CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 ottobre 2021
Cassazione n. 35543/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 32966-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]' BRUNO, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] I; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G.MAZZINI 145, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 5387/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. ‘\. Ric. 2019 n. 32966 sez. M3 - ud. 05-10-2021 -2- Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:PERSONA] spa, già ITI Leasing, ha agito in giudizio verso Unipol per far valere la copertura assicurativa di un veicolo concesso in locazione ad un utilizzatore, poi a questi rubato, e per il quale la Unipol assumeva essere scaduta, al momento del furto, la copertura assicurativa. 2.-Il Tribunale ha parzialmente accolto la domanda, e la società di leasing ha proposto appello. Tuttavia, i giudici dì secondo grado hanno rigettato la pretesa dell'attrice assumendo che non v'era alcuna prova documentale dell'asserita proroga della garanzia, in quanto le prove che la società assumeva di avere depositato non erano presenti in realtà nel fascicolo. La società di leasing ha dunque proposto revocazione avverso tale decisione, adducendo un errore di fatto, insito nel non avere considerato che í fascicoli contenenti le prove documentali erano in realtà stati depositati ma, per errore della Cancelleria, versati in altro e diverso fascicolo. La Corte di Appello investita della revocazione ha, a sua volta, rigettato il mezzo di impugnazione, osservando che il fascicolo di parte era stato ritirato e non risultava nuovamente depositato: non v'era alcuna attestazione da cui potesse ricavarsi tale evento. 3.-Contro questa pronuncia ricorre con due motivi la società di leasing, ed Unipol deposita controricorso con cui chiede il rigetto. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che 4.-Il primo motivo denuncia violazione dell'articolo 395 c.p.c. Secondo la ricorrente la corte di merito ha errato nell'attribuire a lei la responsabilità per il mancato deposito dei fascicoli, non avvedendosi che invece la responsabilità era della cancelleria che quei fascicoli aveva inserito in altro procedimento. Il motivo è inammissibile. Intanto se mira ad una revocazione della decisione sulla originaria revocazione è inammissibile in quanto "nel ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall'art. 360 c.p.c. e, in particolare, non sono denunciabili ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c., non rilevando, in contrario, la circostanza che la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione non possa essere a sua volta impugnata per revocazione" (Sez. 6, 28452/ 2020; Sez. 3, 15386/ 2010). Ma anche ad intenderla come una impugnazione ex articolo 360 c.p.c., non è chiaro quale sia la violazione di legge, in quanto si attribuisce alla Corte di Appello un errore di fatto, o di valutazione, ossia di avere attribuito il mancato deposito alla parte anziché alla cancelleria. E dunque si denuncia una errore- di fatto o di valutazione- qui non censurabile. 5.-II secondo motivo denuncia violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c. La società di leasing, nel giudizio dì revocazione, aveva proposto una prova testimoniale a dimostrazione del suo assunto: quello di avere nuovamente ciArtu22,40-, depositato gli atti che però la Cancelleria ha inserito nel posto sbagliato. Si duole della non ammissione di tale prova, che sarebbe stata decisiva. Anche questo motivo è inammissibile, in quanto mira a sindacare una valutazione rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, dalla cui motivazione peraltro risultano le ragioni del rigetto, posto il rilievo dato alla prova documentale contraria, ossia alla mancanza di un qualsiasi attestato di deposito di quegli atti. 6.-11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile e le spese poste a carico della ricorrente. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura di 4800,00 euro, oltre 200,00 euro di spese generali. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma 5.10.2021 [OSCURATO:PERSONA]