CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01728/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 5990/21proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliatiex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesidall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] P . Scalone di Montelauro e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché -) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso le sentenze della Corte d’appello di Firenze 11.1.2019 n. 49 e 5 agosto 2020 n. 1528; Oggetto: sentenza non definitiva - riserva di appello - ammissibilità - condizioni udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 novembre 2023dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevantiin questa sede. [OSCURATO:PERSONA] (in data non precisata nel ricorso) convenne dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e gli odierni controricorrenti esponendo che: -) era coltivatore diretto del fondo confinante con quello, adibito a fattoria, appartenente pro indiviso a [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ; -) era quindi titolare del diritto di prelazione; -) gli [OSCURATO:PERSONA] avevano fraudolentemente eluso tale diritto, dapprima simulatamente affittando a [OSCURATO:PERSONA] alcune porzioni del fondo, e quindi vendendo il proprio fondo a [OSCURATO:PERSONA], che in seguito lo aveva frazionatamente venduto con quattro distinti atti, stipulati nell’arco di quattro mesi. In particolare sostenne l’attore che [OSCURATO:PERSONA] aveva eluso il diritto di prelazione a lui spettantecoi seguenti atti: -) vendita del 19.12.2000 a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -) vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -) vendita del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Chiese pertanto che fosse accertato il suo diritto di riscatto dei terreni sopra indicati. 2. Mentre il Tribunale di Livorno, sezione di Cecina,rigettò la domanda, la Corte d’appello di Firenze - adìta da [OSCURATO:PERSONA] – la accolse con sentenza non definitiva11.1.2019 n. 49, ritenendo da un lato che il retraente avesse dimostrato il possesso di tutti i requisiti di legge per l’esercizio del riscatto; e dall’altro che [OSCURATO:PERSONA] non si era mai insediato nei terreni da lui acquistati dagli Adorni-Braccesi e poi rivenduti frazionatamente a terzi, “pur sussistendo un contratto formale di affitto”. Con contestuale ordinanza la causa fu rimessa sul ruolo per procedere all’istruttoria sulla domanda di danno. 2.1. Dopo aver accolto la domanda di riscatto, la Corte d’appello con sentenza definitiva5.8.2020 n. 1528 accolse altresì la domanda di danno proposta dai retrattati nei confronti del loro dante causa ([OSCURATO:PERSONA]). Su questo punto la Corte d’appello ha affermato che: a) la vendita compiuta da [OSCURATO:PERSONA] inspregio del diritto di prelazione di [OSCURATO:PERSONA] era stata compiuta quanto meno con colpa; b) i retrattati avevano perciò diritto al risarcimento non del mero interesse negativo, ma dell’interesse positivo; c) tale danno era pari alla differenza tra il prezzo d’acquisto ad essi versato dal retraente, ed il valore “dei manufatti e degli annessi” da essi realizzati. 4. Le due sentenz e d’appello sono stat e impugnat e per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su tre motivi. Hanno resistito con separati controricorsi: a) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; b) [OSCURATO:PERSONA]. Sono invece rimasti intimati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Tutte le parti costituite (o gruppi di parti) hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito l’inammissibilità per tardività del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la s entenza non definitiva 11.10.2019 n. 49.Deduce che quella sentenza doveva ritenersi definitiva, in quanto esaurì il contenzioso sulla domanda di riscatto. Essa pertanto si sarebbe dovuta impugnare tempestivamente, ed irrilevante fu la dichiarazione di riserva di gravame compiuta dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. L’eccezione è infondata. E’ vero che la sentenza 49/19 della Corte d’appello di Firenze definì il giudizio di riscatto e, con esso, le questioni pendenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], come dichiarato dalla stessa sentenza a p. 17, § 11. Non è men vero, tuttavia, che con la medesima sentenza la Corte d’appello dichiarò di provvedere “non definitivamente pronunciando”(p. 17), né in essa è contenuta una formale statuizione di separazione delle domande. Si tratta, dunque, d’una sentenza che contiene - per usare le parole delle Sezioni Unite di questa Corte - “ elementi di ambiguità” circa la sua esatta qualificazione comesentenza definitiva o non definitiva. In questi casi deve trovare applicazione il principio secondo cui qualora il giudice, con la pronuncia intervenuta su una delle domande cumulativamente proposte, abbia liquidato le spese e disposto per il prosieguo del giudizio in relazione alle altre domande, al contempo qualificando come non definitiva la sentenza emessa, “ in ragione dell'ambiguità derivante dall'irriducibile contrasto tra indici di carattere formale che siffatta qualificazione determina e al fine di non comprimere il pieno esercizio del diritto di impugnazione, deve ritenersi ammissibile l'appello in concreto proposto mediante riserva”(Sez. U- , Sentenza n. 10242 del 19/04/2021, Rv. 661061 - 01) . 2. Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione “dell’art. 1362 c.c.”. Sostiene che tale norma sarebbe stata violata dalla Corte d’appello nella parte in cui questa ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], dopo avere stipulato il contratto di affitto con gli [OSCURATO:PERSONA], non si installò effettivamente sul fondo e non lo coltivò.1.1.Il motivo è manifestamente infondato: lo stabilire infatti se taluno abbia o non abbia coltivato un fondo è questione di fatto, non di interpretazione del contratto, e come tale insindacabile in questa sede. 2. Col secondo motivo il ricorrente, formalmente prospettando il vizio di “omessa motivazione”, censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto dimostrata la circostanza che [OSCURATO:PERSONA] non fu mai coltivatore diretto del fondo da lui frazionato e venduto. 2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile perché deduce il vecchio paradigma dell’art. 360 n. 5 c.p.c. e comunque censura il giudizio di attendibilità dei testimoni e, in genere, la valutazione delle prove, cosa non consentita nemmeno dal nuovo e vigente. Una censura di questo tipo, vigente quel vecchio paradigma,cozzava contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677;Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).Nella vigenza del nuovo ed attuale n. 5 dell’art. 360 c.p.c. i suddetti principi sono ancora più giustificati alla luce dell’esegesi di esso che hanno dato le Sezioni Unite nelle note sentenze nn. 8053 e 8054 del 2014 nell’individuare la nozione di omesso esame circa un fatto decisivo. 3. Col terzo motivo il ricorrente, formalmente prospettando la violazione dell’art. 1479 c.c.,censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha liquidato il danno. Deduce che erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto che l’alienazione dei fondi in violazione del diritto di prelazione fu da lui compiuta “con colpa”, e che di conseguenza erroneamente è stato condannato al risarcimento dell’interesse positivo. 3.1. Il motivo è inammissibile perché censura un accertamento di fatto, quale è lo stabilire se nel caso concreto al momento della vendita [OSCURATO:PERSONA] sapesse o non sapesse che [OSCURATO:PERSONA] vantava un diritto di prelazione. 4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in solido, delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] delle spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camer