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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 35669/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del Tribunale di Bergamo; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, e di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 24 novembre 2021, il Tribunale di Bergamo ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno e quattro mesi di reclusione e tremila euro di multa, per una pluralità di reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro.

Impugnano tale decisione sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, sia l'imputato.

1.1. Il primo lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, ritenendo che gli stessi non possano qualificarsi di lieve entità, poiché si tratta di oltre 450 episodi di cessione di sostanze di diversa specie nell'arco di circa quattro mesi, ed avendo la stessa sentenza avversata parlato di «inequivocabile professionalità» dell'imputato in tale attività illegale.

1.2. Quest'ultimo, invece, attraverso il proprio difensore, si duole del difetto di motivazione sull'inesistenza delle condizione per un'immediata pronuncia liberatoria, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen..

2. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale in sede, chiedendo di accogliere il ricorso del Procuratore territoriale e di dichiarare inammissibile, invece, quello dell'imputato.

3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, considerando che - a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza».

4. Ciò premesso, quanto al ricorso dell'imputato, risulta di solare evidenza come la doglianza da questi proposta non rientri in alcuna delle anzidette ipotesi legali.

5. Riguardo, invece, al ricorso del Procuratore distrettuale, va osservato che per "erronea qualificazione giuridica del fatto" debbono intendersi solo i casi in cui quest'ultima risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione.

La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv.272026), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971).

Una siffatta ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui il giudice, con valutazione in fatto non manifestamente irragionevole né giuridicamente errata, e dunque non sindacabile in questa sede, ha complessivamente esaminato il fatto in tutti i suoi aspetti (come richiesto da Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) ed ha ritenuto qualificante la modesta offensività di ciascuno dei singoli episodi delittuosi, dando invece rilievo alla quantità degli stessi nella determinazione dell'aumento di pena per continuazione (con cui è stata praticamente raddoppiata la pena-base).

6. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue per legge la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi un'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000), ma anzi una manifesta carenza di diligenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia e dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 del Tribunale di Bergamo; letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto di annullare la sentenza con rinvio, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, e di dichiarare inammissibile il ricorso dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 novembre 2021, il Tribunale di Bergamo ha applicato ad [OSCURATO:PERSONA] la pena di un anno e quattro mesi di reclusione e tremila euro di multa, per una pluralità di reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, in continuazione tra loro. Impugnano tale decisione sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, sia l'imputato. 1.1. Il primo lamenta l'erronea qualificazione giuridica dei fatti, ritenendo che gli stessi non possano qualificarsi di lieve entità, poiché si tratta di oltre 450 episodi di cessione di sostanze di diversa specie nell'arco di circa quattro mesi, ed avendo la stessa sentenza avversata parlato di «inequivocabile professionalità» dell'imputato in tale attività illegale. 1.2. Quest'ultimo, invece, attraverso il proprio difensore, si duole del difetto di motivazione sull'inesistenza delle condizione per un'immediata pronuncia liberatoria, a norma dell'art. 129, cod. proc. pen.. 2. Ha depositato conclusioni scritte il Procuratore generale in sede, chiedendo di accogliere il ricorso del Procuratore territoriale e di dichiarare inammissibile, invece, quello dell'imputato. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, considerando che - a norma dell'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen. - «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». 4. Ciò premesso, quanto al ricorso dell'imputato, risulta di solare evidenza come la doglianza da questi proposta non rientri in alcuna delle anzidette ipotesi legali. 5. Riguardo, invece, al ricorso del Procuratore distrettuale, va osservato che per "erronea qualificazione giuridica del fatto" debbono intendersi solo i casi in cui quest'ultima risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l'ammissibilità dell'impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione. La verifica sulla corretta qualificazione giuridica del fatto, ossia, va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 6, n. 13836 del 16/01/2019, Rv. 275371; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Rv. 272619; Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Rv. 272252; Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Rv.272026), con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, Rv. 275971). Una siffatta ipotesi non ricorre nel caso di specie, in cui il giudice, con valutazione in fatto non manifestamente irragionevole né giuridicamente errata, e dunque non sindacabile in questa sede, ha complessivamente esaminato il fatto in tutti i suoi aspetti (come richiesto da Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076) ed ha ritenuto qualificante la modesta offensività di ciascuno dei singoli episodi delittuosi, dando invece rilievo alla quantità degli stessi nella determinazione dell'aumento di pena per continuazione (con cui è stata praticamente raddoppiata la pena-base). 6. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] segue per legge la condanna del medesimo al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi un'assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000), ma anzi una manifesta carenza di diligenza. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del
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