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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 23420/2026

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roDE [OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avversoNumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/2026la sentenza n. 2714/2018 pronunciata in data 13/03/2018 dallaCommissione Tributaria Regionale della Calabria, depositata il18/09/2018;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente tre avvisi diaccertamento con i quali, sulla base di un processo verbale diconstatazione della Guardia di Finanza del 24/11/1999, integrato conaltro processo verbale di constatazione del 31/5/2001, avevacontestato maggiori imposte a titolo di IVA, IRPEF e IRAP per gli anni1997, 1998 e 1999.2. [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, con sentenzan. 527/98/2010, previa riunione dei ricorsi proposti dal contribuente,annullava gli avvisi di accertamento in base ai vizi ritenuti assorbentirelativi alla carenza di motivazione degli atti impositivi ed allamancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica perl’accesso all’abitazione del contribuente costituente anche sededell’attività imprenditoriale svolta.3. [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, consentenza n. 789 del 22/4/2014, dichiarava inammissibile l’appellodell’Ufficio per omesso deposito nei termini di legge della ricevuta dispedizione eseguita per posta raccomandata ai sensi dell’art. 22 deld.lgs. 546/1992.4.

Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorsoper cassazione.La Corte, con sentenza n. 11346/2016, dichiarava inammissibile ilricorso, in quanto la doglianza fondata sull’erronea affermazione daparte del giudice d’appello dell’avvenuta notifica dell’appello a mezzoNumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/2026posta -che avrebbe richiesto il deposito di copia del ricorso e dellaricevuta di spedizione in base agli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/1992-avrebbe dovuto farsi valere con la revocazione ordinaria ai sensidell’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. e non mediante la proposizionedel ricorso per cassazione.5.

Avverso la medesima pronuncia della Commissione TributariaRegionale della Calabria l’Agenzia delle Entrate aveva proposto anchericorso per revocazione, deciso con la sentenza, qui impugnata, n.2714/2018.6. [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, adita per larevocazione della sentenza n. 789/2014, ha così deciso:a) ha affermato la mancata allegazione della autorizzazione delProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza n.514/1999 all’accesso presso la sede della ditta individuale checostituiva anche l’abitazione del contribuente;b) ha dichiarato, di conseguenza, l’inutilizzabilità delle proveacquisite nel corso dell’accesso;c) ha rilevato che l’Ufficio aveva contestato un errore di diritto enon di fatto;d) ha affermato che l’azione revocatoria di cui all’art. 395, comma1, n. 4 c.p.c. spetta soltanto alla Corte di cassazione e non alleCommissioni [OSCURATO:PERSONA] con conseguente inammissibilitàdell’impugnazione.7.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi.8.

Il contribuente ha depositato controricorso.9.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,in prossimità della quale il contribuente e l’Agenzia delle entrate hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/20261.

Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., e dell’art. 64 del d.lgs.n. 546/1992.Con una prima censura l’Agenzia delle Entrate si duoledell’erroneità della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] parte in cui ha affermato che l’azione revocatoria, proposta aisensi dell’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c., spetta soltanto alla Cortedi cassazione e non alle [OSCURATO:PERSONA], stante ildisposto dell’art. 398 c.p.c.Con una seconda censura l’Agenzia delle Entrate si duole dellaerroneità della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] nellaparte in cui ha ritenuto che la contestazione si riferisse ad un errore didiritto e non di fatto.

Nel caso di specie, invece, la questione della svistain cui sarebbero incorsi i giudici dell’appello -che avevano ritenuto chela notifica dell’appello fosse avvenuta a mezzo posta, mentre dagli attiemergeva che la notifica era stata eseguita mediante messo abilitatoai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 546/1992- rientrava nell’ambitodell’errore revocatorio, come affermato dalla Corte di Cassazione conla sentenza n. 11346/2016 che aveva dichiarato inammissibile il ricorsoper cassazione proposto avverso la sentenza revocanda.2.

Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. 633/1972, dell’art. 33 deld.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c.,rilevando l’erroneità della statuizione resa nel merito in ordineall’assenza di autorizzazione all’accesso presso la sede della dittaindividuale che costituiva anche l’abitazione del contribuente, poichénon vi era alcuna necessità di produrre la predetta autorizzazione, n.514/1999 rilasciata dal Procuratore della Repubblica di Cosenza in dataNumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/202615/3/1999, menzionata nel processo verbale di constatazioneconsegnato il 24/11/1999 e pacificamente ritenuta esistente.3.

Il ricorrente, in data 11/6/2026, ha depositato memorie nellequali ha illustrato le ragioni di inammissibilità e di infondatezza delricorso chiedendo in particolare di tener conto “anche delle novitàgarantiste esposte dalla Corte EDU nelle sentenze Italgomme edEdilsud, che rappresentano le esigenze insopprimibili di tutela deldomicilio e di quanto attiene alla sfera di riservatezza di ogni persona”,richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2025 al finedi sostenere la richiesta di inammissibilità e/o di rigetto del ricorso perla mancata produzione della autorizzazione all’accesso, non essendostato possibile per il giudice esercitare alcun controllo né sulla richiestadi autorizzazione né sul provvedimento di autorizzazione.

Inoltre, ilcontroricorrente ha anche prodotto in forma autentica e conl’attestazione del suo passaggio in giudicato in data 31.12.2002 lasentenza n. 580, emessa dal Tribunale di Cosenza e depositata il19.11.2002, illustrando di essere stato assolto perché il fatto nonsussiste dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti(fattura n. 2 del 12.3.1996 per lire 77.188.000, e n. 8 del 21.6.1996per lire 112.699.000 emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl),richiamate nel processo verbale di constatazione del 31.05.2021.4.

L’Agenzia delle Entrate, in data 19/6/2026, ha depositatomemorie nelle quali ha evidenziato che la questione esposta nel primomotivo di ricorso deve ritenersi assorbente e di carattere strettamenteprocessuale, mentre il secondo motivo è stato proposto “in viacautelativa”, dovendo in ogni caso la Corte rimettere la fase rescissoriaal giudice del merito.5.

Venendo al ricorso, la Corte osserva che la CommissioneTributaria Regionale nella sentenza impugnata, in dispositivo, haespressamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione perNumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/2026revocazione sostenendo, nella motivazione, che l’Ufficio ha contestatol’esistenza di un errore di fatto, laddove invece si configura un erroredi diritto e, soprattutto, che l’azione revocatoria di cui all’art. 395comma 1 n. 4 c.p.c. può essere proposta soltanto dinanzi alla Corte dicassazione, non spettando alle [OSCURATO:PERSONA].Nel contempo, nella motivazione ha anche affermato che l’Agenziadelle Entrate non ha allegato l’autorizzazione n. 514/1999 e che,pertanto, le prove acquisite nel corso dell’accesso devono ritenersiinutilizzabili.Quest’ultima affermazione deve considerarsi una sorta di obiterdictum e, comunque, non costituisce una diversa ragione delladecisione sulla quale soffermarsi, in quanto affermazione resa soloincidenter tantum e, in ogni caso, incompatibile con la pronuncia in ritoresa dal Giudice di appello d’inammissibilità dell’impugnazione perrevocazione alla quale consegue il venir meno della potestas decidendiin capo allo stesso.L’unica fondante ragione della decisione va individuata, quindi, nelprofilo di inammissibilità dichiarato in sentenza e fondatamentecensurato nel primo motivo di ricorso.E infatti, l’art. 398 c.p.c. dispone che la revocazione si propone concitazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenzaimpugnata; gli artt. 64 e 65 del d.lgs. n.546/1992, in armonia con ladisposizione codicistica generale, prevedono l’impugnazione perrevocazione delle sentenze nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c. dinanzialla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado che hapronunciato la sentenza impugnata.Quanto poi al vizio denunciato, la Corte di cassazione, con sentenzan. 11346/2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avversola medesima sentenza oggetto di revocazione, poiché la violazionedegli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/92 oggetto di doglianza -avendoNumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/2026l'Ufficio correttamente notificato l'atto di appello ex art. 137 c.p.c.tramite messo speciale autorizzato a mani proprie del difensoredomiciliatario, il quale ha sottoscritto per ricevuta la relata di notificadepositata nella segreteria della Commissione unitamente all'atto diappello, così completando l’iter notificatorio- “costituisce vizio che puòessere censurato (ed emendato) solo in base all'art. 395 n. 4, c.p.c.,cioè con l'impugnazione della sentenza per revocazione innanzi allostesso giudice che l'ha emessa”.Da tanto consegue la fondatezza del primo motivo di ricorso.6.

Il secondo motivo è inammissibile.La censura attiene al merito rescissorio e risulta articolato inrelazione ad affermazioni -relative alla carenza di autorizzazione ed allaconseguente inutilizzabilità degli elementi di prova- non costituentistatuizione dal carattere decisorio per quanto innanzi argomentato.E infatti, la doglianza è rivolta ad argomentazioni della sentenzache, come detto, non attengono all’effettiva ratio decidendi, che èunicamente incentrata sulla inammissibilità della revocazione oggettodella censura di cui al primo motivo di ricorso ritenuto fondato perquanto innanzi osservato.A ciò va anche aggiunto che la stessa Agenzia delle Entratericorrente ha ritenuto il secondo motivo recessivo rispetto al primomotivo, indicando quest’ultimo, nelle memorie, come assorbente (e dicarattere strettamente processuale).Da tanto consegue che anche le questioni sollevate nella memoriadepositata dal contribuente devono ritenersi inammissibilmenteproposte in questa sede spettando, al giudice di merito, cui si rinvia,ogni valutazione al riguardo nell’eventuale fase rescissoria, anche allaluce delle pronunce della Corte Edu citate dal controricorrente.Numero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/20267.

Il ricorso va, pertanto, accolto, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, pernuovo esame e, all’esito, per la regolamentazione delle spese di lite.

P.Q.Maccoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa lasentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del primo luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
roDE [OSCURATO:PERSONA], cf: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difesodall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilioeletto presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA];– controricorrente –avversoNumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/2026la sentenza n. 2714/2018 pronunciata in data 13/03/2018 dallaCommissione Tributaria Regionale della Calabria, depositata il18/09/2018;ascoltata la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1luglio 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];La Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente tre avvisi diaccertamento con i quali, sulla base di un processo verbale diconstatazione della Guardia di Finanza del 24/11/1999, integrato conaltro processo verbale di constatazione del 31/5/2001, avevacontestato maggiori imposte a titolo di IVA, IRPEF e IRAP per gli anni1997, 1998 e 1999.2. [OSCURATO:PERSONA] di Cosenza, con sentenzan. 527/98/2010, previa riunione dei ricorsi proposti dal contribuente,annullava gli avvisi di accertamento in base ai vizi ritenuti assorbentirelativi alla carenza di motivazione degli atti impositivi ed allamancanza di autorizzazione del Procuratore della Repubblica perl’accesso all’abitazione del contribuente costituente anche sededell’attività imprenditoriale svolta.3. [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, consentenza n. 789 del 22/4/2014, dichiarava inammissibile l’appellodell’Ufficio per omesso deposito nei termini di legge della ricevuta dispedizione eseguita per posta raccomandata ai sensi dell’art. 22 deld.lgs. 546/1992.4. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorsoper cassazione.La Corte, con sentenza n. 11346/2016, dichiarava inammissibile ilricorso, in quanto la doglianza fondata sull’erronea affermazione daparte del giudice d’appello dell’avvenuta notifica dell’appello a mezzoNumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/2026posta -che avrebbe richiesto il deposito di copia del ricorso e dellaricevuta di spedizione in base agli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/1992-avrebbe dovuto farsi valere con la revocazione ordinaria ai sensidell’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c. e non mediante la proposizionedel ricorso per cassazione.5. Avverso la medesima pronuncia della Commissione TributariaRegionale della Calabria l’Agenzia delle Entrate aveva proposto anchericorso per revocazione, deciso con la sentenza, qui impugnata, n.2714/2018.6. [OSCURATO:PERSONA] della Calabria, adita per larevocazione della sentenza n. 789/2014, ha così deciso:a) ha affermato la mancata allegazione della autorizzazione delProcuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza n.514/1999 all’accesso presso la sede della ditta individuale checostituiva anche l’abitazione del contribuente;b) ha dichiarato, di conseguenza, l’inutilizzabilità delle proveacquisite nel corso dell’accesso;c) ha rilevato che l’Ufficio aveva contestato un errore di diritto enon di fatto;d) ha affermato che l’azione revocatoria di cui all’art. 395, comma1, n. 4 c.p.c. spetta soltanto alla Corte di cassazione e non alleCommissioni [OSCURATO:PERSONA] con conseguente inammissibilitàdell’impugnazione.7. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazionearticolando due motivi.8. Il contribuente ha depositato controricorso.9. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio,in prossimità della quale il contribuente e l’Agenzia delle entrate hannodepositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/20261. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce, inrelazione all’art. 360, primo comma, num. 4 c.p.c., la violazione e falsaapplicazione dell’art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., e dell’art. 64 del d.lgs.n. 546/1992.Con una prima censura l’Agenzia delle Entrate si duoledell’erroneità della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] parte in cui ha affermato che l’azione revocatoria, proposta aisensi dell’art. 395, primo comma, n. 4 c.p.c., spetta soltanto alla Cortedi cassazione e non alle [OSCURATO:PERSONA], stante ildisposto dell’art. 398 c.p.c.Con una seconda censura l’Agenzia delle Entrate si duole dellaerroneità della pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] nellaparte in cui ha ritenuto che la contestazione si riferisse ad un errore didiritto e non di fatto. Nel caso di specie, invece, la questione della svistain cui sarebbero incorsi i giudici dell’appello -che avevano ritenuto chela notifica dell’appello fosse avvenuta a mezzo posta, mentre dagli attiemergeva che la notifica era stata eseguita mediante messo abilitatoai sensi dell’art. 16 del d.lgs. 546/1992- rientrava nell’ambitodell’errore revocatorio, come affermato dalla Corte di Cassazione conla sentenza n. 11346/2016 che aveva dichiarato inammissibile il ricorsoper cassazione proposto avverso la sentenza revocanda.2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate deduce,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c., la violazione efalsa applicazione dell’art. 52 del d.P.R. 633/1972, dell’art. 33 deld.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c.,rilevando l’erroneità della statuizione resa nel merito in ordineall’assenza di autorizzazione all’accesso presso la sede della dittaindividuale che costituiva anche l’abitazione del contribuente, poichénon vi era alcuna necessità di produrre la predetta autorizzazione, n.514/1999 rilasciata dal Procuratore della Repubblica di Cosenza in dataNumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/202615/3/1999, menzionata nel processo verbale di constatazioneconsegnato il 24/11/1999 e pacificamente ritenuta esistente.3. Il ricorrente, in data 11/6/2026, ha depositato memorie nellequali ha illustrato le ragioni di inammissibilità e di infondatezza delricorso chiedendo in particolare di tener conto “anche delle novitàgarantiste esposte dalla Corte EDU nelle sentenze Italgomme edEdilsud, che rappresentano le esigenze insopprimibili di tutela deldomicilio e di quanto attiene alla sfera di riservatezza di ogni persona”,richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 137/2025 al finedi sostenere la richiesta di inammissibilità e/o di rigetto del ricorso perla mancata produzione della autorizzazione all’accesso, non essendostato possibile per il giudice esercitare alcun controllo né sulla richiestadi autorizzazione né sul provvedimento di autorizzazione. Inoltre, ilcontroricorrente ha anche prodotto in forma autentica e conl’attestazione del suo passaggio in giudicato in data 31.12.2002 lasentenza n. 580, emessa dal Tribunale di Cosenza e depositata il19.11.2002, illustrando di essere stato assolto perché il fatto nonsussiste dal reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti(fattura n. 2 del 12.3.1996 per lire 77.188.000, e n. 8 del 21.6.1996per lire 112.699.000 emesse nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl),richiamate nel processo verbale di constatazione del 31.05.2021.4. L’Agenzia delle Entrate, in data 19/6/2026, ha depositatomemorie nelle quali ha evidenziato che la questione esposta nel primomotivo di ricorso deve ritenersi assorbente e di carattere strettamenteprocessuale, mentre il secondo motivo è stato proposto “in viacautelativa”, dovendo in ogni caso la Corte rimettere la fase rescissoriaal giudice del merito.5. Venendo al ricorso, la Corte osserva che la CommissioneTributaria Regionale nella sentenza impugnata, in dispositivo, haespressamente dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione perNumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/2026revocazione sostenendo, nella motivazione, che l’Ufficio ha contestatol’esistenza di un errore di fatto, laddove invece si configura un erroredi diritto e, soprattutto, che l’azione revocatoria di cui all’art. 395comma 1 n. 4 c.p.c. può essere proposta soltanto dinanzi alla Corte dicassazione, non spettando alle [OSCURATO:PERSONA].Nel contempo, nella motivazione ha anche affermato che l’Agenziadelle Entrate non ha allegato l’autorizzazione n. 514/1999 e che,pertanto, le prove acquisite nel corso dell’accesso devono ritenersiinutilizzabili.Quest’ultima affermazione deve considerarsi una sorta di obiterdictum e, comunque, non costituisce una diversa ragione delladecisione sulla quale soffermarsi, in quanto affermazione resa soloincidenter tantum e, in ogni caso, incompatibile con la pronuncia in ritoresa dal Giudice di appello d’inammissibilità dell’impugnazione perrevocazione alla quale consegue il venir meno della potestas decidendiin capo allo stesso.L’unica fondante ragione della decisione va individuata, quindi, nelprofilo di inammissibilità dichiarato in sentenza e fondatamentecensurato nel primo motivo di ricorso.E infatti, l’art. 398 c.p.c. dispone che la revocazione si propone concitazione davanti allo stesso giudice che ha pronunciato la sentenzaimpugnata; gli artt. 64 e 65 del d.lgs. n.546/1992, in armonia con ladisposizione codicistica generale, prevedono l’impugnazione perrevocazione delle sentenze nei casi previsti dall’art. 395 c.p.c. dinanzialla Corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado che hapronunciato la sentenza impugnata.Quanto poi al vizio denunciato, la Corte di cassazione, con sentenzan. 11346/2016, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avversola medesima sentenza oggetto di revocazione, poiché la violazionedegli artt. 22 e 53 del d.lgs. 546/92 oggetto di doglianza -avendoNumero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/2026l'Ufficio correttamente notificato l'atto di appello ex art. 137 c.p.c.tramite messo speciale autorizzato a mani proprie del difensoredomiciliatario, il quale ha sottoscritto per ricevuta la relata di notificadepositata nella segreteria della Commissione unitamente all'atto diappello, così completando l’iter notificatorio- “costituisce vizio che puòessere censurato (ed emendato) solo in base all'art. 395 n. 4, c.p.c.,cioè con l'impugnazione della sentenza per revocazione innanzi allostesso giudice che l'ha emessa”.Da tanto consegue la fondatezza del primo motivo di ricorso.6. Il secondo motivo è inammissibile.La censura attiene al merito rescissorio e risulta articolato inrelazione ad affermazioni -relative alla carenza di autorizzazione ed allaconseguente inutilizzabilità degli elementi di prova- non costituentistatuizione dal carattere decisorio per quanto innanzi argomentato.E infatti, la doglianza è rivolta ad argomentazioni della sentenzache, come detto, non attengono all’effettiva ratio decidendi, che èunicamente incentrata sulla inammissibilità della revocazione oggettodella censura di cui al primo motivo di ricorso ritenuto fondato perquanto innanzi osservato.A ciò va anche aggiunto che la stessa Agenzia delle Entratericorrente ha ritenuto il secondo motivo recessivo rispetto al primomotivo, indicando quest’ultimo, nelle memorie, come assorbente (e dicarattere strettamente processuale).Da tanto consegue che anche le questioni sollevate nella memoriadepositata dal contribuente devono ritenersi inammissibilmenteproposte in questa sede spettando, al giudice di merito, cui si rinvia,ogni valutazione al riguardo nell’eventuale fase rescissoria, anche allaluce delle pronunce della Corte Edu citate dal controricorrente.Numero registro generale 25589/2019Numero sezionale 5227/2026Numero di raccolta generale 23420/2026Data pubblicazione 17/07/20267. Il ricorso va, pertanto, accolto, con rinvio alla Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, pernuovo esame e, all’esito, per la regolamentazione delle spese di lite. P.Q.Maccoglie il primo motivo, dichiara inammissibile il secondo, cassa lasentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia allaCorte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, in diversacomposizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del primo luglio 2026La PresidenteRoberta Crucitti
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