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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 22493/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 14304del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Narni, Strada di Sant'Antonio n. 6, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresen- tato e difeso - giusta procura estesa in calce al ricorso - dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

RNLGNN65R28L l17M) ed elettivamente do- miciliata presso lo Studio dello stesso in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 86 (pec: [OSCURATO:EMAIL]).

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona della Presidente pro-tempore della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresen- tata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA] (cf CSLTZN58T67 H501E) ed [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; Fax n. 075-5043625), per delega in calce al controricorso, giusta D.G.R. n. 685/2024 , ed elettivamente domiciliata presso il [OSCURATO:PERSONA]- catura regionale, [OSCURATO:PERSONA], n. 96, C.so Vannucci 30, Perugia (Fax n. 075-5043625).

I difensori dichiarano la propria disponibilità a ricevere le notifiche e le comunicazioni all’indirizzo pec annari- [OSCURATO:EMAIL], tiziana.caselli@avvocatiperu gia - pec.it, [OSCURATO:EMAIL].

Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia per le erogazioni in agricoltura ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dalla Av- vocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO], p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2501 deposi- tata il 9 aprile 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, con la qua- le era stata respinta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], im- prenditore, avverso l’ingiunzione emessa dalla Agenzia per le ero- gazioni in agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]) ai sensi del r.d. n° 639/1910, con la quale gli si intimava la restituzione di euro 73.778,80 per aiuti co- munitari indebitamente percepiti relativi all’anno 2008. 2.- Osservava la Corte che l’impegno di cui al Quadro D della do- manda di aiuto - consistente nel “ mantenere, per un periodo vinco- lativo di 10 (dieci) anni per gli investimenti immobiliari decorrenti dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione degli inve- stimenti, l’utilizzo e l’esercizio funzionale dei medesimi” – era stato disatteso da parte del sovvenuto.

Infatti, da un controllo svolto il 29 gennaio 2011 dal Corpo foresta- le dello Stato era emerso che i lavori di ristrutturazione, dichiarati ultimati dall’imprenditore, erano invece ancora in corso, mentre l’attività agrituristica non era mai stata avviata, come riconosciuto dallo stesso Bonifazi nella memoria difensiva del 15 luglio 2011, prodotta all’Autorità regionale dopo aver ricevuto l’avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca.

La determinazione dirigenziale n° 1212 del 22 febbraio 2012, con la quale era stata disposta la revoca dell’aiuto, era esaustivamente motivata ed era stata espressamente richiamata nell’ingiunzione emessa dall’[OSCURATO:PERSONA].

D’altra parte, l’annullamento da parte del Comune di Terni del titolo edilizio del fabbricato non integrava una causa di forza maggiore, sia perché non era contemplato nell’elenco di cui all’art. 11.3 dell o Avviso, sia perché l’ordine di sospensione dei lavori era stato notifi- cato il 25 luglio 2011 e l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi il successivo 18 ottobre, dunque a distanza di tre anni dall’erogazione del contributo, durante i quali l’attività agritu- ristica non era stata avviata. [OSCURATO:PERSONA], ricevuto l’ordine di demolizione, aveva presentato istan- za di sanatoria, così ammettendo l’abusività delle opere contestate, ma il TAR dell’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 10 giugno 2015, aveva ri- gettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego del Comune, confermando espressamente la difformità delle opere per mancan- za di un piano attuativo.

Era, infine, da escludere la sussistenza della buona fede del Bonifa- 3.- Ricorre per cassazione l’imprenditore, affidando il gravame a cinque motivi.

Resistono la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che concludono per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ.

Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo il ricorrente lamenta “ Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Motivo di ricorso riconduci- bile all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”.

La Corte avrebbe ritenuto legittima la revoca del contributo ma non si sarebbe pronunciata sul vizio, dedotto dall’opponente, di “moti- vazione postuma” del provvedimento amministrativo.

In particolare, l’ingiunzione di restituzione era stata motivata in ba- se alla mancata destinazione dell’immobile ad attività agrituristica, mentre il Tribunale l’avrebbe ritenuta correttamente motivata su un assunto diverso, ossia sul rilievo che sarebbe stato violato il termi- ne decennale di vincolo di destinazione.

Tale vizio – integrante violazione dell’art. 3 della legge n° 241/ 1990 (norma applicabile anche alle ingiunzioni ex r.d. n° 639/ 1910) –sarebbe stato denunciato col primo motivo di gravame, col quale l’appellante aveva fatto osservare che la motivazione del Tri- bunale integrava una tardiva ed inammissibile giustificazione del provvedimento amministrativo emesso da [OSCURATO:PERSONA].

Il mezzo sarebbe rimasto, nondimeno, privo di esame. 5.-Il motivo è infondato.

Il n° 5 dell’art. 360 concerne un vizio di ricostruzione del fatto, mentre col motivo in esame il ricorrente deduce che il giudice di secondo grado non avrebbe esaminato la doglianza con la quale egli si lamentava della cosiddetta “motivazione postuma” data dal tribunale all’atto amministrativo.

In realtà, sol che si legga la sentenza a pagina 6 (ultimo paragra- fo), è agevole osservare che la Corte ha ritenuto “la determinazio- ne dirigenziale n. 1212 del 22 febbraio 2012 con la quale è stata disposta la revoca dell’aiuto, espressamente richiamata, poi, nella ingiunzione emessa da [OSCURATO:PERSONA], (…) esaustivamente motivata”.

Sicché, giusta o sbagliata che sia tale conclusione (in realtà essa è perfettamente corretta), è evidente che non si è in presenza di un omesso esame di un fatto decisivo e che, pertanto, la formulazione del mezzo ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ. è, già ad un primo esame, inammissibile.

In ogni caso, anche a voler ricondurre le doglianze del mezzo al n° 3 del citato articolo, è fin troppo noto (cfr. ex multis: Cass., sez.

I, 16 aprile 2004, n° 7241) che, nel caso di revoca di contributi per inadempimento del sovvenuto, l’oggetto del giudizio che si svolge davanti al giudice ordinario non è in alcun modo costituito dalla le- gittimità dell’atto amministrativo, ma dal rapporto nascente da quest’ultimo, caratterizzato dalla pretesa dell'Amministrazione – scaturita dalla cancellazione dell'atto di concessione – di ripetere, come indebito, quanto a suo tempo erogato, e dal contrapposto di- ritto del beneficiario tanto alla erogazione del contributo deliberato, quanto al mantenimento di esso, sì da sottoporre alla cognizione piena del Giudice ordinario la sola sussistenza del preteso, e nega- to, inadempimento alle condizioni di attribuzione poste dal conce- dente.

Tanto premesso, è evidente che sia del tutto fuori fuoco la doglian- za di “motivazione postuma” dell’atto, posto che non è all’atto am- ministrativo che occorre avere riguardo, ma semmai alle allegazioni difensive formulate hinc et inde nel giudizio di merito: questione che nel mezzo in esame è stata integralmente pretermessa. 6.- Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990.

Motivo di ricorso ri- conducibile all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” Il vizio di “motivazione postuma” non sarebbe stato superato nemmeno dal richiamo effettuato nella sentenza impugnata alla Determina dirigenziale della Regione [OSCURATO:PERSONA] n° 1212/2012, in quanto anch’essa motivava la revoca sulla base della mancata de- stinazione dell’immobile ad attività agrituristica e non al mancato rispetto del vincolo decennale. 7.-Il mezzo ripropone la questione già esaminata col primo motivo e, al pari di quest’ultimo, è del tutto infondato per le regioni già esposte al precedente paragrafo n° 5, alle quali, dunque, si riman- 8.- Col terzo mezzo il ricorrente deduce “ Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 (sotto ulteriore profilo) in combinato disposto con l'art. 3 del R.D. n. 639/1910 e 2697 c.c.

Violazione dell'art. 115 c.p.c.

Motivo di ricorso riconducibile all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” Nel procedimento ex r.d. n° 639/1910 la PA opposta sarebbe attri- ce sostanziale e l’ingiunzione non costituirebbe prova dei fatti costi- tutivi del diritto, né sarebbe assistita da una presunzione di veridi- cità.

Nondimeno, la Corte d’appello avrebbe ritenuto il monitumesausti- vamente motivato, essendo fondato sull’inadempimento all'impe- gno di cui all'art. 11.2 dell'Avviso di pagamento; sull'assenza di agibilità del fabbricato; sulla non reperibilità del sito webdell'attivi- tà agrituristica; sulla comunicazione del Comune di Terni (territo- rialmente competente), secondo la quale il Bonifazi non aveva mai avanzato una dichiarazione di inizio attività, o presentato una se- gnalazione certificata di inizio attività, relativa all’impresa agrituri- stica.

Al contrario, non erano stati indicati i punti violati dell’art. 11.2; il fabbricato avrebbe ottenuto l’agibilità; l’ultimazione dei lavori era smentita dai documenti prodotti.

Ne sarebbe derivata la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., poi- ché il giudice aveva omesso di esaminare le prove prodotte, e dell’art. 2697 cod. civ., avendo la Corte posto sostanzialmente a carico dell’opponente l’onere probatorio. 9.-Il motivo è inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata.

La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto provato l’inadempimento del Bonifazi sia in base al “controllo effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato il 29 gennaio 2011”, col quale “veniva accertato che «i lavori di ristrutturazione, dichiarati ultimati dal Bonifazi, sono ancora in corso e che l’attività agrituristica non è mai stata avviata»”, sia in base alle stesse ammissioni del sovvenuto, che nella “memoria di- fensiva del 15 luglio 2011, prodotta all’Autorità regionale dopo aver ricevuto l’avviso di avvio del procedimento amministrativo di revo- ca” avrebbe ammesso di non aver mai dato inizio all’attività agritu- ristica.

Dunque, la Corte non si è limitata a prendere per buona la parola dell’[OSCURATO:PERSONA], ma ha ritenuto provate le allegazioni difensive di questa ultima esaminando e valutando, secondo il suo prudente apprez- zamento, i documenti sopra indicati.

Ne deriva che l’ulteriore motivazione della sentenza – secondo la quale “la determinazione dirigenziale n° 1212 del 22 febbraio 2012 con la quale era stata disposta la revoca dell’aiuto (…) era esausti- vamente motivata (…)” – non era dirimente ai fini decisori, essen- dosi già sopra chiarito che l’oggetto del presente giudizio non è co- stituito dalla legittimità del provvedimento amministrativo di revoca o dell’ingiunzione emessa da [OSCURATO:PERSONA], ma dal diritto del Bonifazi a ri- cevere ed a mantenere il contributo e dal contrapposto diritto della P.A. di ottenere la restituzione delle somme indebitamente erogate.

Da ultimo, osserva il Collegio che la questione dell’avvenuto rilascio dell’agibilità è stata enunciata in modo del tutto generico ed è co- munque priva della trascrizione del certificato (o, almeno, dell'illu- strazione del suo contenuto), senza considerare che il profilo del travisamento della prova non è denunciabile con l’art. 360 cod. proc. civ. 10.- Col quarto motivo – che è così rubricato “ Violazione e falsa applicazione del principio della causa di forza maggiore quale causa di esonero dall'impegno.

Violazione dell'art. 33 del Regolamento UE n. 445/2002.

Violazione dell'art. 11.3 dell'Avviso pubblicato con DGR n. 1616/2002.

Motivo di ricorso riconducibile all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” – il Bonifazi assume che, contrariamente a quanto af- fermato nella sentenza, avrebbe avuto rilievo l'annullamento d'uffi- cio dell'[OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] con la senten- za 362/15.

Le prove testimoniali (testi Centonze e Piombi) avrebbero, infatti, accertato che l’impedimento all'avvio dell'attività agrituristica è di- peso dall'iniziativa del Comune di Terni di revocare l'autorizzazione n° 206/2004 alla realizzazione dell'immobile.

Il Comune, con la delibera consiliare n° 149/2003, avrebbe classifi- cato l'immobile del Bonifazi fra i "beni culturali sparsi" e tale delibe- ra, poi annullata dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n° 362/15, avrebbe indotto il Comune ad annullare in autotutela l’autorizzazione n° 206/2004: da qui la sussistenza di una causa di forza maggiore, negata invece della Corte d’appello. 11.-Il mezzo è per più ragioni inammissibile.

Esso, anzitutto, ancora una volta non coglie l’esatta ratio decidendi della Corte territoriale, la quale ha osservato che l’ordine di so- spensione dei lavori edili venne notificato il 25 luglio 2011 e l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi il successivo 18 ottobre 2011, “dunque a distanza di tre anni dall’erogazione del contributo durante i quali un’attività agrituristica non era stata mai avviata”.

In sostanza, la Corte ha ritenuto che la vicenda del titolo edilizio non costituisse una causa di forza maggiore, essendo intervenuta ben tre anni dopo l’erogazione del contributo: periodo durante il quale il Bonifazi era comunque inadempiente, non avendo avviato l’attività di agriturismo.

Inoltre, il motivo in esame –richiamando le deposizioni testimoniali (peraltro senza nemmeno trascriverle) –tende ad ottenere da que- sta Corte una rivalutazione del materiale istruttorio, che è invece totalmente rimessa al giudice del merito. 12.- Col quinto mezzo – rubricato “ Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990.

Motivo di ricorso riconducibile all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc” –il Bonifazi deduce che, ai fini della revoca del contributo, sarebbe stato necessario un indebito esborso di danaro pubblico, che nella fattispecie era assente, in quanto il danaro era stato destinato con- formemente alla domanda, i lavori erano stati ultimati e l’attività agrituristica era stata avviata.

Essendo egli in buona fede, sussisterebbe l'”esimente di cui all'art. 14, co. 4 del Reg.

CEE 3887/92”. 13.- Anche questo motivo è inammissibile, sia perché involge ma- nifestamente questioni di merito che la Corte territoriale ha già esaminato (alcune peraltro nemmeno risultanti dalla sentenza, co- me la corretta destinazione del danaro erogato), sia perché la nor- ma comunitaria invocata (art. 14, quarto comma, del Reg.

CE n° 3887 del 1992) è inapplicabile ratione temporis (il Reg. citato è stato abrogato dall'articolo 53 del Reg.

CE n° 2419 del 2001, a sua volta abrogato dall'articolo 80 del Reg.

CE n° 796 del 2004, a sua volta abrogato dall'articolo 86 del reg.

CE n° 1122 del 2009, a sua volta abrogato dall'art. 43, paragrafo 1, del Reg. 11 marzo 2014, n° 640/2014, a sua volta abrogato dall'art. 13, par. 1, del Reg. 4 maggio 2022, n° 2022/1172/UE, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, par. 1 del medesimo Rego- lamento) e comunque implica l’accertamento di circostanze di fatto già negativamente valutate dal giudice del merito. 14.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle contropar- ti, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 73,7 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui allo ar. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della R epubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente a rifondere alle parti resistenti le spese di questa lite, che li- quida –per la Regione [OSCURATO:PERSONA] – in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi e –per l’[OSCURATO:PERSONA] – in euro 5.000,00, oltre al- le spese prenotate a debito, e, per entrambi,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 14304del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], residente in Narni, Strada di Sant'Antonio n. 6, C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresen- tato e difeso - giusta procura estesa in calce al ricorso - dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. RNLGNN65R28L l17M) ed elettivamente do- miciliata presso lo Studio dello stesso in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 86 (pec: [OSCURATO:EMAIL]). Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], in persona della Presidente pro-tempore della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), rappresen- tata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (cf [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) [OSCURATO:PERSONA] (cf CSLTZN58T67 H501E) ed [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; Fax n. 075-5043625), per delega in calce al controricorso, giusta D.G.R. n. 685/2024 , ed elettivamente domiciliata presso il [OSCURATO:PERSONA]- catura regionale, [OSCURATO:PERSONA], n. 96, C.so Vannucci 30, Perugia (Fax n. 075-5043625). I difensori dichiarano la propria disponibilità a ricevere le notifiche e le comunicazioni all’indirizzo pec annari- [OSCURATO:EMAIL], tiziana.caselli@avvocatiperu gia - pec.it, [OSCURATO:EMAIL]. Controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - Agenzia per le erogazioni in agricoltura ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, legale rap- presentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dalla Av- vocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], [OSCURATO:TELEFONO], p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 2501 deposi- tata il 9 aprile 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23 aprile 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale della stessa città, con la qua- le era stata respinta l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], im- prenditore, avverso l’ingiunzione emessa dalla Agenzia per le ero- gazioni in agricoltura ([OSCURATO:PERSONA]) ai sensi del r.d. n° 639/1910, con la quale gli si intimava la restituzione di euro 73.778,80 per aiuti co- munitari indebitamente percepiti relativi all’anno 2008. 2.- Osservava la Corte che l’impegno di cui al Quadro D della do- manda di aiuto - consistente nel “ mantenere, per un periodo vinco- lativo di 10 (dieci) anni per gli investimenti immobiliari decorrenti dalla data di accertamento finale di regolare esecuzione degli inve- stimenti, l’utilizzo e l’esercizio funzionale dei medesimi” – era stato disatteso da parte del sovvenuto. Infatti, da un controllo svolto il 29 gennaio 2011 dal Corpo foresta- le dello Stato era emerso che i lavori di ristrutturazione, dichiarati ultimati dall’imprenditore, erano invece ancora in corso, mentre l’attività agrituristica non era mai stata avviata, come riconosciuto dallo stesso Bonifazi nella memoria difensiva del 15 luglio 2011, prodotta all’Autorità regionale dopo aver ricevuto l’avviso di avvio del procedimento amministrativo di revoca. La determinazione dirigenziale n° 1212 del 22 febbraio 2012, con la quale era stata disposta la revoca dell’aiuto, era esaustivamente motivata ed era stata espressamente richiamata nell’ingiunzione emessa dall’[OSCURATO:PERSONA]. D’altra parte, l’annullamento da parte del Comune di Terni del titolo edilizio del fabbricato non integrava una causa di forza maggiore, sia perché non era contemplato nell’elenco di cui all’art. 11.3 dell o Avviso, sia perché l’ordine di sospensione dei lavori era stato notifi- cato il 25 luglio 2011 e l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi il successivo 18 ottobre, dunque a distanza di tre anni dall’erogazione del contributo, durante i quali l’attività agritu- ristica non era stata avviata. [OSCURATO:PERSONA], ricevuto l’ordine di demolizione, aveva presentato istan- za di sanatoria, così ammettendo l’abusività delle opere contestate, ma il TAR dell’[OSCURATO:PERSONA], con sentenza del 10 giugno 2015, aveva ri- gettato il ricorso avverso il provvedimento di diniego del Comune, confermando espressamente la difformità delle opere per mancan- za di un piano attuativo. Era, infine, da escludere la sussistenza della buona fede del Bonifa- 3.- Ricorre per cassazione l’imprenditore, affidando il gravame a cinque motivi. Resistono la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], che concludono per l’inammissibilità e, in ogni caso, per il rigetto. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. Non sono state depositate memorie. [OSCURATO:PERSONA] 4.- Col primo motivo il ricorrente lamenta “ Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Motivo di ricorso riconduci- bile all'art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c.”. La Corte avrebbe ritenuto legittima la revoca del contributo ma non si sarebbe pronunciata sul vizio, dedotto dall’opponente, di “moti- vazione postuma” del provvedimento amministrativo. In particolare, l’ingiunzione di restituzione era stata motivata in ba- se alla mancata destinazione dell’immobile ad attività agrituristica, mentre il Tribunale l’avrebbe ritenuta correttamente motivata su un assunto diverso, ossia sul rilievo che sarebbe stato violato il termi- ne decennale di vincolo di destinazione. Tale vizio – integrante violazione dell’art. 3 della legge n° 241/ 1990 (norma applicabile anche alle ingiunzioni ex r.d. n° 639/ 1910) –sarebbe stato denunciato col primo motivo di gravame, col quale l’appellante aveva fatto osservare che la motivazione del Tri- bunale integrava una tardiva ed inammissibile giustificazione del provvedimento amministrativo emesso da [OSCURATO:PERSONA]. Il mezzo sarebbe rimasto, nondimeno, privo di esame. 5.-Il motivo è infondato. Il n° 5 dell’art. 360 concerne un vizio di ricostruzione del fatto, mentre col motivo in esame il ricorrente deduce che il giudice di secondo grado non avrebbe esaminato la doglianza con la quale egli si lamentava della cosiddetta “motivazione postuma” data dal tribunale all’atto amministrativo. In realtà, sol che si legga la sentenza a pagina 6 (ultimo paragra- fo), è agevole osservare che la Corte ha ritenuto “la determinazio- ne dirigenziale n. 1212 del 22 febbraio 2012 con la quale è stata disposta la revoca dell’aiuto, espressamente richiamata, poi, nella ingiunzione emessa da [OSCURATO:PERSONA], (…) esaustivamente motivata”. Sicché, giusta o sbagliata che sia tale conclusione (in realtà essa è perfettamente corretta), è evidente che non si è in presenza di un omesso esame di un fatto decisivo e che, pertanto, la formulazione del mezzo ai sensi dell’art. 360 n° 5 cod. proc. civ. è, già ad un primo esame, inammissibile. In ogni caso, anche a voler ricondurre le doglianze del mezzo al n° 3 del citato articolo, è fin troppo noto (cfr. ex multis: Cass., sez. I, 16 aprile 2004, n° 7241) che, nel caso di revoca di contributi per inadempimento del sovvenuto, l’oggetto del giudizio che si svolge davanti al giudice ordinario non è in alcun modo costituito dalla le- gittimità dell’atto amministrativo, ma dal rapporto nascente da quest’ultimo, caratterizzato dalla pretesa dell'Amministrazione – scaturita dalla cancellazione dell'atto di concessione – di ripetere, come indebito, quanto a suo tempo erogato, e dal contrapposto di- ritto del beneficiario tanto alla erogazione del contributo deliberato, quanto al mantenimento di esso, sì da sottoporre alla cognizione piena del Giudice ordinario la sola sussistenza del preteso, e nega- to, inadempimento alle condizioni di attribuzione poste dal conce- dente. Tanto premesso, è evidente che sia del tutto fuori fuoco la doglian- za di “motivazione postuma” dell’atto, posto che non è all’atto am- ministrativo che occorre avere riguardo, ma semmai alle allegazioni difensive formulate hinc et inde nel giudizio di merito: questione che nel mezzo in esame è stata integralmente pretermessa. 6.- Con la seconda doglianza il ricorrente lamenta “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Motivo di ricorso ri- conducibile all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” Il vizio di “motivazione postuma” non sarebbe stato superato nemmeno dal richiamo effettuato nella sentenza impugnata alla Determina dirigenziale della Regione [OSCURATO:PERSONA] n° 1212/2012, in quanto anch’essa motivava la revoca sulla base della mancata de- stinazione dell’immobile ad attività agrituristica e non al mancato rispetto del vincolo decennale. 7.-Il mezzo ripropone la questione già esaminata col primo motivo e, al pari di quest’ultimo, è del tutto infondato per le regioni già esposte al precedente paragrafo n° 5, alle quali, dunque, si riman- 8.- Col terzo mezzo il ricorrente deduce “ Violazione e falsa appli- cazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 (sotto ulteriore profilo) in combinato disposto con l'art. 3 del R.D. n. 639/1910 e 2697 c.c. Violazione dell'art. 115 c.p.c. Motivo di ricorso riconducibile all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” Nel procedimento ex r.d. n° 639/1910 la PA opposta sarebbe attri- ce sostanziale e l’ingiunzione non costituirebbe prova dei fatti costi- tutivi del diritto, né sarebbe assistita da una presunzione di veridi- cità. Nondimeno, la Corte d’appello avrebbe ritenuto il monitumesausti- vamente motivato, essendo fondato sull’inadempimento all'impe- gno di cui all'art. 11.2 dell'Avviso di pagamento; sull'assenza di agibilità del fabbricato; sulla non reperibilità del sito webdell'attivi- tà agrituristica; sulla comunicazione del Comune di Terni (territo- rialmente competente), secondo la quale il Bonifazi non aveva mai avanzato una dichiarazione di inizio attività, o presentato una se- gnalazione certificata di inizio attività, relativa all’impresa agrituri- stica. Al contrario, non erano stati indicati i punti violati dell’art. 11.2; il fabbricato avrebbe ottenuto l’agibilità; l’ultimazione dei lavori era smentita dai documenti prodotti. Ne sarebbe derivata la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., poi- ché il giudice aveva omesso di esaminare le prove prodotte, e dell’art. 2697 cod. civ., avendo la Corte posto sostanzialmente a carico dell’opponente l’onere probatorio. 9.-Il motivo è inammissibile, non cogliendo l’esatta ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto provato l’inadempimento del Bonifazi sia in base al “controllo effettuato dal [OSCURATO:PERSONA] dello Stato il 29 gennaio 2011”, col quale “veniva accertato che «i lavori di ristrutturazione, dichiarati ultimati dal Bonifazi, sono ancora in corso e che l’attività agrituristica non è mai stata avviata»”, sia in base alle stesse ammissioni del sovvenuto, che nella “memoria di- fensiva del 15 luglio 2011, prodotta all’Autorità regionale dopo aver ricevuto l’avviso di avvio del procedimento amministrativo di revo- ca” avrebbe ammesso di non aver mai dato inizio all’attività agritu- ristica. Dunque, la Corte non si è limitata a prendere per buona la parola dell’[OSCURATO:PERSONA], ma ha ritenuto provate le allegazioni difensive di questa ultima esaminando e valutando, secondo il suo prudente apprez- zamento, i documenti sopra indicati. Ne deriva che l’ulteriore motivazione della sentenza – secondo la quale “la determinazione dirigenziale n° 1212 del 22 febbraio 2012 con la quale era stata disposta la revoca dell’aiuto (…) era esausti- vamente motivata (…)” – non era dirimente ai fini decisori, essen- dosi già sopra chiarito che l’oggetto del presente giudizio non è co- stituito dalla legittimità del provvedimento amministrativo di revoca o dell’ingiunzione emessa da [OSCURATO:PERSONA], ma dal diritto del Bonifazi a ri- cevere ed a mantenere il contributo e dal contrapposto diritto della P.A. di ottenere la restituzione delle somme indebitamente erogate. Da ultimo, osserva il Collegio che la questione dell’avvenuto rilascio dell’agibilità è stata enunciata in modo del tutto generico ed è co- munque priva della trascrizione del certificato (o, almeno, dell'illu- strazione del suo contenuto), senza considerare che il profilo del travisamento della prova non è denunciabile con l’art. 360 cod. proc. civ. 10.- Col quarto motivo – che è così rubricato “ Violazione e falsa applicazione del principio della causa di forza maggiore quale causa di esonero dall'impegno. Violazione dell'art. 33 del Regolamento UE n. 445/2002. Violazione dell'art. 11.3 dell'Avviso pubblicato con DGR n. 1616/2002. Motivo di ricorso riconducibile all'art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.” – il Bonifazi assume che, contrariamente a quanto af- fermato nella sentenza, avrebbe avuto rilievo l'annullamento d'uffi- cio dell'[OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] con la senten- za 362/15. Le prove testimoniali (testi Centonze e Piombi) avrebbero, infatti, accertato che l’impedimento all'avvio dell'attività agrituristica è di- peso dall'iniziativa del Comune di Terni di revocare l'autorizzazione n° 206/2004 alla realizzazione dell'immobile. Il Comune, con la delibera consiliare n° 149/2003, avrebbe classifi- cato l'immobile del Bonifazi fra i "beni culturali sparsi" e tale delibe- ra, poi annullata dal [OSCURATO:PERSONA] con sentenza n° 362/15, avrebbe indotto il Comune ad annullare in autotutela l’autorizzazione n° 206/2004: da qui la sussistenza di una causa di forza maggiore, negata invece della Corte d’appello. 11.-Il mezzo è per più ragioni inammissibile. Esso, anzitutto, ancora una volta non coglie l’esatta ratio decidendi della Corte territoriale, la quale ha osservato che l’ordine di so- spensione dei lavori edili venne notificato il 25 luglio 2011 e l’ordine di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi il successivo 18 ottobre 2011, “dunque a distanza di tre anni dall’erogazione del contributo durante i quali un’attività agrituristica non era stata mai avviata”. In sostanza, la Corte ha ritenuto che la vicenda del titolo edilizio non costituisse una causa di forza maggiore, essendo intervenuta ben tre anni dopo l’erogazione del contributo: periodo durante il quale il Bonifazi era comunque inadempiente, non avendo avviato l’attività di agriturismo. Inoltre, il motivo in esame –richiamando le deposizioni testimoniali (peraltro senza nemmeno trascriverle) –tende ad ottenere da que- sta Corte una rivalutazione del materiale istruttorio, che è invece totalmente rimessa al giudice del merito. 12.- Col quinto mezzo – rubricato “ Violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Motivo di ricorso riconducibile all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc” –il Bonifazi deduce che, ai fini della revoca del contributo, sarebbe stato necessario un indebito esborso di danaro pubblico, che nella fattispecie era assente, in quanto il danaro era stato destinato con- formemente alla domanda, i lavori erano stati ultimati e l’attività agrituristica era stata avviata. Essendo egli in buona fede, sussisterebbe l'”esimente di cui all'art. 14, co. 4 del Reg. CEE 3887/92”. 13.- Anche questo motivo è inammissibile, sia perché involge ma- nifestamente questioni di merito che la Corte territoriale ha già esaminato (alcune peraltro nemmeno risultanti dalla sentenza, co- me la corretta destinazione del danaro erogato), sia perché la nor- ma comunitaria invocata (art. 14, quarto comma, del Reg. CE n° 3887 del 1992) è inapplicabile ratione temporis (il Reg. citato è stato abrogato dall'articolo 53 del Reg. CE n° 2419 del 2001, a sua volta abrogato dall'articolo 80 del Reg. CE n° 796 del 2004, a sua volta abrogato dall'articolo 86 del reg. CE n° 1122 del 2009, a sua volta abrogato dall'art. 43, paragrafo 1, del Reg. 11 marzo 2014, n° 640/2014, a sua volta abrogato dall'art. 13, par. 1, del Reg. 4 maggio 2022, n° 2022/1172/UE, a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi di quanto disposto dall’art. 14, par. 1 del medesimo Rego- lamento) e comunque implica l’accertamento di circostanze di fatto già negativamente valutate dal giudice del merito. 14.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle contropar- ti, per la cui liquidazione – fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 73,7 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui allo ar. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della R epubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricor- rente a rifondere alle parti resistenti le spese di questa lite, che li- quida –per la Regione [OSCURATO:PERSONA] – in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi e –per l’[OSCURATO:PERSONA] – in euro 5.000,00, oltre al- le spese prenotate a debito, e, per entrambi,
Sentenza Cassazione n. 22493/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris