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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 32552/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen., aggravato dalla recidiva reiterata quanto al solo [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 455 cod. pen. e degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. (sotto quest'ultimo profilo in maniera, quindi, già di per sé inammissibile, stante quanto disposto dalle Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), l'operata valutazione delle prove (in particolare con riferimento alla dimostrazione della consapevolezza degli imputati di detenere moneta falsa e di volerne fare spendita, dovendosi dubitare di quanto riferito dalla parte offesa e di quanto evincibile dalle immagini del sistema di videosorveglianza) e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità degli imputati per il delitto loro ascritto, con specifico riguardo all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti dei relativi risultati (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione a carico di [OSCURATO:PERSONA] della contestata recidiva, non è consentito in questa sede in quanto inedito, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che l'imputato avesse formulato specifiche doglianze in ordine all'aumento di pena applicatogli per la recidiva stessa, e non potendosi, comunque, scrutinare ex officio in questa sede la questione proposta, essendo necessari approfondimenti di merito; - che le censure di cui al quarto motivo sono non consentite in questa sede: quella che eccepisce il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è proposta per la prima volta in cassazione, come risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello; quella che attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica, perché sviluppata in assenza di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), e manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/10/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 110 e 455 cod. pen., aggravato dalla recidiva reiterata quanto al solo [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati, a mezzo del comune difensore, articolando quattro motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che i primi due motivi, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione dell'art. 455 cod. pen. e degli artt. 189 e 192 cod. proc. pen. (sotto quest'ultimo profilo in maniera, quindi, già di per sé inammissibile, stante quanto disposto dalle Sezioni Unite Filardo, n. 29541 del 16/07/2020, Rv. 280027), l'operata valutazione delle prove (in particolare con riferimento alla dimostrazione della consapevolezza degli imputati di detenere moneta falsa e di volerne fare spendita, dovendosi dubitare di quanto riferito dalla parte offesa e di quanto evincibile dalle immagini del sistema di videosorveglianza) e, quindi, la tenuta dell'impianto motivazionale sotteso alla dichiarazione di responsabilità degli imputati per il delitto loro ascritto, con specifico riguardo all'integrazione dell'elemento soggettivo del reato, è affidato a doglianze generiche, in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (cfr, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti dei relativi risultati (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione a carico di [OSCURATO:PERSONA] della contestata recidiva, non è consentito in questa sede in quanto inedito, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen., posto che non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che l'imputato avesse formulato specifiche doglianze in ordine all'aumento di pena applicatogli per la recidiva stessa, e non potendosi, comunque, scrutinare ex officio in questa sede la questione proposta, essendo necessari approfondimenti di merito; - che le censure di cui al quarto motivo sono non consentite in questa sede: quella che eccepisce il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è proposta per la prima volta in cassazione, come risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello; quella che attinge il diniego delle circostanze attenuanti generiche è aspecifica, perché sviluppata in assenza di confronto critico con il tenore della motivazione rassegnata al riguardo (cfr. pagg. 7 e 8 della sentenza impugnata), e manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Rv. 271269), come avvenuto nel caso che occupa; - rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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