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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01810/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 04/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 05/07/2018, con cui Andrea ' [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, quale componente del CdA della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita in Milano il 18/05/2006, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 1, 219, comma 1 e 2 n. 1, 223, comma 1, legge fallimentare, con la recidiva reiterata, specifica.

2. In data 06/03/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo nove motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla motivazione per relationem della sentenza impugnata, che non ha in alcun modo considerato l'annullamento„ da parte della Corte di cassazione, con sentenza n. 1878 del 2013, della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 708 del 2013, con conseguente violazione del giudicato esterno;

2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al ruolo del ricorrente, che si era limitato a reperire un socio finanziatore per l'aumento di capitale ed un istituto di credito per la fideiussione funzionale al finanziamento pubblico del piano industriale, in una fase in cui la società non era affatto in decozione, senza considerare la successione di tre diversi CdA ed altrettanti collegi sindacali dopo le dimissioni dell'imputato, nonché la circostanza che il predetto non aveva mai esercitato la delega ad operare su uno dei conti correnti societari, come emerso dal compendio testimoniale; 2.3 esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, ai sensi dell'art. 606, lett. a), cod. proc. pen., in riferimento ad una potestà di critica non consentita in sede giurisdizionale, per avere il primo giudice attribuito al ricorrente la qualifica dispregiativa di "faccendiere", attribuzione diffamatoria non consentita in sede di motivazione, questione oggetto di gravame sui cui la Corte di merito non ha offerto adeguata motivazione; 2.4 mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata valutato adeguatamente le consulenze in atti del dott. [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA], considerato, altresì, che la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato solo alcuni dei beni strumentali, senza accertare che si trattasse dei beni acquistati con l'investimento contestato; né è stato considerato che dopo le dimissioni del ricorrente sono stati in carica altri tre CdA ed altri amministratori delegati, con la conseguente possibilità che i beni fossero stati sottratti in tale successivo arco temporale; ciò a fronte di una superficiale valutazione delle predette consulenze dei dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], testimone non assistito;2.5 mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere considerato teste assistito ai sensi dell'art. 197- bis cod. proc. pen., in quanto egli aveva definito la sua posizione processuale, relativa a fattispecie in concorso con gli altri coimputati, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile, per cui avrebbe dovuto essere considerato teste a tutti gli effetti; in tale veste, pertanto, avrebbero dovuto essere valutate le dichiarazioni, con cui egli aveva delimitato entro un ambito del tutto privo di poteri decisori il ruolo del [OSCURATO:PERSONA]; 2.6 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., in relazione alla confusa ricostruzione operata dalla sentenza in riferimento ai contratti di acquisto dei beni sociali, atteso che la mancata individuazione dell'identità dei sottoscritton di tali contratti, in assenza di contenzioso civile sul punto, non ne determina affatto la nullità, né può rilevare ai fini della loro attribuibilità al ricorrente; né si comprende l'affermazione di falsità, da parte della Corte territoriale, delle perizie dei dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza contare la mancanza di poteri gestionali o decisionali da parte del ricorrente; così come non è stata considerata la circostanza che la doppia contabilizzazione di alcuni acquisti era stata determinata dall'incertezza circa l'applicabilità o meno dell'Iva; 2.7 mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'operazione di svalutazione della [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo stata presa in considerazione l'ipotesi alternativa che tale operazione fosse una necessaria copertura della perdita di esercizio dell'anno 2001, a mezzo versamento di un contributo, da parte della società fallita, a coperture delle perdite di pari importo registrate a patrimonio netto della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo corretta applicazione di principi contabili; quanto all'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla successiva, asserita svendita della stessa, a parte l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto, ciò implica un indebito sindacato delle scelte imprenditoriali da parte del giudice penale, senza considerare l'incongruità della motivazione offerta dalla Corte territoriale che, rispetto alla contestazione di svendita della società, ne ha valorizzato l'acquisto sproporzionato; 2.8 violazione dl legge, in riferimento agli artt. 2 e 8 d.

Igs. 74/2000, 216, 219, 223 legge fallimentare, 1414 e segg. cod. civ., e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e d), cod. proc. pen., in quanto non solo il reperimento di un socio finanziatore rientra nell'attività di brokeraggio finanziario, attività che ha un costo, ma soprattutto non si comprende come possano essere state ritenute inesistenti dette prestazioni, non essendo mai . stata formulata alcuna imputazione al riguardo, né essendo stato mai svolto alcun accertamento; in relazione alla fideiussione, inoltre, la stessa era stata pagata dalla Cofinance ed il costo era stato poi restituito alla detta società, di cui il ricorrente era legale rappresentante, non essendo stata affatto provata la circostanza che la somma fosse stata da lui incassata; né al ricorrente è riferibile la [OSCURATO:PERSONA]., a cui era stata bonificata altra somma di denaro, in assenza di ogni prova sul punto; 2.9 violazione di legge, in relazione agli aitt. 99, 162-ter, 167 cod. pen., 47 legge 354/1975, ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., posto che il ricorrente annovera un solo precedente per bancarotta, coperto dall'indulto di cui al d.p.r. n. 394 del 1990 e dall'amnistia di cui alla legge n. 75 del 1990, non essendo passate in giudicato altre condanne nei suoi confronti alla data del primo giudizio,, anche alla luce dei principi illustrati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 20808 del 2009. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

Va premesso che la modalità argomentativa del ricorso si fonda sulla critica di singoli, specifici passaggi motivazionali, testualmente riprodotti nell'atto di impugnazione, secondo una tecnica già seguita nella formulazione dei motivi di appello e che, in realtà, appare improntata ad una intrinseca frammentarietà, scevra, pertanto, dal raffronto critico con la complessiva motivazione della sentenza impugnata.

A prescindere da tale connotazione circa l'impostazione di fondo del ricorso - già di per sé rilevante sotto il profilo dell'inammissibilità - va osservato che la sentenza della Corte di merito offre una adeguata e coerente ricostruzione della vicenda processuale, anche in relazione alla responsabilità del ricorrente, il cui ruolo viene analizzato non tanto e non solo come componente del CdA - e, quindi, sotto il profilo dell'omesso controllo -, quanto come soggetto attivamente coinvolto nella complessiva vicenda truffaldina.

Il ricorrente risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nella qualità di componente del CdA dal 10/10/2001 al 04/09/2003 (la sentenza di primo grado rileva, infatti, che la data del 14/01/2003, contenuta nel capo di imputazione, costituisce un refuso); inoltre, la Cofinance & Co., finanziaria amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], era stata socia di maggioranza della società fallita fino al 29/11/2001, nonché, fino al fallimento, socia di minoranza.

La società fallita era stata operativa solo nel 1997, poi non aveva svolto più nessuna attività; nel 2001 la detta società all'epoca denominata [OSCURATO:SOCIETA] nel cui CdA sedeva il ricorrente, otteneva un credito di concessione provvisoria di un finanziamento pubblico, ai sensi della legge 488 del 1992; tale finanziamento costituiva la prima di tre tranches annuali di oltre 6 milioni di euro ciascuna, funzionali al finanziamento di un piano industriale per investimenti nel settore del pacchetto [OSCURATO:PERSONA] e dell'assemblaggio di terminali bidirezionali e totem informatici per le forze dell'ordine nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (CZ).

Allo scopo di ottenere il finanziamento, la società fallita deliberava un aumento di capitale di 18 milioni di euro, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] AG, con immediato versamento della metà, soddisfacendo le condizioni per l'erogazione del primo contributo, regolarmente accreditato; quindi, veniva stipulata una fideiussione con la Finworld di Roma in favore del Ministero delle Attività produttive.

In relazione a detta vicenda l'amministratore p.t. della società, [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p., dichiarato prescritto in appello.

Quanto agli importi incamerati dalla società (aumento di capitale e prima tranche di finanziamento), gli stessi erano stati impiegati in acquisto di software, marchi e partecipazioni, individuate dai giudici di merito come altrettante operazioni di spoliazione; inoltre, l'esercizio al [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiudeva in perdita, e le immobilizzazioni immateriali, ossia i marchi ed i software, non erano stati oggetto di ammortamento, nonostante la rapida obsolescenza tecnologica dei beni stessi.

In particolare, le sentenze di merito hanno ricordato come fosse emerso che i 6 milioni di euro, versati a titolo di aumento cli capitale dalla [OSCURATO:PERSONA] AG, società con sede in [OSCURATO:PERSONA], corrispondessero ad operazioni di acquisto di software in favore di società aventi la stessa sede, per cui le somme erogate a titolo di aumento di capitale erano contestualmente rientrate in Svizzera; inoltre, era stato acquisito, nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, un prospetto riepilogativo delle somme, pari ad oltre 600.000,00 euro, erogate dalla fallita a società facenti capo all'imputato.

Ne discende che il ruolo ascritto dai giudici di merito al [OSCURATO:PERSONA] è - al di là della carica di consigliere del CdA della società fallita, individuato nel capo di imputazione - quello di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ruolo individuato chiaramente anche dalla sentenza di primo grado, in particolare dallo sviluppo argomentativo illustrato alla pag.

22. Incidentalmente occorre rilevare che, sotto tale profilo, la difesa non ha eccepito alcunché, né in sede di gravame né in sede di ricorso per cassazione, in riferimento ad una eventuale violazione del principio di corrispondenza tra il fatto contestato con il capo di imputazione e quello ritenuto in sentenza.In ogni caso, il ruolo di amministratore di ratto delineato in capo al ricorrente emerge dal tessuto motivazionale di entrambe le sentenze di merito che, sul punto, costituiscono una "doppia conforme", non essendo in alcun modo revocabile in dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto adeguatamente difendersi nel corso di entrambi i gradi di merito, essendo stato il predetto ruolo specificamente individuato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come sancito dalla sentenza di primo grado.

Passando all'esame specifico dei motivi di ricorso, va osservato quanto segue: 1.11 primo motivo è manifestamente infondato: la motivazione per relationem della sentenza impugnata appare assoliutamente esaustiva, quanto alla ricostruzione della vicenda ed alla valutazione delle prove, risultando, quindi, del tutto coerente con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sul tema (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone ed altri, Rv. 261248; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007, dep. 28/01/2008, Benincasa, Rv. 238674).

Peraltro, nel motivo di ricorso viene impropriamente richiamato il principio del "giudicato formale esterno", posto che la sentenza della Cassazione, Sezione Quinta, n. 32050 del 11/06/2014, relativa ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti dei predetti dalla Corte di Appello di Milano, n. 708 del 03/02/2012; ne discende che, avendo la difesa del tutto tralasciato di fornire ogni ulteriore ragguaglio circa l'esito del giudizio di rinvio, non si comprende neanche a quale giudicato ci si riferisca.

2. Quanto al secondo motivo, va rilevato che vengono reiterate le argomentazioni già poste a fondamento del gravame, a cui la sentenza impugnata ha fornito ampia ed articolata risposta alle pagg. 6 e segg.

In particolare, è stato ricordato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato il 10% delle quote societarie della fallita - all'epoca denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - nell'ottobre 2001 e che, contestualmente, ne era stato aumentato il capitale sociale mediante sottoscrizione da parte della Cofinance & Co., il cui legale rappresentante era l'imputato; in tal modo questi gestiva il 89,67% della partecipazione nella società poi fallita.

Nel novembre 2001 era intervenuto un ulteriore aumento di capitale, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] AG, società fiduciaria con sede in [OSCURATO:PERSONA], la quale nel dicembre 2002 aveva ceduto la propria partecipazione ad [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., controllante della fallita.

Quindi, la sentenza impugnata ha evidenziato come il ricorrente fosse stato, formalmente, dapprima socio di maggioranza e, quindi, di minoranza, ma avesse continuato a detenere una partecipazione di maggioranza nella società fallita attraverso la Cofinance & Co. sino al fallimento.Sotto tale aspetto le circostanze evidenziate dalla difesa sono state considerate dalla Corte di merito come del tutto irrilevanti, a fronte delle ulteriori emergenze poste a base della motivazione, con cui la difesa non si confronta affatto, a cominciare dal controllo che l'imputato aveva della società fallita attraverso la Cofinance & Co. Ed, infatti, la sentenza impugnata ha ricordato come le più importanti operazioni fossero state realizzate proprio nel periodo in cui l'imputato era stato componente del CdA della società fallita e socio della stessa, con particolare riferimento all'aumento di capitale ed al rilascio di fideiussione, operazioni funzionali alla concessione provvisoria del finanziamento pubblico, ai sensi della legge 448/1992, che avevano consentito la deliberazione degli acquisti in cui si sono concretate le condotte distrattive.

3. Con il terzo motivo di ricorso si invoca il vizio di cui all'art. 606, lett. a), cod. proc. pen., in riferimento all'uso del termine "faccendiere" attribuita al ricorrente dalla sentenza di primo grado, peraltro esclusivamente in riferimento alla determinazione della pena.

Le argomentazioni difensive non evidenziano affatto come la valutazione delle prove, da parte dei giudici di merito, sia stata condizionata da qualsivoglia pregiudizio, in relazione al quale, in ogni caso, altri sarebbero stati gli strumenti processuali da attivare (basti pensare alla ricusazione), non potendosi certamente fondare sull'isolato utilizzo di un termine - in ogni caso di uso comune nel linguaggio - il vizio dedotto, che non appare affatto compatibile, posto che l'art. 606, lett. a), cod. proc. pen. - norma di scarsissima applicazione - riguarda l'eccesso di potere giurisdizionale, che si verifica allorquando il provvedimento giurisdizionale si risolva nell'esercizio di una potestà riservata dalla legge agli organi legislativi ad un organo amministrativo.

In concreto la norma è stata chiamata in causa dalla giurisprudenza di legittimità unicamente nel caso della rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione da parte del Ministro della Giustizia, prevista dall'art.

VII della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (ratificata in Italia con legge 30/11/1955 n. 1335), che disciplina lo statuto della forze armate degli Stati membri della NATO, norma che individua i casi di giurisdizione esclusiva e di giurisdizione concorrente tra Stato di origine e quello di soggiorno (Sez. 5, n. 4640 del 09/07/1998, dep. 15/01/1999, P.G. in proc.

Drummond, Rv. 212158).

4. Del tutto versato in fatto risulta il quarto motivo di ricorso, teso ad evidenziare l'alternativa ricostruzione della vicenda delineata dalle consulenze di parte, preferibile a quella descritta dalla perizia disposta d'ufficio e condivisa dai giudici di merito.

In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuta a distanza di tempo dagli acquisti, abbia, ciò nondimeno, ancorato il valore minimo dei sistemi acquisiti ad una loro intrinseca inconsistenza, e non certamente alla loro obsolescenza, tenuto conto della relazione del curatore fallimentare sul punto e della circostanza che i Valori assunti per il pagamento erano stati stimati dal perito incaricato dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA] in assenza di verifiche.

Il perito ha valutato in euro 96.525,00 il valore dei beni, marchi, software acquistati, per i quali, invece, l'esborso era stato pari a complessivi euro 6.549.371,00; sul punto, la sentenza impugnata ha ricordato come il Collegio sindacale non avesse effettuato alcun rilievo proprio perché aveva operato in riferimento ad una valutazione - quella disposta dalla controllante - del tutto inattendibile.

Inoltre, va osservato come la deduzione difensiva sia generica anche sotto l'aspetto dell'autosufficienza, non essendo state allegate al ricorso né la perizia di ufficio né le consulenze di parte, né, tantomeno, le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito come il progetto Armsat avesse natura truffaldina.

Sul punto, come detto in precedenza, va rilevato che la difesa omette di confrontarsi con la circostanza che, in relazione alla vicenda relativa alla realizzazione del progetto indicato, l'amministratore p.t. della società, [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p., e che detta fattispecie sia stata dichiarata prescritta in appello, senza alcun ribaltamento della decisione di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

La stessa difesa, poi, non sembra confrontarsi con il passaggio motivazionale con cui la Corte territoriale ha rilevato che anche l'appello sul punto era contraddittorio, in quanto, da un lato, non era stato affatto dimostrato che il progetto fosse stato effettivamente realizzato da altre società ed in uso all'Arma dei Carabinieri e, dall'altra, in ogni caso, si finiva per ammettere che il progetto stesso non avrebbe potuto essere realizzato a [OSCURATO:PERSONA], in tal modo affermandone il vizio genetico. 5.

Del tutto generico risulta il quinto motivo di ricorso, incentrato sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], al cui contenuto la difesa si riferisce senza aver adempiuto all'onere di allegarle o di riprodurle in ricorso. - Per quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] era originariamente coimputato nella fattispec:ie di bancarotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], e la sua posizione processuale è stata separatamente definita.

Quindi, si deve ritenere che la sentenza di patteggiamento menzionata nel motivo di ricorso - non avendo sul punto la difesa fornito ulteriori delucidazioni - abbia ad oggetto la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] era originariamente coimputato con il [OSCURATO:PERSONA].Su tale aspetto va ricordato che "L'imputato in procedimento connesso a norma dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. o di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis cod. proc. pen. senza che sia necessario procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen. se la sua posizione è stata definita con decisione divenuta irrevocabile (nella specie, sentenza di patteggiamento) ed egli ha già reso in precedenza dichiarazioni sulla responsabilità di altri." (Sez. 6, n. 17133 del 11/04/2013, Falsone, Rv. 255138); inoltre, "Le dichiarazioni rese in dibattimento da imputato in procedimento connesso o collegato, definito con sentenza di patteggiamento, sono utilizzabill nei confronti di terzi, anche se non precedute dall'avvertimento previsto dall'art. 64 cod. proc. pen., in quanto l'esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva, una volta che il procedimento nei suoi confronti si sia concluso irrevocabilmente." (Sez. 6, n. 5781 del 06/11/2006, dep. 12/02/2007, Simonetti ed altri, Rv. 235709).

Come rilevato dalla motivazione delle pronunce citate, il caso del coimputato che, a seguito di separazione del procedimento, abbia assunto la veste di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, lett. a) - in quanto concorrente nella commissione reato, come nel caso in esame - è incompatibile con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen., mentre può essere sentito come testimone assistito solamente quando il procedimento nei suoi confronti sia stato definito con una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento, ovvero abbia visto il proprio procedimento archiviato (Sez.

U, n. 12067 del 17/12/20(19, dep. 29/03/2010, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 246376).

In queste ipotesi, infatti, all'imputato in un procedimento connesso o collegato deve essere riconosciuta una piena capacità di testimoniare a prescindere da ogni considerazione sulle eventuali dichiarazioni rese durante le indagini o sul fatto che non abbia ricevuto gli avvertimenti, in quanto l'esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva una volta che il suo procedimento si sia concluso irrevocabilmente, con la conseguenza che la garanzia di cui all'art.64 cod. proc. pen. rimane priva di concreta funzione.

Tanto premesso, non si comprende in che termini sia stata articolata la doglianza posta a fondamento del motivo di ricorso in esame, atteso che la Corte territoriale, come visto, ha fatto menzione del teste [OSCURATO:PERSONA] solo nell'inciso in cui ha rilevato come la vicenda dell'impianto Armsat sarebbe stata di natura truffaldina sin dall'inizio, nonostante le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], soggetto che •non era stato del tutto estraneo alla vicenda, in quanto indagato per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. unitamente al [OSCURATO:PERSONA].

Ne discende che la difesa avrebbe dovuto quanto meno documentare l'esito processuale di tale vicenda in relazione al [OSCURATO:PERSONA], aspetto che è rimasto del tutto vago; senza considerare come, anche a prescindere da tale circostanza, l'accertamento circa la natura truffaldina dell'operazione risulta consacrata dalla condanna in primo grado dell'amministratore p.t. della società, [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p., reato dichiarato prescritto in appello, senza alcun ribaltamento della decisione di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come già osservato.

Pertanto il motivo di ricorso appare del tutto generico, non comprendendosi in che termini la versione del [OSCURATO:PERSONA] - riferita alla fattispecie di cui all'art. 640 bis cod. pen. - sarebbe stata determinante in riferimento alla valutazione del ruolo del ricorrente circa la vicenda di bancarotta fraudolenta.

6. Anche il sesto ed il settimo motivo di ricorso appaiono evidentemente versati in fatto, proponendo una alternativa ricostruzione della vicenda relativa alla doppia contabilizzazione di beni ed all'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]., oltre ad evocare in maniera del tutto generica il normale esercizio dell'attività imprenditoriale ed il relativo rischio di impresa in riferimento all'operazione [OSCURATO:SOCIETA].

La sentenza impugnata ha dato rilievo alla circostanza della doppia contabilizzazione a livello descrittivo, sostanzialmente fondando la motivazione sulla circostanza che l'acquisto di tali beni era fondato su stime del tutto false e che gli stessi erano privi di ogni valore strategico, come già in precedenza indicato. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., infatti, risulta acquistata in un'epoca in cui era amministrata dagli stessi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti nella società fallita; la svalutazione della Blusat per euro 516.457,00, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stata necessaria a copertura della perdita di esercizio del 2001 della società fallita - all'epoca [OSCURATO:SOCIETA]. - con il versamento di pari importo di un contributo registrato nel bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. a patrimonio netto e registrato nel bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. nel conto economico.

Del tutto generico risulta il richiamo alle norme del codice civile in tema di riduzione del capitale sociale, non solo in quanto la difesa non ha neanche chiarito sulla scorta di quale documentazione si basi detta ricostruzione, risultando, all'evidenza, del tutto insufficiente il richiamo alla nota integrativa che il curatore "dovrebbe aver allegato agli atti", secondo una formulazione dubitativa del motivo di ricorso che si traduce in una assoluta genericità dello stesso.

Quanto alla [OSCURATO:SOCIETA] - relativamente alla quale la sentenza impugnata àncora la condotta delittuosa alla nota integrativa al bilancio, da cui risulta come la partecipazione fosse stata al costo di acquisto nonostante la corrispondente frazione di patrimonio netto fosse inferiore, e come la successiva rivendita avesse garantito una plusvalenza a vantaggio della controllante - irrilevantet appare la circostanza che l'operazione era avvenuta quando l'imputato non era più componente del CdA, atteso che egli, in ogni caso, come già evidenziato, aveva continuato a detenere una partecipazione di maggioranza nella società fallita, attraverso la Cofinance & Co., sino al fallimento.

7. Del tutto generiche appaiono le argomentazioni poste a fondamento dell'ottavo motivo di ricorso, oltre che prive di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

La difesa si limita a ricordare che per l'attività di brokeraggio finanziario, volta al reperimento di un socio finanziatore, l'imputato avrebbe dovuto percepire un compenso, dimenticando che, a fronte di tale attività, avrebbe dovuto essere esibita adeguata motivazione, di cui non risulta esservi traccia in atti, né ad essa la difesa fa alcun riferimento. • Peraltro, la sentenza impugnata, proprio su tale aspetto, ha ricordato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse richiamato la fattura per l'acquisizione di [OSCURATO:SOCIETA] in funzione di reperimento di finanziamento, osservando in proposito che per tale voce risultava erogata la somma di euro 249.360,00 in favore della Società Italiana di Consulenze (pag. 9 della motivazione).

Ci si richiama, ancora, in ricorso, alle dichilarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto non viene in alcun modo prodotto a questa Corte; si rappresenta il mancato esercizio dell'azione penale per le corrispondenti violazioni finanziarie, dimenticando come a questa Corte non è attribuito alcun sindacato sulle scelte investigative nella fase delle indagini preliminari; né, infine, si comprende il riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]., in alcun modo collegata al ricorrente, posto che non si rinviene, nella sentenza impugnata, alcun riferimento a detta società che sia rilevante ai fini dello svolgimento argomentativo.

8. Quanto all'ultimo motivo, va evidenziato come dal certificato del casellario in atti risultino le seguenti condanne a carico dell'imputato: 1) decreto penale, esecutivo il 30/10/1993 per emissione di assegni senza provvista, reato successivamente depenalizzato; 2) sentenza della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 13/11/1993 relativa a condanna per evasione di imposte; 3) sentenza della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 04/10/1998 per bancarotta fraudolenta.

Il motivo di ricorso, quindi, non sembra considerare la presenza di due precedenti condanne a carico dell'imputato - anche a voler prescindere dalla fattispecie depenalizzata - per nessuna delle quali risulta richiesto l'indulto.

Peraltro, già la Corte territoriale aveva evidenziato come anche il relativo motivo di gravame fosse stato formulato in termini approssimativi e generici.

Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del motivo che non si confronta adeguatamente con le risultanze processuali.Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano emessa in data 04/11/2019; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore di fiducia dell'imputato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 05/07/2018, con cui Andrea ' [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato a pena di giustizia per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva, quale componente del CdA della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita in Milano il 18/05/2006, ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, comma 1 n. 1, 219, comma 1 e 2 n. 1, 223, comma 1, legge fallimentare, con la recidiva reiterata, specifica. 2. In data 06/03/2020 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo nove motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in riferimento alla motivazione per relationem della sentenza impugnata, che non ha in alcun modo considerato l'annullamento„ da parte della Corte di cassazione, con sentenza n. 1878 del 2013, della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 708 del 2013, con conseguente violazione del giudicato esterno; 2.2. vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., in relazione al ruolo del ricorrente, che si era limitato a reperire un socio finanziatore per l'aumento di capitale ed un istituto di credito per la fideiussione funzionale al finanziamento pubblico del piano industriale, in una fase in cui la società non era affatto in decozione, senza considerare la successione di tre diversi CdA ed altrettanti collegi sindacali dopo le dimissioni dell'imputato, nonché la circostanza che il predetto non aveva mai esercitato la delega ad operare su uno dei conti correnti societari, come emerso dal compendio testimoniale; 2.3 esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri, ai sensi dell'art. 606, lett. a), cod. proc. pen., in riferimento ad una potestà di critica non consentita in sede giurisdizionale, per avere il primo giudice attribuito al ricorrente la qualifica dispregiativa di "faccendiere", attribuzione diffamatoria non consentita in sede di motivazione, questione oggetto di gravame sui cui la Corte di merito non ha offerto adeguata motivazione; 2.4 mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., non avendo la sentenza impugnata valutato adeguatamente le consulenze in atti del dott. [OSCURATO:PERSONA] e del dott. [OSCURATO:PERSONA], considerato, altresì, che la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA] aveva considerato solo alcuni dei beni strumentali, senza accertare che si trattasse dei beni acquistati con l'investimento contestato; né è stato considerato che dopo le dimissioni del ricorrente sono stati in carica altri tre CdA ed altri amministratori delegati, con la conseguente possibilità che i beni fossero stati sottratti in tale successivo arco temporale; ciò a fronte di una superficiale valutazione delle predette consulenze dei dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e del teste [OSCURATO:PERSONA], testimone non assistito;2.5 mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in relazione alla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che non poteva essere considerato teste assistito ai sensi dell'art. 197- bis cod. proc. pen., in quanto egli aveva definito la sua posizione processuale, relativa a fattispecie in concorso con gli altri coimputati, con sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile, per cui avrebbe dovuto essere considerato teste a tutti gli effetti; in tale veste, pertanto, avrebbero dovuto essere valutate le dichiarazioni, con cui egli aveva delimitato entro un ambito del tutto privo di poteri decisori il ruolo del [OSCURATO:PERSONA]; 2.6 mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., in relazione alla confusa ricostruzione operata dalla sentenza in riferimento ai contratti di acquisto dei beni sociali, atteso che la mancata individuazione dell'identità dei sottoscritton di tali contratti, in assenza di contenzioso civile sul punto, non ne determina affatto la nullità, né può rilevare ai fini della loro attribuibilità al ricorrente; né si comprende l'affermazione di falsità, da parte della Corte territoriale, delle perizie dei dott. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], senza contare la mancanza di poteri gestionali o decisionali da parte del ricorrente; così come non è stata considerata la circostanza che la doppia contabilizzazione di alcuni acquisti era stata determinata dall'incertezza circa l'applicabilità o meno dell'Iva; 2.7 mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. d) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'operazione di svalutazione della [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo stata presa in considerazione l'ipotesi alternativa che tale operazione fosse una necessaria copertura della perdita di esercizio dell'anno 2001, a mezzo versamento di un contributo, da parte della società fallita, a coperture delle perdite di pari importo registrate a patrimonio netto della [OSCURATO:SOCIETA]., secondo corretta applicazione di principi contabili; quanto all'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]. ed alla successiva, asserita svendita della stessa, a parte l'estraneità del [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto, ciò implica un indebito sindacato delle scelte imprenditoriali da parte del giudice penale, senza considerare l'incongruità della motivazione offerta dalla Corte territoriale che, rispetto alla contestazione di svendita della società, ne ha valorizzato l'acquisto sproporzionato; 2.8 violazione dl legge, in riferimento agli artt. 2 e 8 d. Igs. 74/2000, 216, 219, 223 legge fallimentare, 1414 e segg. cod. civ., e mancata assunzione di una prova decisiva, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e d), cod. proc. pen., in quanto non solo il reperimento di un socio finanziatore rientra nell'attività di brokeraggio finanziario, attività che ha un costo, ma soprattutto non si comprende come possano essere state ritenute inesistenti dette prestazioni, non essendo mai . stata formulata alcuna imputazione al riguardo, né essendo stato mai svolto alcun accertamento; in relazione alla fideiussione, inoltre, la stessa era stata pagata dalla Cofinance ed il costo era stato poi restituito alla detta società, di cui il ricorrente era legale rappresentante, non essendo stata affatto provata la circostanza che la somma fosse stata da lui incassata; né al ricorrente è riferibile la [OSCURATO:PERSONA]., a cui era stata bonificata altra somma di denaro, in assenza di ogni prova sul punto; 2.9 violazione di legge, in relazione agli aitt. 99, 162-ter, 167 cod. pen., 47 legge 354/1975, ed inosservanza di norme processuali sancite a pena di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità, decadenza, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., posto che il ricorrente annovera un solo precedente per bancarotta, coperto dall'indulto di cui al d.p.r. n. 394 del 1990 e dall'amnistia di cui alla legge n. 75 del 1990, non essendo passate in giudicato altre condanne nei suoi confronti alla data del primo giudizio,, anche alla luce dei principi illustrati dalle Sezioni unite con la sentenza n. 20808 del 2009. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. Va premesso che la modalità argomentativa del ricorso si fonda sulla critica di singoli, specifici passaggi motivazionali, testualmente riprodotti nell'atto di impugnazione, secondo una tecnica già seguita nella formulazione dei motivi di appello e che, in realtà, appare improntata ad una intrinseca frammentarietà, scevra, pertanto, dal raffronto critico con la complessiva motivazione della sentenza impugnata. A prescindere da tale connotazione circa l'impostazione di fondo del ricorso - già di per sé rilevante sotto il profilo dell'inammissibilità - va osservato che la sentenza della Corte di merito offre una adeguata e coerente ricostruzione della vicenda processuale, anche in relazione alla responsabilità del ricorrente, il cui ruolo viene analizzato non tanto e non solo come componente del CdA - e, quindi, sotto il profilo dell'omesso controllo -, quanto come soggetto attivamente coinvolto nella complessiva vicenda truffaldina. Il ricorrente risponde del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione nella qualità di componente del CdA dal 10/10/2001 al 04/09/2003 (la sentenza di primo grado rileva, infatti, che la data del 14/01/2003, contenuta nel capo di imputazione, costituisce un refuso); inoltre, la Cofinance & Co., finanziaria amministrata dal [OSCURATO:PERSONA], era stata socia di maggioranza della società fallita fino al 29/11/2001, nonché, fino al fallimento, socia di minoranza. La società fallita era stata operativa solo nel 1997, poi non aveva svolto più nessuna attività; nel 2001 la detta società all'epoca denominata [OSCURATO:SOCIETA] nel cui CdA sedeva il ricorrente, otteneva un credito di concessione provvisoria di un finanziamento pubblico, ai sensi della legge 488 del 1992; tale finanziamento costituiva la prima di tre tranches annuali di oltre 6 milioni di euro ciascuna, funzionali al finanziamento di un piano industriale per investimenti nel settore del pacchetto [OSCURATO:PERSONA] e dell'assemblaggio di terminali bidirezionali e totem informatici per le forze dell'ordine nel comune di [OSCURATO:PERSONA] (CZ). Allo scopo di ottenere il finanziamento, la società fallita deliberava un aumento di capitale di 18 milioni di euro, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] AG, con immediato versamento della metà, soddisfacendo le condizioni per l'erogazione del primo contributo, regolarmente accreditato; quindi, veniva stipulata una fideiussione con la Finworld di Roma in favore del Ministero delle Attività produttive. In relazione a detta vicenda l'amministratore p.t. della società, [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p., dichiarato prescritto in appello. Quanto agli importi incamerati dalla società (aumento di capitale e prima tranche di finanziamento), gli stessi erano stati impiegati in acquisto di software, marchi e partecipazioni, individuate dai giudici di merito come altrettante operazioni di spoliazione; inoltre, l'esercizio al [OSCURATO:DATA_NASCITA] chiudeva in perdita, e le immobilizzazioni immateriali, ossia i marchi ed i software, non erano stati oggetto di ammortamento, nonostante la rapida obsolescenza tecnologica dei beni stessi. In particolare, le sentenze di merito hanno ricordato come fosse emerso che i 6 milioni di euro, versati a titolo di aumento cli capitale dalla [OSCURATO:PERSONA] AG, società con sede in [OSCURATO:PERSONA], corrispondessero ad operazioni di acquisto di software in favore di società aventi la stessa sede, per cui le somme erogate a titolo di aumento di capitale erano contestualmente rientrate in Svizzera; inoltre, era stato acquisito, nel corso dell'istruttoria dibattimentale di primo grado, un prospetto riepilogativo delle somme, pari ad oltre 600.000,00 euro, erogate dalla fallita a società facenti capo all'imputato. Ne discende che il ruolo ascritto dai giudici di merito al [OSCURATO:PERSONA] è - al di là della carica di consigliere del CdA della società fallita, individuato nel capo di imputazione - quello di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ruolo individuato chiaramente anche dalla sentenza di primo grado, in particolare dallo sviluppo argomentativo illustrato alla pag. 22. Incidentalmente occorre rilevare che, sotto tale profilo, la difesa non ha eccepito alcunché, né in sede di gravame né in sede di ricorso per cassazione, in riferimento ad una eventuale violazione del principio di corrispondenza tra il fatto contestato con il capo di imputazione e quello ritenuto in sentenza.In ogni caso, il ruolo di amministratore di ratto delineato in capo al ricorrente emerge dal tessuto motivazionale di entrambe le sentenze di merito che, sul punto, costituiscono una "doppia conforme", non essendo in alcun modo revocabile in dubbio che il [OSCURATO:PERSONA] abbia potuto adeguatamente difendersi nel corso di entrambi i gradi di merito, essendo stato il predetto ruolo specificamente individuato nel corso dell'istruttoria dibattimentale, come sancito dalla sentenza di primo grado. Passando all'esame specifico dei motivi di ricorso, va osservato quanto segue: 1.11 primo motivo è manifestamente infondato: la motivazione per relationem della sentenza impugnata appare assoliutamente esaustiva, quanto alla ricostruzione della vicenda ed alla valutazione delle prove, risultando, quindi, del tutto coerente con i principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità sul tema (Sez. 2, n. 55199 del 29/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274252; Sez. 6, n. 48428 del 08/10/2014, Barone ed altri, Rv. 261248; Sez. 4, n. 4181 del 14/11/2007, dep. 28/01/2008, Benincasa, Rv. 238674). Peraltro, nel motivo di ricorso viene impropriamente richiamato il principio del "giudicato formale esterno", posto che la sentenza della Cassazione, Sezione Quinta, n. 32050 del 11/06/2014, relativa ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti dei predetti dalla Corte di Appello di Milano, n. 708 del 03/02/2012; ne discende che, avendo la difesa del tutto tralasciato di fornire ogni ulteriore ragguaglio circa l'esito del giudizio di rinvio, non si comprende neanche a quale giudicato ci si riferisca. 2. Quanto al secondo motivo, va rilevato che vengono reiterate le argomentazioni già poste a fondamento del gravame, a cui la sentenza impugnata ha fornito ampia ed articolata risposta alle pagg. 6 e segg. In particolare, è stato ricordato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse acquistato il 10% delle quote societarie della fallita - all'epoca denominata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - nell'ottobre 2001 e che, contestualmente, ne era stato aumentato il capitale sociale mediante sottoscrizione da parte della Cofinance & Co., il cui legale rappresentante era l'imputato; in tal modo questi gestiva il 89,67% della partecipazione nella società poi fallita. Nel novembre 2001 era intervenuto un ulteriore aumento di capitale, sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] AG, società fiduciaria con sede in [OSCURATO:PERSONA], la quale nel dicembre 2002 aveva ceduto la propria partecipazione ad [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., controllante della fallita. Quindi, la sentenza impugnata ha evidenziato come il ricorrente fosse stato, formalmente, dapprima socio di maggioranza e, quindi, di minoranza, ma avesse continuato a detenere una partecipazione di maggioranza nella società fallita attraverso la Cofinance & Co. sino al fallimento.Sotto tale aspetto le circostanze evidenziate dalla difesa sono state considerate dalla Corte di merito come del tutto irrilevanti, a fronte delle ulteriori emergenze poste a base della motivazione, con cui la difesa non si confronta affatto, a cominciare dal controllo che l'imputato aveva della società fallita attraverso la Cofinance & Co. Ed, infatti, la sentenza impugnata ha ricordato come le più importanti operazioni fossero state realizzate proprio nel periodo in cui l'imputato era stato componente del CdA della società fallita e socio della stessa, con particolare riferimento all'aumento di capitale ed al rilascio di fideiussione, operazioni funzionali alla concessione provvisoria del finanziamento pubblico, ai sensi della legge 448/1992, che avevano consentito la deliberazione degli acquisti in cui si sono concretate le condotte distrattive. 3. Con il terzo motivo di ricorso si invoca il vizio di cui all'art. 606, lett. a), cod. proc. pen., in riferimento all'uso del termine "faccendiere" attribuita al ricorrente dalla sentenza di primo grado, peraltro esclusivamente in riferimento alla determinazione della pena. Le argomentazioni difensive non evidenziano affatto come la valutazione delle prove, da parte dei giudici di merito, sia stata condizionata da qualsivoglia pregiudizio, in relazione al quale, in ogni caso, altri sarebbero stati gli strumenti processuali da attivare (basti pensare alla ricusazione), non potendosi certamente fondare sull'isolato utilizzo di un termine - in ogni caso di uso comune nel linguaggio - il vizio dedotto, che non appare affatto compatibile, posto che l'art. 606, lett. a), cod. proc. pen. - norma di scarsissima applicazione - riguarda l'eccesso di potere giurisdizionale, che si verifica allorquando il provvedimento giurisdizionale si risolva nell'esercizio di una potestà riservata dalla legge agli organi legislativi ad un organo amministrativo. In concreto la norma è stata chiamata in causa dalla giurisprudenza di legittimità unicamente nel caso della rinuncia al diritto di priorità nell'esercizio della giurisdizione da parte del Ministro della Giustizia, prevista dall'art. VII della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (ratificata in Italia con legge 30/11/1955 n. 1335), che disciplina lo statuto della forze armate degli Stati membri della NATO, norma che individua i casi di giurisdizione esclusiva e di giurisdizione concorrente tra Stato di origine e quello di soggiorno (Sez. 5, n. 4640 del 09/07/1998, dep. 15/01/1999, P.G. in proc. Drummond, Rv. 212158). 4. Del tutto versato in fatto risulta il quarto motivo di ricorso, teso ad evidenziare l'alternativa ricostruzione della vicenda delineata dalle consulenze di parte, preferibile a quella descritta dalla perizia disposta d'ufficio e condivisa dai giudici di merito. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato come la perizia del dott. [OSCURATO:PERSONA], intervenuta a distanza di tempo dagli acquisti, abbia, ciò nondimeno, ancorato il valore minimo dei sistemi acquisiti ad una loro intrinseca inconsistenza, e non certamente alla loro obsolescenza, tenuto conto della relazione del curatore fallimentare sul punto e della circostanza che i Valori assunti per il pagamento erano stati stimati dal perito incaricato dalla controllante [OSCURATO:SOCIETA] in assenza di verifiche. Il perito ha valutato in euro 96.525,00 il valore dei beni, marchi, software acquistati, per i quali, invece, l'esborso era stato pari a complessivi euro 6.549.371,00; sul punto, la sentenza impugnata ha ricordato come il Collegio sindacale non avesse effettuato alcun rilievo proprio perché aveva operato in riferimento ad una valutazione - quella disposta dalla controllante - del tutto inattendibile. Inoltre, va osservato come la deduzione difensiva sia generica anche sotto l'aspetto dell'autosufficienza, non essendo state allegate al ricorso né la perizia di ufficio né le consulenze di parte, né, tantomeno, le dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito come il progetto Armsat avesse natura truffaldina. Sul punto, come detto in precedenza, va rilevato che la difesa omette di confrontarsi con la circostanza che, in relazione alla vicenda relativa alla realizzazione del progetto indicato, l'amministratore p.t. della società, [OSCURATO:PERSONA], è stato condannato in primo grado per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p., e che detta fattispecie sia stata dichiarata prescritta in appello, senza alcun ribaltamento della decisione di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. La stessa difesa, poi, non sembra confrontarsi con il passaggio motivazionale con cui la Corte territoriale ha rilevato che anche l'appello sul punto era contraddittorio, in quanto, da un lato, non era stato affatto dimostrato che il progetto fosse stato effettivamente realizzato da altre società ed in uso all'Arma dei Carabinieri e, dall'altra, in ogni caso, si finiva per ammettere che il progetto stesso non avrebbe potuto essere realizzato a [OSCURATO:PERSONA], in tal modo affermandone il vizio genetico. 5. Del tutto generico risulta il quinto motivo di ricorso, incentrato sulle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], al cui contenuto la difesa si riferisce senza aver adempiuto all'onere di allegarle o di riprodurle in ricorso. - Per quanto è dato desumere dalla sentenza impugnata, il [OSCURATO:PERSONA] era originariamente coimputato nella fattispec:ie di bancarotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], e la sua posizione processuale è stata separatamente definita. Quindi, si deve ritenere che la sentenza di patteggiamento menzionata nel motivo di ricorso - non avendo sul punto la difesa fornito ulteriori delucidazioni - abbia ad oggetto la fattispecie di bancarotta fraudolenta per distrazione in cui il [OSCURATO:PERSONA] era originariamente coimputato con il [OSCURATO:PERSONA].Su tale aspetto va ricordato che "L'imputato in procedimento connesso a norma dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. o di un reato collegato ai sensi dell'art. 371, comma secondo, cod. proc. pen. può essere esaminato in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis cod. proc. pen. senza che sia necessario procedere agli avvisi previsti dall'art. 64 cod. proc. pen. se la sua posizione è stata definita con decisione divenuta irrevocabile (nella specie, sentenza di patteggiamento) ed egli ha già reso in precedenza dichiarazioni sulla responsabilità di altri." (Sez. 6, n. 17133 del 11/04/2013, Falsone, Rv. 255138); inoltre, "Le dichiarazioni rese in dibattimento da imputato in procedimento connesso o collegato, definito con sentenza di patteggiamento, sono utilizzabill nei confronti di terzi, anche se non precedute dall'avvertimento previsto dall'art. 64 cod. proc. pen., in quanto l'esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva, una volta che il procedimento nei suoi confronti si sia concluso irrevocabilmente." (Sez. 6, n. 5781 del 06/11/2006, dep. 12/02/2007, Simonetti ed altri, Rv. 235709). Come rilevato dalla motivazione delle pronunce citate, il caso del coimputato che, a seguito di separazione del procedimento, abbia assunto la veste di imputato in procedimento connesso ai sensi dell'art. 12, lett. a) - in quanto concorrente nella commissione reato, come nel caso in esame - è incompatibile con l'ufficio di testimone, ai sensi dell'art. 197 cod. proc. pen., mentre può essere sentito come testimone assistito solamente quando il procedimento nei suoi confronti sia stato definito con una sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di patteggiamento, ovvero abbia visto il proprio procedimento archiviato (Sez. U, n. 12067 del 17/12/20(19, dep. 29/03/2010, [OSCURATO:PERSONA] ed altro, Rv. 246376). In queste ipotesi, infatti, all'imputato in un procedimento connesso o collegato deve essere riconosciuta una piena capacità di testimoniare a prescindere da ogni considerazione sulle eventuali dichiarazioni rese durante le indagini o sul fatto che non abbia ricevuto gli avvertimenti, in quanto l'esigenza di non ledere la sua posizione è recessiva una volta che il suo procedimento si sia concluso irrevocabilmente, con la conseguenza che la garanzia di cui all'art.64 cod. proc. pen. rimane priva di concreta funzione. Tanto premesso, non si comprende in che termini sia stata articolata la doglianza posta a fondamento del motivo di ricorso in esame, atteso che la Corte territoriale, come visto, ha fatto menzione del teste [OSCURATO:PERSONA] solo nell'inciso in cui ha rilevato come la vicenda dell'impianto Armsat sarebbe stata di natura truffaldina sin dall'inizio, nonostante le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], soggetto che •non era stato del tutto estraneo alla vicenda, in quanto indagato per il reato di cui all'art. 640 bis cod. pen. unitamente al [OSCURATO:PERSONA]. Ne discende che la difesa avrebbe dovuto quanto meno documentare l'esito processuale di tale vicenda in relazione al [OSCURATO:PERSONA], aspetto che è rimasto del tutto vago; senza considerare come, anche a prescindere da tale circostanza, l'accertamento circa la natura truffaldina dell'operazione risulta consacrata dalla condanna in primo grado dell'amministratore p.t. della società, [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 640 bis c.p., reato dichiarato prescritto in appello, senza alcun ribaltamento della decisione di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., come già osservato. Pertanto il motivo di ricorso appare del tutto generico, non comprendendosi in che termini la versione del [OSCURATO:PERSONA] - riferita alla fattispecie di cui all'art. 640 bis cod. pen. - sarebbe stata determinante in riferimento alla valutazione del ruolo del ricorrente circa la vicenda di bancarotta fraudolenta. 6. Anche il sesto ed il settimo motivo di ricorso appaiono evidentemente versati in fatto, proponendo una alternativa ricostruzione della vicenda relativa alla doppia contabilizzazione di beni ed all'acquisto della [OSCURATO:SOCIETA]., oltre ad evocare in maniera del tutto generica il normale esercizio dell'attività imprenditoriale ed il relativo rischio di impresa in riferimento all'operazione [OSCURATO:SOCIETA]. La sentenza impugnata ha dato rilievo alla circostanza della doppia contabilizzazione a livello descrittivo, sostanzialmente fondando la motivazione sulla circostanza che l'acquisto di tali beni era fondato su stime del tutto false e che gli stessi erano privi di ogni valore strategico, come già in precedenza indicato. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., infatti, risulta acquistata in un'epoca in cui era amministrata dagli stessi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], coinvolti nella società fallita; la svalutazione della Blusat per euro 516.457,00, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stata necessaria a copertura della perdita di esercizio del 2001 della società fallita - all'epoca [OSCURATO:SOCIETA]. - con il versamento di pari importo di un contributo registrato nel bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. a patrimonio netto e registrato nel bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. nel conto economico. Del tutto generico risulta il richiamo alle norme del codice civile in tema di riduzione del capitale sociale, non solo in quanto la difesa non ha neanche chiarito sulla scorta di quale documentazione si basi detta ricostruzione, risultando, all'evidenza, del tutto insufficiente il richiamo alla nota integrativa che il curatore "dovrebbe aver allegato agli atti", secondo una formulazione dubitativa del motivo di ricorso che si traduce in una assoluta genericità dello stesso. Quanto alla [OSCURATO:SOCIETA] - relativamente alla quale la sentenza impugnata àncora la condotta delittuosa alla nota integrativa al bilancio, da cui risulta come la partecipazione fosse stata al costo di acquisto nonostante la corrispondente frazione di patrimonio netto fosse inferiore, e come la successiva rivendita avesse garantito una plusvalenza a vantaggio della controllante - irrilevantet appare la circostanza che l'operazione era avvenuta quando l'imputato non era più componente del CdA, atteso che egli, in ogni caso, come già evidenziato, aveva continuato a detenere una partecipazione di maggioranza nella società fallita, attraverso la Cofinance & Co., sino al fallimento. 7. Del tutto generiche appaiono le argomentazioni poste a fondamento dell'ottavo motivo di ricorso, oltre che prive di confronto con la motivazione della sentenza impugnata. La difesa si limita a ricordare che per l'attività di brokeraggio finanziario, volta al reperimento di un socio finanziatore, l'imputato avrebbe dovuto percepire un compenso, dimenticando che, a fronte di tale attività, avrebbe dovuto essere esibita adeguata motivazione, di cui non risulta esservi traccia in atti, né ad essa la difesa fa alcun riferimento. • Peraltro, la sentenza impugnata, proprio su tale aspetto, ha ricordato come il [OSCURATO:PERSONA] avesse richiamato la fattura per l'acquisizione di [OSCURATO:SOCIETA] in funzione di reperimento di finanziamento, osservando in proposito che per tale voce risultava erogata la somma di euro 249.360,00 in favore della Società Italiana di Consulenze (pag. 9 della motivazione). Ci si richiama, ancora, in ricorso, alle dichilarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il cui contenuto non viene in alcun modo prodotto a questa Corte; si rappresenta il mancato esercizio dell'azione penale per le corrispondenti violazioni finanziarie, dimenticando come a questa Corte non è attribuito alcun sindacato sulle scelte investigative nella fase delle indagini preliminari; né, infine, si comprende il riferimento alla [OSCURATO:PERSONA]., in alcun modo collegata al ricorrente, posto che non si rinviene, nella sentenza impugnata, alcun riferimento a detta società che sia rilevante ai fini dello svolgimento argomentativo. 8. Quanto all'ultimo motivo, va evidenziato come dal certificato del casellario in atti risultino le seguenti condanne a carico dell'imputato: 1) decreto penale, esecutivo il 30/10/1993 per emissione di assegni senza provvista, reato successivamente depenalizzato; 2) sentenza della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 13/11/1993 relativa a condanna per evasione di imposte; 3) sentenza della Corte di appello di Roma, irrevocabile il 04/10/1998 per bancarotta fraudolenta. Il motivo di ricorso, quindi, non sembra considerare la presenza di due precedenti condanne a carico dell'imputato - anche a voler prescindere dalla fattispecie depenalizzata - per nessuna delle quali risulta richiesto l'indulto. Peraltro, già la Corte territoriale aveva evidenziato come anche il relativo motivo di gravame fosse stato formulato in termini approssimativi e generici. Ne consegue, pertanto, l'inammissibilità del motivo che non si confronta adeguatamente con le risultanze processuali.Dall'inammissibilità del ricorso discende, ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento d
Sentenza Cassazione n. 01810/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris