CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021
Cassazione n. 01475/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto in abitazione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. e sulla applicazione della recidiva. 3. Il ricorso è inammissibile. L'imputato ripropone i medesimi motivi già coltivati in appello e disattesi dal giudice di secondo grado. Invero la Corte di appello, recependo le conformi valutazioni del Tribunale, ha spiegato: - come la concessione delle circostanze attenuanti generiche non fosse giustificata, dato che l'imputato non aveva fornito alcun reale contributo all'attività investigativa: l'ammissione è avvenuta in sede di perquisizione, quando l'imputato era già stato identificato quale autore del reato; l'imputato non ha indicato l'identità del complice; - come la particolare tenuità del danno e la restituzione della refurtiva fossero elementi già valorizzati attraverso il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 n.. 4 e 6 cod. pen.; - come l'applicazione della recidiva ex art. 99, comma quarto cod. pen., trovasse fondamento nei plurimi, specifici e recenti precedenti penali dell'imputato, già condannato nove volte per furto, di talché il nuovo episodio delittuoso dovesse ritenersi espressione di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato. La motivazione offerta, immune da vizi logici, è incensurabile in questa sede. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M a Verichelli r-----7-,---(-5-§-717.---,77, :, „- °\',C, I,-, • ,-