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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30467/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia il 9 aprile 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Perugia il 10 ottobre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), e 495 cod. pen. (capo B), fatti entrambi commessi il 6 gennaio 2019, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ritenuti i reati avvinti dalla continuazione e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia.

2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione: al mancato riconoscimento della finalità di consumo personale dello stupefacente detenuto (capo A); ed alla sussistenza delle prescritte coscienza e volontà di dichiarare il falso, quanto alla contestazione sub lett.

B), essendosi limitato il ricorrente ad omettere di riferire il prefisso "El" di cui, seppure facente parte del nome, non fa comunemente uso.

Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

La prima delle riferite doglianze, infatti, non era stata previamente posta con l'impugnazione di merito, in ogni caso contenendo la sentenza di primo grado ido- nea motivazione sul punto, mentre, quanto all'ulteriore censura, l'impugnazione è costruita in fatto e si risolve a ben vedere in un'affermazione avversativa rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte dai Giudici di merito (alla p. 5 della sentenza impugnata), con cui il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione in termini di aspecificità.

4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia il 9 aprile 2021 ha inte- gralmente confermato la decisione con cui il Tribunale di Perugia il 10 ottobre 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto lo stesso responsabile dei reati di cui agli artt. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo A), e 495 cod. pen. (capo B), fatti entrambi commessi il 6 gennaio 2019, in conseguenza condannandolo, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, ritenuti i reati avvinti dalla continuazione e con la diminuzione per il rito, alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente si affida a due motivi con i quali lamenta promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione in relazione: al mancato riconoscimento della finalità di consumo personale dello stupefacente detenuto (capo A); ed alla sussistenza delle prescritte coscienza e volontà di dichiarare il falso, quanto alla contestazione sub lett. B), essendosi limitato il ricorrente ad omettere di riferire il prefisso "El" di cui, seppure facente parte del nome, non fa comunemente uso. Chiede pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. La prima delle riferite doglianze, infatti, non era stata previamente posta con l'impugnazione di merito, in ogni caso contenendo la sentenza di primo grado ido- nea motivazione sul punto, mentre, quanto all'ulteriore censura, l'impugnazione è costruita in fatto e si risolve a ben vedere in un'affermazione avversativa rispetto alla ricostruzione operata ed alle valutazioni svolte dai Giudici di merito (alla p. 5 della sentenza impugnata), con cui il ricorso evita il necessario confronto critico: donde la valutazione in termini di aspecificità. 4. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così
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