo motivo, la “(v)iolazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per aver [il giudice di appello] riportato le testimonianze dei testimoni assunti in primo grado; e per non aver ritenuto responsabile Caprin, principale appaltatrice dell’opera, dell’omissione di adeguata impermeabilizzazione della stessa”.

La ricorrente, quindi, ha argomentato sulla presunta illogicità e sulla carenza del ragionamento del giudice di secondo grado nell’apprezzare le prove orali e documentali (tra cui la c.t.u.), da cui si sarebbe dovuto inferire –al pari di quanto reputato dal primo giudice – la responsabilità della ditta appaltatrice per i danni subiti da essa società committente.

2.2.1. – Le doglianze di parte ricorrente non sono pertinenti rispetto ai paradigmi legali dei vizi denunciati e si risolvono in una critica di merito alla decisione impugnata.

Quanto al primo motivo, non viene censurato un error iuris sul riparto dell’onere probatorio, come regolato dall’art. 2697 c.c., tale che di detto onere sia stata gravata la parte alla quale non spettava di dimostrare (nella specie) il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (ossia, la stessa committente), ma è aggredito l’apprezzamento operato dal giudice di appello sul materiale probatorio; valutazione che ha condotto lo stesso giudice a ritenere – senza, peraltro, applicare la regola residuale dettata dal citato art. 2697 c.c. della ripartizione dell’onus probandi - non provato quel fatto costitutivo (la responsabilità dell’appaltatore ai fini del risarcimento del danno).

Quanto al secondo motivo, la ricorrente non deduce, nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., n. 8053/2014), l’esistenza di fatti storici decisivi, discussi tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, ma – ancora una volta – critica la valutazione complessiva della quaestio facti da parte del giudice di appello (e ad esso unicamente riservata), deducendone insufficienze motivazionali o illogicità di impostazione e prospettando una diversa ricostruzione della vicenda sostanziale (ciò che avrebbe integrato una censura inammissibile anche alla luce della precedente formulazione, non applicabile al presente giudizio ratione temporis, dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.).

Con ciò si palesa anche l’inammissibilità della doglianza che, seppur genericamente, denuncia, in sé, un vizio di travisamento della prova (testimoniale), giacché un tale vizio (a prescindere dal profilo della sua ammissibilità o meno in sede di legittimità, oggetto di rimessione ai sensi dell’art. 374 c.p.c.: Cass. n. 8895/2023; Cass. n. 11111/2023) può, in ogni caso, essere prospettato soltanto là dove si venga ad escludere qualsiasi profilo di valutazione della prova da parte del giudice, mentre nella specie – come detto - la Corte territoriale ha operato un complessivo apprezzamento delle informazioni probatorie a sua disposizione.

3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28691/2020 R.G. proposto da: G.A.B.A.C. S . R . L . UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA], 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eSIMONE VERONESE; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 2687/2019,depositata i l 26/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. – Con ricorso affidato a due motivi, la G.A.B.A.C. s.r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia, resa pubblica il 26 giugno 2019, che, in riforma della decisione del Tribunale di Vicenza n. 2473/2014, accoglieva il gravame di [OSCURATO:PERSONA] e rigettava le domande proposte dalla anzidetta società al fine di conseguire la condanna del Caprin al risarcimento dei danni patiti per l’inadempimento al contratto di appalto, stipulato inter partes il 23 maggio 2000, al fine della costruzione di un capannone e relativi uffici, assumendo che il convenuto appaltatore si era reso responsabile del pregiudizio derivato da infiltrazioni d’acqua per la difettosa esecuzione di lavori di impermeabilizzazione. 2. –[OSCURATO:PERSONA] con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. – Questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 10419 del 31 marzo 2022, ha rinviato la causa a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite civili sulla questione, rimessa da due distinte ordinanze interlocutorie (n. 6946 e n. 6947 del 2022), relativa alla specialità della procura per il giudizio di cassazione. 4. – Intervenuta sulla predetta questione di diritto la sentenza della Sezioni Unite n. 36057 del 9 dicembre 2022, la causa è stata nuovamente fissata per la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. –Preliminarmente, va riconosciuta la validità della procura alle liti conferita dalla società ricorrente al proprio difensore ai fini della presente impugnazione, giacché rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al ricorso e non emergendo dal contenuto dell’atto elementi che depongano, con evidenza, per la non riferibilità della procura medesima al presente giudizio di legittimità. E ciò in applicazione del principio enunciato dalla citata sentenza delle Sezioni Unite – n. 36057/2022 – secondo cui, in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c. disposta dalla legge n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiesto dall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso per cassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, a prescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel senso che la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redatta a margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che la procura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche se non contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o al giudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modo assolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione, tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciato dall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura va interpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consenta all'atto di produrre i suoi effetti. 2. –Il ricorso è, tuttavia, inammissibile sotto più profili. 2.1. – Lo è, anzitutto, per la evidente violazione della disposizione dell’art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c., giacché l'esposizione sommaria dei fatti di causa è affatto carente e, come tale, non consente a questa Corte di conoscere dall'atto, senza attingerli aliunde , gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonché alla verifica dell'ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte (tra le molte, Cass. n. 10072/2018, Cass., S.U., 22575/2019). Il ricorso, infatti, è privo di ogni intelligibile riferimento ai fatti che hanno dato luogo alla controversia (che sono appena accennati), allo svolgimento del giudizio di primo grado e, segnatamente, a quello di gravame, non essendovi cenno alle doglianze ivi veicolate, né all’iter argomentativo della sentenza di appello che ha riformato quella del primo giudice [essendosi la società ricorrente sostanzialmente limitata a dedurre che la Corte territoriale non avrebbe considerato le risultanze della c.t.u. e avrebbe “stravol(to) fatti e responsabilità”]. Né, del resto, l’esposizione sommaria richiesta dalla citata disposizione è possibile ricavare, in modo quantomeno comprensibile, dallo sviluppo dei motivi di ricorso, dove vi sono cenni decontestualizzati alla vicenda controversa e, soprattutto, alla motivazione del giudice di appello, insistendo la ricorrente, piuttosto, su una personale lettura delle emergenze processuali. 2.2. – In ogni caso, l’inammissibilità del ricorso è da apprezzare anche in riferimento ai motivi così come proposti, là dove si rende pur possibile individuarne intelligibili nuclei di censura. La G.A.B.A.C. s.r.l. ha, infatti, dedotto: a) con il primo motivo, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dell’art. 2697 c.c., per aver la Corte territoriale “errato … nel ritenere non superato l’onere della prova dell’effettuazione di Caprin della guaina bituminosa malamente posta, sì da causare le infiltrazioni lamentate”; b) con il secondo motivo, la “(v)iolazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per aver [il giudice di appello] riportato le testimonianze dei testimoni assunti in primo grado; e per non aver ritenuto responsabile Caprin, principale appaltatrice dell’opera, dell’omissione di adeguata impermeabilizzazione della stessa”. La ricorrente, quindi, ha argomentato sulla presunta illogicità e sulla carenza del ragionamento del giudice di secondo grado nell’apprezzare le prove orali e documentali (tra cui la c.t.u.), da cui si sarebbe dovuto inferire –al pari di quanto reputato dal primo giudice – la responsabilità della ditta appaltatrice per i danni subiti da essa società committente. 2.2.1. – Le doglianze di parte ricorrente non sono pertinenti rispetto ai paradigmi legali dei vizi denunciati e si risolvono in una critica di merito alla decisione impugnata. Quanto al primo motivo, non viene censurato un error iuris sul riparto dell’onere probatorio, come regolato dall’art. 2697 c.c., tale che di detto onere sia stata gravata la parte alla quale non spettava di dimostrare (nella specie) il fatto costitutivo della pretesa risarcitoria (ossia, la stessa committente), ma è aggredito l’apprezzamento operato dal giudice di appello sul materiale probatorio; valutazione che ha condotto lo stesso giudice a ritenere – senza, peraltro, applicare la regola residuale dettata dal citato art. 2697 c.c. della ripartizione dell’onus probandi - non provato quel fatto costitutivo (la responsabilità dell’appaltatore ai fini del risarcimento del danno). Quanto al secondo motivo, la ricorrente non deduce, nei termini indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., S.U., n. 8053/2014), l’esistenza di fatti storici decisivi, discussi tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte territoriale, ma – ancora una volta – critica la valutazione complessiva della quaestio facti da parte del giudice di appello (e ad esso unicamente riservata), deducendone insufficienze motivazionali o illogicità di impostazione e prospettando una diversa ricostruzione della vicenda sostanziale (ciò che avrebbe integrato una censura inammissibile anche alla luce della precedente formulazione, non applicabile al presente giudizio ratione temporis, dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.). Con ciò si palesa anche l’inammissibilità della doglianza che, seppur genericamente, denuncia, in sé, un vizio di travisamento della prova (testimoniale), giacché un tale vizio (a prescindere dal profilo della sua ammissibilità o meno in sede di legittimità, oggetto di rimessione ai sensi dell’art. 374 c.p.c.: Cass. n. 8895/2023; Cass. n. 11111/2023) può, in ogni caso, essere prospettato soltanto là dove si venga ad escludere qualsiasi profilo di valutazione della prova da parte del giudice, mentre nella specie – come detto - la Corte territoriale ha operato un complessivo apprezzamento delle informazioni probatorie a sua disposizione. 3. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e la società ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in e uro 4.500,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors
Sentenza Cassazione n. 36276/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris