CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41828/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE di APPELLO di TRENTO, SEZ.DIST. di BOLZANO. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di rapina aggravata (una consumata e l'altra tentata). 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la rapina consumata nel 2013: non sarebbe stata considerata la decisiva discrasia tra l'altezza dei presunti autori del reato riportata nelle carte di identità e quella riferita dalla testimone [OSCURATO:PERSONA]; 2.2. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità per la rapina consumata nel 2013: si deduceva che la valutazione in ordine credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo dallz persona offesa non avrebbe tenuto conto del fatto che la teste aveva dichiarato di essere stata ricoverata in psichiatria e di avere un disturbo della personalità che ne avrebbe inficiato la attendibilità; a ciò si aggiungeva che la persona offesa, essendo indagata, era a conoscenza del contenuto del capo di incolpazione, sicché le sue dichiarazioni, anche sotto questo profilo, sarebbero di critica attendibilità; 2.3. violazione di legge (art. 628 cod. pen.) e vizio di motivazione con riferimento alla conferma della responsabilità per la tentata rapina risalente al 2008: si deduceva che non sarebbe stato considerato che la teste [OSCURATO:PERSONA], all'epoca dei fatti, aveva 55 anni, sicché poiché nel corso dei dialoghi intercettati si faceva riferimento ad una "ragazza", il riferimento non poteva essere alla Gufler; il dato sarebbe decisivo per la valutazione della capacità dimostrativa delle intercettazioni. 3. Il ricorso non supera la soglia di ammissibilità. Tutti i motivi si risolvono, infatti, nella richiesta di rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove, attività non compresa nel perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Le sollecitazioni difensive, peraltro, si configurano come meramente reiterative rispetto a quelle proposte con la prima impugnazione e non si confrontano con l'apparato argomentativo predisposto dalla Corte, che, invece, si profila esaustivo e privo di fratture logiche, sicché si sottrae ad ogni censura in questa sede. Tutte le aree tematiche indicate dal ricorrente sono state oggetto di approfondita trattazione. Segnatamente la Corte d'appello (a) ha esaminato la questione della attendibilità dell'offesa, offrendo una esaustiva e approfondita motivazione circa il fatto che il disturbo della personalità vantato non influisse sulla credibilità dei contenuti accusatori riversati nel processo; (b) con riguardo alla indicazione della altezza degli autori della rapina riteneva che la teste [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito solo un'indicazione approssimativa, ontologicamente incerta, perché basata su una percezione occasionale e non fondata su una pregressa conoscenza; (c) con riguardo all'appellativo "ragazza" ragazza rivolto a [OSCURATO:PERSONA], riteneva che il termine, nel linguaggio corrente, fosse genericamente utilizzato per indicare persone di sesso femminile, a prescindere dall'età (pagg. 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata). Come anticipato la motivazione è persuasiva e coerente con le emergenze procedimentali, nonché priva di vizi logici, sicché si sottrae ad ogni censura in questa sede. 4.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorn