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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31480/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 29 aprile 2021.1a Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vasto del 12 novembre 2019, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni uno e mesi due di reclusione, altresì revocando le statuizioni civili in ragione dell'avvenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, nel resto confermando la sentenza di primo grado.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato, in particolare, condannato in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato con colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, la morte di [OSCURATO:PERSONA].

Per come ritenuto dai giudici di merito, in ossequio alle risultanze scaturite dalle dichiarazioni rese dai vari testi escussi, dai rilievi dei militari intervenuti e dalle consulenze tecniche svolte, la vittima, unitamente all'imputato e ad altre otto persone, aveva partecipato il 2 novembre 2014 ad una battuta di caccia al cinghiale in località Piana del Canalone nel comune di Torrebruna.

Tra le ore 9.30 e le ore 10.30, quindi, [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso un colpo di fucile a palla unica dalla sua carabina semiautomatica che aveva attinto al capo [OSCURATO:PERSONA], causandone l'istantaneo decesso.

La traiettoria dello sparo, dall'alto verso il basso e dall'avanti all'indietro, aveva, infatti, fatto sì che il proiettile avesse raggiunto la vittima all'altezza del capo nella regione parieto- temporale sinistra, fuoriuscendo dalla medesima regione contro laterale dopo avere esplicato il suo potere lesivo, determinando un ampio sfacelo cranio- encefalico al Costanzo.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo è stata eccepita inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., oltre a illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Il ricorrente contesta la motivazione con cui è stato espresso il giudizio di colpevolezza da parte dei giudici di merito, in quanto, a suo dire, fondata su argomentazioni viziate e del tutto congetturali, costituenti meri sospetti inidonei ad assurgere ad un livello nemmeno indiziario. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha evidenziato la ricorrenza di plurimi aspetti, emersi dall'istruttoria dibattimentale, che, ove adeguatamente vagliati, risulterebbero idonei a dimostrare la propria innocenza, o quanto meno a palesare la sussistenza di una situazione di dubbio in ordine all'esatta individuazione del soggetto che ha sparato il colpo mortale, ben potendo costui essere individuato nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che, al pari del ricorrente, aveva esploso plurimi colpi verso la direzione ove era posizionata la vittima, con un fucile a canna rigata a caricamento automatico del tipo di quello che aveva sparato il colpo mortale.

Tali elementi di valutazione evidenziati dal ricorrente, in particolar modo, riguardano: la diversità della ricostruzione dei fatti operata da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle varie escussioni cui è stato sottoposto, da ritenersi finalizzata ad allontanare da sé ogni possibile riconoscimento di responsabilità; la mancata certezza in ordine alla reale posizione assunta dal cadavere di [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui era stato attinto dal colpo di fucile, non necessariamente corrispondente a quella in cui era stato rinvenuto dalle forze dell'ordine, ben potendo essere stato trascinato il suo corpo dal cane cui era legato, ovvero spostato dai compagni di caccia intervenuti; l'incertezza sulle posizioni effettivamente avute da parte di tutti i partecipanti alla battuta di caccia, ed in particolare da [OSCURATO:PERSONA], al momento della verificazione dell'incidente; l'analisi dell'esatto contenuto delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano riferito di aver sentito sparare diversi colpi da una postazione ove era collocato [OSCURATO:PERSONA]; la stranezza della modalità con cui era stato rinvenuto un bossolo (oltre a frammenti ossei) dal consulente della parte civile ben oltre cinque mesi dopo l'accadimento dei fatti, ritenuto sparato dalla carabina dell'imputato, nonché considerato decisivo per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva sparato cartucce solo di una marca diversa da quella del proiettile che aveva attinto il Costanzo; l'incertezza sul tipo di cartuccia esplosa dal Meo e sulla tipologia di proiettile che aveva colpito la vittima; la ricostruzione della dinamica del sinistro e delle traiettorie del colpo mortale effettuate da parte del Ris, non potendo essere ritenuti i frammenti ossei rinvenuti indicativi dell'esatto punto in cui, dopo essere stato mortalmente colpito, era caduto il corpo del Costanzo.

Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 163 cod. pen., per mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

Per il Meo, infatti, sarebbe errata la motivazione con cui la Corte di appello gli ha negato il riconoscimento dell'indicato beneficio - in ragione della presenza di una precedente condanna ad anni uno e mesi dieci di reclusione, «a nulla rilevando l'avvenuto deposito di richiesta di estinzione dei reati dinanzi al Tribunale di Genova quale giudice dell'esecuzione» - considerato che, per la giurisprudenza di legittimità, l'estinzione di un reato oggetto di sentenza di patteggiamento opera ipso iure e non necessita di nessuna pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, essendo tale estinzione la conseguenza dell'avvenuta verificazione di una delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nel caso di specie rappresentata dall'effettuata astensione da comportamenti delittuosi lungo l'arco di un quinquiennio.

Ne dovrebbe conseguire pertanto, in carenza di altra causa ostativa, la concessione della sospensione condizionale della pena in favore del Meo.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. I difensori del Meo hanno depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G., reiterando le stesse censure ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, come, tenuto conto della data di consumazione del delitto e dei periodi di sospensione intervenuti, non sia decorso il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei previsto per il reato di cui all'art. art. 589 cod. pen., conseguentemente precludendosi ogni possibilità di dichiarare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

3. Con riferimento al merito del proposto ricorso, poi, deve essere osservato come le censure dedotte dal Meo con il primo motivo - invero reiterative delle stesse doglianze eccepite nel giudizio di appello, rispetto al quale, pertanto, non appare essersi adeguatamente confrontato - nella sostanza riguardino la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove assunte, e cioè questioni non passibili di valutazione in questa sede, atteso che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez.

U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).

Esula, quindi, dai poteri di questa Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01).

Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01).

E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.

4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, dando adeguato riscontro alle doglianze dedotte da parte dell'imputato, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile in cui la vicenda è da ritenersi si sia svolta.

Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello ha diffusamente rappresentato, con argomentazioni logiche e congrue, le ragioni della ritenuta integrazione della condotta criminosa da parte del Meo, indicando il comportamento colposo a lui imputabile, causalmente determinativo del decesso di [OSCURATO:PERSONA].

Così, in primo luogo, sono state ampiamente evidenziate le ragioni per le quali, fermo restando che la carabina del tipo che aveva sparato alla vittima fosse stata detenuta quel giorno unicamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non potesse essere stato quest'ultimo, bensì l'imputato, ad avere esploso il colpo mortale.

Per come logicamente esplicato dai giudici di appello, infatti, ciò è risultato, in particolare, evincibile: dal contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi attendibili e non contraddittorie, oltre che coerenti con quelle espresse dallo stesso imputato in dibattimento, avendo il teste riferito di avere sentito il colpo provenire dallo stesso luogo in cui, subito dopo, aveva visto posizionato [OSCURATO:PERSONA], girato nella direzione in cui era stato trovato il corpo della vittima e con il fucile abbassato; dal fatto che l'imputato si fosse collocato da solo, dopo aver avvertito gli altri dello spostamento via radio, sulla stessa collinetta ove, poi, era stato rinvenuto il corpo del Costanzo; dalla circostanza che l'imputato avesse ammesso di avere sparato ad un cinghiale passato tra la sua posizione e quella in cui era stato poi rinvenuto il corpo della vittima; dalla compatibilità della traiettoria del colpo che aveva attinto la testa del Costanzo con la posizione in quel momento avuta da [OSCURATO:PERSONA], come, peraltro, confermato dalla morfologia e distribuzione delle tracce ematiche rinvenute nel fogliame, unitamente al punto di caduta e alla posizione del corpo della vittima; dalle dichiarazioni con cui lo stesso imputato aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era posizionato in un luogo diverso e più alto rispetto al proprio, per i giudici di merito incompatibile con la traiettoria seguita dal proiettile e con il colpo effettivamente subito tIlla vittima, nel senso che uno sparo effettuato dalla posizione avuta in quel mentre da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato conseguenze del tutto diverse sul corpo del Costanzo, non limitandosi ad attraversare la regione intracranica, ma attingendo, almeno, anche la sua spalla destra.

Quanto, poi, al rinvenimento di un bossolo, accanto a frammenti ossei, diversi mesi dopo l'accadimento dei fatti, la Corte di merito ha, del pari, chiarito, con argomentazioni logiche e congrue, le ragioni per le quali ha ritenuto che tale cartuccia fosse stata sparata dalla carabina dell'imputato e come ciò fosse risultato decisivo per dimostrare, in contrasto con la linea difensiva dedotta dall'imputato, che [OSCURATO:PERSONA] non avesse sparato quel giorno solo cartucce di una marca diversa da quella del proiettile che aveva attinto il Costanzo.

A fronte di tali inequivoche argomentazioni, le censure mosse dal ricorrente si appalesano, quindi, come sostanzialmente volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.

D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01).

4.1. Né vale ad eludere la responsabilità del Meo la circostanza che non risulta con certezza provato che l'imputato avesse sentito il messaggio inviato via radio da parte del Costanzo, e quindi avesse avuto piena contezza del fatto che il suddetto si fosse spostato dalla sua posizione originaria.

Se, infatti, la Corte di appello ha fatto valere l'indicato aspetto per escludere la ricorrenza della circostanza aggravante della colpa con previsione dell'evento, in origine contestata al Meo ai sensi dell'art. 61 n. 3 cod. pen., pur tuttavia non ne ha, correttamente, dedotto l'insussistenza del contestato reato, considerato che, in conformità al principio espresso da questa Corte di legittimità con riferimento ad un'identica fattispecie di omicidio colposo perpetrato nel corso di una battuta di caccia al cinghiale, in tema di attività venatoria di gruppo, costituendo l'esercizio della caccia con il fucile attività pericolosa, il cacciatore ha l'obbligo, al fine di preservare l'incolumità dei terzi, di accertare la sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, con conseguente divieto di sparare contro un bersaglio non determinato e coperto da vegetazione, non rappresentando fatto imprevedibile, tale da escludere il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento lesivo, l'improvviso spostamento di un altro cacciatore dalla originaria posizione assegnata (così, Sez. 4, n. 19217 del 21/01/2020, Polsinelli, Rv. 279247-01; cfr. anche, in termini conformi, Sez. 4, n. 12948 del 05/03/2013, Mugiri, Rv. 255511-01).

5. Del pari infondata è, poi, la doglianza dedotta con il secondo motivo di ricorso, con cui è stata lamentata la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

In proposito, infatti, è sufficiente osservare che se è vero - in conformità a quanto dedotto dal ricorrente - che l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, sicché non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515-02; Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765-01), è anche vero, tuttavia, che, per ciò che attiene al beneficio ex art. 163 cod. pen., ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (così, espressamente, Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377-01).

E', quindi, del tutto congrua e logica, oltre che giuridicamente corretta, la motivazione addotta dalla Corte territoriale, anche considerato che tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini della pericolosità sociale (Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271370-01; Sez. 1, n. 1063 del 17/12/2008, dep. 2009, Ciminello, Rv. 243929-01).

6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagament

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 29 aprile 2021.1a Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Vasto del 12 novembre 2019, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 3 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni uno e mesi due di reclusione, altresì revocando le statuizioni civili in ragione dell'avvenuto risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite, nel resto confermando la sentenza di primo grado. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] è stato, in particolare, condannato in quanto ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 589 cod. pen., per avere cagionato con colpa, consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia, la morte di [OSCURATO:PERSONA]. Per come ritenuto dai giudici di merito, in ossequio alle risultanze scaturite dalle dichiarazioni rese dai vari testi escussi, dai rilievi dei militari intervenuti e dalle consulenze tecniche svolte, la vittima, unitamente all'imputato e ad altre otto persone, aveva partecipato il 2 novembre 2014 ad una battuta di caccia al cinghiale in località Piana del Canalone nel comune di Torrebruna. Tra le ore 9.30 e le ore 10.30, quindi, [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso un colpo di fucile a palla unica dalla sua carabina semiautomatica che aveva attinto al capo [OSCURATO:PERSONA], causandone l'istantaneo decesso. La traiettoria dello sparo, dall'alto verso il basso e dall'avanti all'indietro, aveva, infatti, fatto sì che il proiettile avesse raggiunto la vittima all'altezza del capo nella regione parieto- temporale sinistra, fuoriuscendo dalla medesima regione contro laterale dopo avere esplicato il suo potere lesivo, determinando un ampio sfacelo cranio- encefalico al Costanzo. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo è stata eccepita inosservanza ed erronea applicazione delle norme processuali in riferimento all'art. 192 cod. proc. pen., oltre a illogicità e contraddittorietà della motivazione. Il ricorrente contesta la motivazione con cui è stato espresso il giudizio di colpevolezza da parte dei giudici di merito, in quanto, a suo dire, fondata su argomentazioni viziate e del tutto congetturali, costituenti meri sospetti inidonei ad assurgere ad un livello nemmeno indiziario. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha evidenziato la ricorrenza di plurimi aspetti, emersi dall'istruttoria dibattimentale, che, ove adeguatamente vagliati, risulterebbero idonei a dimostrare la propria innocenza, o quanto meno a palesare la sussistenza di una situazione di dubbio in ordine all'esatta individuazione del soggetto che ha sparato il colpo mortale, ben potendo costui essere individuato nella persona di [OSCURATO:PERSONA] che, al pari del ricorrente, aveva esploso plurimi colpi verso la direzione ove era posizionata la vittima, con un fucile a canna rigata a caricamento automatico del tipo di quello che aveva sparato il colpo mortale. Tali elementi di valutazione evidenziati dal ricorrente, in particolar modo, riguardano: la diversità della ricostruzione dei fatti operata da [OSCURATO:PERSONA] nel corso delle varie escussioni cui è stato sottoposto, da ritenersi finalizzata ad allontanare da sé ogni possibile riconoscimento di responsabilità; la mancata certezza in ordine alla reale posizione assunta dal cadavere di [OSCURATO:PERSONA] al momento in cui era stato attinto dal colpo di fucile, non necessariamente corrispondente a quella in cui era stato rinvenuto dalle forze dell'ordine, ben potendo essere stato trascinato il suo corpo dal cane cui era legato, ovvero spostato dai compagni di caccia intervenuti; l'incertezza sulle posizioni effettivamente avute da parte di tutti i partecipanti alla battuta di caccia, ed in particolare da [OSCURATO:PERSONA], al momento della verificazione dell'incidente; l'analisi dell'esatto contenuto delle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che avevano riferito di aver sentito sparare diversi colpi da una postazione ove era collocato [OSCURATO:PERSONA]; la stranezza della modalità con cui era stato rinvenuto un bossolo (oltre a frammenti ossei) dal consulente della parte civile ben oltre cinque mesi dopo l'accadimento dei fatti, ritenuto sparato dalla carabina dell'imputato, nonché considerato decisivo per dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva sparato cartucce solo di una marca diversa da quella del proiettile che aveva attinto il Costanzo; l'incertezza sul tipo di cartuccia esplosa dal Meo e sulla tipologia di proiettile che aveva colpito la vittima; la ricostruzione della dinamica del sinistro e delle traiettorie del colpo mortale effettuate da parte del Ris, non potendo essere ritenuti i frammenti ossei rinvenuti indicativi dell'esatto punto in cui, dopo essere stato mortalmente colpito, era caduto il corpo del Costanzo. Con la seconda doglianza il ricorrente ha dedotto violazione dell'art. 163 cod. pen., per mancata concessione della sospensione condizionale della pena. Per il Meo, infatti, sarebbe errata la motivazione con cui la Corte di appello gli ha negato il riconoscimento dell'indicato beneficio - in ragione della presenza di una precedente condanna ad anni uno e mesi dieci di reclusione, «a nulla rilevando l'avvenuto deposito di richiesta di estinzione dei reati dinanzi al Tribunale di Genova quale giudice dell'esecuzione» - considerato che, per la giurisprudenza di legittimità, l'estinzione di un reato oggetto di sentenza di patteggiamento opera ipso iure e non necessita di nessuna pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, essendo tale estinzione la conseguenza dell'avvenuta verificazione di una delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., nel caso di specie rappresentata dall'effettuata astensione da comportamenti delittuosi lungo l'arco di un quinquiennio. Ne dovrebbe conseguire pertanto, in carenza di altra causa ostativa, la concessione della sospensione condizionale della pena in favore del Meo. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. I difensori del Meo hanno depositato memoria di replica alle conclusioni del P.G., reiterando le stesse censure ed insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, come, tenuto conto della data di consumazione del delitto e dei periodi di sospensione intervenuti, non sia decorso il termine prescrizionale massimo di anni sette e mesi sei previsto per il reato di cui all'art. art. 589 cod. pen., conseguentemente precludendosi ogni possibilità di dichiarare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. 3. Con riferimento al merito del proposto ricorso, poi, deve essere osservato come le censure dedotte dal Meo con il primo motivo - invero reiterative delle stesse doglianze eccepite nel giudizio di appello, rispetto al quale, pertanto, non appare essersi adeguatamente confrontato - nella sostanza riguardino la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove assunte, e cioè questioni non passibili di valutazione in questa sede, atteso che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte di legittimità la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, dando adeguato riscontro alle doglianze dedotte da parte dell'imputato, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile in cui la vicenda è da ritenersi si sia svolta. Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte di appello ha diffusamente rappresentato, con argomentazioni logiche e congrue, le ragioni della ritenuta integrazione della condotta criminosa da parte del Meo, indicando il comportamento colposo a lui imputabile, causalmente determinativo del decesso di [OSCURATO:PERSONA]. Così, in primo luogo, sono state ampiamente evidenziate le ragioni per le quali, fermo restando che la carabina del tipo che aveva sparato alla vittima fosse stata detenuta quel giorno unicamente da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non potesse essere stato quest'ultimo, bensì l'imputato, ad avere esploso il colpo mortale. Per come logicamente esplicato dai giudici di appello, infatti, ciò è risultato, in particolare, evincibile: dal contenuto delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], da ritenersi attendibili e non contraddittorie, oltre che coerenti con quelle espresse dallo stesso imputato in dibattimento, avendo il teste riferito di avere sentito il colpo provenire dallo stesso luogo in cui, subito dopo, aveva visto posizionato [OSCURATO:PERSONA], girato nella direzione in cui era stato trovato il corpo della vittima e con il fucile abbassato; dal fatto che l'imputato si fosse collocato da solo, dopo aver avvertito gli altri dello spostamento via radio, sulla stessa collinetta ove, poi, era stato rinvenuto il corpo del Costanzo; dalla circostanza che l'imputato avesse ammesso di avere sparato ad un cinghiale passato tra la sua posizione e quella in cui era stato poi rinvenuto il corpo della vittima; dalla compatibilità della traiettoria del colpo che aveva attinto la testa del Costanzo con la posizione in quel momento avuta da [OSCURATO:PERSONA], come, peraltro, confermato dalla morfologia e distribuzione delle tracce ematiche rinvenute nel fogliame, unitamente al punto di caduta e alla posizione del corpo della vittima; dalle dichiarazioni con cui lo stesso imputato aveva riferito che [OSCURATO:PERSONA] era posizionato in un luogo diverso e più alto rispetto al proprio, per i giudici di merito incompatibile con la traiettoria seguita dal proiettile e con il colpo effettivamente subito tIlla vittima, nel senso che uno sparo effettuato dalla posizione avuta in quel mentre da [OSCURATO:PERSONA] avrebbe determinato conseguenze del tutto diverse sul corpo del Costanzo, non limitandosi ad attraversare la regione intracranica, ma attingendo, almeno, anche la sua spalla destra. Quanto, poi, al rinvenimento di un bossolo, accanto a frammenti ossei, diversi mesi dopo l'accadimento dei fatti, la Corte di merito ha, del pari, chiarito, con argomentazioni logiche e congrue, le ragioni per le quali ha ritenuto che tale cartuccia fosse stata sparata dalla carabina dell'imputato e come ciò fosse risultato decisivo per dimostrare, in contrasto con la linea difensiva dedotta dall'imputato, che [OSCURATO:PERSONA] non avesse sparato quel giorno solo cartucce di una marca diversa da quella del proiettile che aveva attinto il Costanzo. A fronte di tali inequivoche argomentazioni, le censure mosse dal ricorrente si appalesano, quindi, come sostanzialmente volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 4.1. Né vale ad eludere la responsabilità del Meo la circostanza che non risulta con certezza provato che l'imputato avesse sentito il messaggio inviato via radio da parte del Costanzo, e quindi avesse avuto piena contezza del fatto che il suddetto si fosse spostato dalla sua posizione originaria. Se, infatti, la Corte di appello ha fatto valere l'indicato aspetto per escludere la ricorrenza della circostanza aggravante della colpa con previsione dell'evento, in origine contestata al Meo ai sensi dell'art. 61 n. 3 cod. pen., pur tuttavia non ne ha, correttamente, dedotto l'insussistenza del contestato reato, considerato che, in conformità al principio espresso da questa Corte di legittimità con riferimento ad un'identica fattispecie di omicidio colposo perpetrato nel corso di una battuta di caccia al cinghiale, in tema di attività venatoria di gruppo, costituendo l'esercizio della caccia con il fucile attività pericolosa, il cacciatore ha l'obbligo, al fine di preservare l'incolumità dei terzi, di accertare la sufficiente libertà e sicurezza del campo di tiro, con conseguente divieto di sparare contro un bersaglio non determinato e coperto da vegetazione, non rappresentando fatto imprevedibile, tale da escludere il nesso causale tra la condotta colposa e l'evento lesivo, l'improvviso spostamento di un altro cacciatore dalla originaria posizione assegnata (così, Sez. 4, n. 19217 del 21/01/2020, Polsinelli, Rv. 279247-01; cfr. anche, in termini conformi, Sez. 4, n. 12948 del 05/03/2013, Mugiri, Rv. 255511-01). 5. Del pari infondata è, poi, la doglianza dedotta con il secondo motivo di ricorso, con cui è stata lamentata la mancata concessione della sospensione condizionale della pena. In proposito, infatti, è sufficiente osservare che se è vero - in conformità a quanto dedotto dal ricorrente - che l'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione, sicché non può tenersi conto di tale reato ai fini della contestazione della recidiva (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515-02; Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765-01), è anche vero, tuttavia, che, per ciò che attiene al beneficio ex art. 163 cod. pen., ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena, la sentenza di applicazione della pena, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce (così, espressamente, Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377-01). E', quindi, del tutto congrua e logica, oltre che giuridicamente corretta, la motivazione addotta dalla Corte territoriale, anche considerato che tra gli effetti penali che si estinguono, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, non rientrano le valutazioni ai fini della pericolosità sociale (Sez. 6, n. 37472 del 20/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271370-01; Sez. 1, n. 1063 del 17/12/2008, dep. 2009, Ciminello, Rv. 243929-01). 6. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagament
Sentenza Cassazione n. 31480/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris