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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 giugno 2022

Cassazione n. 34799/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]

1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, il difensore ha presentato richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 3 gennaio 2022, del Tribunale di Bari, Sezione per il riesame, adducendo di non avere potuto depositare tempestivamente l'impugnazione, tramite invio a mezzo P.E.C. alla Cancelleria del Tribunale di Bari - invece, depositata presso la Cancelleria del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] -, perché, per via del forte shock emotivo subito a causa della morte del padre - avvenuta nella stessa giornata in cui veniva a scadere il termine per proporre ricorso per cassazione -, non era riuscito a controllare il rispetto delle disposizioni impartite alla propria collaboratrice di studio quanto al deposito dell'impugnazione.

21. Con requisitoria in data 17 maggio 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, ha concluso chiedendo che l'istanza sia dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza è inammissibile.

1. La circostanza di fatto, indicata come impeditiva del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, non rientra nella nozione di caso fortuito o forza maggiore, per come delineata dal diritto vivente, ai fini dell'attivazione del rimedio di cui all'art.175 cod. proc. pen..

Posto, infatti, che la forza maggiore, che giustifica la restituzione in termini, si configura come un particolare impedimento che si presenta come assoluto - sì da rendere vano ogni sforzo dell'uomo per superarlo - e derivante da cause esterne a lui non imputabili e che, ove la stessa sia invocata dal difensore, oltre ad essere invincibile, deve presentare natura tale da non permettere a chi ne è raggiunto di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione del difensore stesso per compiere una determinata attività processuale (Sez. 3, n. 1716 del 16/04/1997, Rv. 208045), va preso atto che, nel caso al vaglio, questi, scelto di valersi di un collaboratore per il deposito del ricorso per cassazione - incombenza cui, invece, avrebbe dovuto provvedere personalmente -, con un comportamento improntato a normale diligenza (Sez.

U, n. 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419), avrebbe dovuto, quantomeno, verificare che il collaboratore stesso fosse all'altezza del compito delegatogli, versando, altrimenti, il delegante in 'culpa in eligendo'.

2. L'istanza, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, con condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali.

In analogia con quanto stabilito in materia di rinnessione del processo (Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000, Rv. 216006), la declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine comporta la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, ma non della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che è di natura facoltativa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 28 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere, il difensore ha presentato richiesta di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza in data 3 gennaio 2022, del Tribunale di Bari, Sezione per il riesame, adducendo di non avere potuto depositare tempestivamente l'impugnazione, tramite invio a mezzo P.E.C. alla Cancelleria del Tribunale di Bari - invece, depositata presso la Cancelleria del Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] -, perché, per via del forte shock emotivo subito a causa della morte del padre - avvenuta nella stessa giornata in cui veniva a scadere il termine per proporre ricorso per cassazione -, non era riuscito a controllare il rispetto delle disposizioni impartite alla propria collaboratrice di studio quanto al deposito dell'impugnazione. 21. Con requisitoria in data 17 maggio 2022, il Procuratore Generale, in persona del Sostituto, [OSCURATO:PERSONA] di Nardo, ha concluso chiedendo che l'istanza sia dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] L'istanza è inammissibile. 1. La circostanza di fatto, indicata come impeditiva del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, non rientra nella nozione di caso fortuito o forza maggiore, per come delineata dal diritto vivente, ai fini dell'attivazione del rimedio di cui all'art.175 cod. proc. pen.. Posto, infatti, che la forza maggiore, che giustifica la restituzione in termini, si configura come un particolare impedimento che si presenta come assoluto - sì da rendere vano ogni sforzo dell'uomo per superarlo - e derivante da cause esterne a lui non imputabili e che, ove la stessa sia invocata dal difensore, oltre ad essere invincibile, deve presentare natura tale da non permettere a chi ne è raggiunto di avvalersi dei mezzi e degli strumenti che il codice di rito pone a disposizione del difensore stesso per compiere una determinata attività processuale (Sez. 3, n. 1716 del 16/04/1997, Rv. 208045), va preso atto che, nel caso al vaglio, questi, scelto di valersi di un collaboratore per il deposito del ricorso per cassazione - incombenza cui, invece, avrebbe dovuto provvedere personalmente -, con un comportamento improntato a normale diligenza (Sez. U, n. 14991 del 11/04/2006, Rv. 233419), avrebbe dovuto, quantomeno, verificare che il collaboratore stesso fosse all'altezza del compito delegatogli, versando, altrimenti, il delegante in 'culpa in eligendo'. 2. L'istanza, pertanto, deve essere dichiarata inammissibile, con condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali. In analogia con quanto stabilito in materia di rinnessione del processo (Sez. 1, n. 944 del 09/02/2000, Rv. 216006), la declaratoria di inammissibilità della richiesta di restituzione nel termine comporta la condanna dell'istante al pagamento delle spese processuali, ma non della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che è di natura facoltativa. P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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