CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 aprile 2022
Cassazione n. 38762/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:053LWVEW9), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (NIGERIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di SANREMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse digitalmente dal difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Imperia, in cui si insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, alla pena di C 5.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 10 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998, per avere fatto ingresso nel territorio dello Stato e per essersi ivi intrattenuto senza essere munito di regolare permesso di soggiorno. Accertato in Ventimiglia, il 17/2/2019. In particolare, il giudicante ha respinto l'eccezione del vizio di notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, ritenendo regolare la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., pur avendo il difensore rifiutato la domiciliazione e non avendo l'Esosa eletto altro domicilio idoneo. Si è rilevato che dalla versione in lingua inglese di detta notificazione emergeva che l'elezione di domicilio in corso riguardava un procedimento penale per la violazione dell'art. 10 bis D. Lgs. n. 286 del 1998, con indicazione delle generalità del difensore d'ufficio, sicché la mancata instaurazione del rapporto professionale è stata considerata una libera scelta dell'Esosa, quindi integrante una volontaria sottrazione alla conoscenza del procedimento in corso. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], avanzando un unico motivo di impugna- zione che deduce l'inosservanza dell'art. 420 bis cod. proc. pen. per nullità assoluta della dichiarazione di assenza dell'imputato e connesso vizio di motiva- zione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei seguenti termini. 1.1. Sussiste la denunciata nullità processuale derivante dall'inosservanza dell'art. 420 bis cod. proc. pen. in ordine alla dichiarazione di assenza dell'impu- tato, per essere stato costui privo di un valido domicilio in Italia ove ricevere le notifiche del procedimento, né risultando da altri elementi che ne abbia avuto conoscenza, considerato che il difensore d'ufficio non aveva accettato l'elezione di domicilio, a tenore dell'art. 162, comma 4 bis, cod. proc. pen. - introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - che ha sancito che «l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario». Tale ultimo dato è stato ignorato dal giudice, che ha imperniato la motiva- zione di rigetto dell'eccezione di nullità, tempestivamente avanzata dalla difesa dell'Esosa, sul rilievo per cui la notificazione del decreto che dispone il giudizio effettuata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. era stata regolarmente eseguita, così procurando la conoscenza legale del procedimento.In tali termini è l'esegesi di legittimità di questa Corte, che ha affermato che «In tema di elezione di domicilio effettuata dall'imputato presso il difensore d'ufficio, qualora quest'ultimo non accetti la veste di domiciliatario, come consentito dal comma 4-bis dell'art. 162 cod. proc. pen., introdotto della legge 23 giugno 2017, n. 103, e l'imputato non provveda ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, deve procedersi alla notificazione ai sensi degli artt. 157 ed eventualmente 159 cod. proc. pen., in quanto, se si effettuasse la notificazione allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., ne risulterebbe frustrata la specifica finalità del comma 4-bis dell'art. 162 cit. di rendere reale ed effettiva la conoscenza del processo da parte di chi si trovi sottoposto a procedimento penale ed assistito da un difensore d'ufficio» (Sez. 1, n. 17096 del 09/03/2021, PmT c/[OSCURATO:PERSONA]. 281198; Sez. 1, n. 18364 del 20 aprile 2022, Soultani, n.m.). 1.2. Si noti che il richiamato principio, al quale si intende dare continuità per essere coerente con la ratio della disposizione di recente introduzione, è stato affermato proprio in relazione ad una fattispecie analoga di imputato senza fissa dimora. Né vale l'obiezione avanzata in altre pronunce (Sez. 2, n. 10358 del 14/01/2020, PmT c/Romanov, Rv. 278427; Sez. 2, n. 27935 del 03/05/2019, Betancur, Rv. 276214), ove si afferma che qualora l'imputato non abbia provve- duto ad effettuare una nuova e diversa elezione di domicilio, si deve procedere comunque mediante notifica allo stesso difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., diversamente determinandosi una situazione di stallo non superabile: non è apprezzabile l'evocato rischio di stallo, soccorrendo in tale eventualità la disciplina delle notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità, che in ultima istanza prevede la notificazione al difensore, ma preceduta dalle necessarie ricerche dell'interessato e dall'emissione del decreto di irreperibilità. 2. S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altro Giudice di Pace appartenente al medesimo ufficio, ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. d) cod. proc. pen., il quale si atterrà al principio di diritto qui ribadito nella fase di verifica della regolare instaurazione del contraddittorio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Così deciso il giorno 1