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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 21746/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31647/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] VENAFRO -intimato- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG.

CAMPOBASSO n. 295/2020 depositata il05/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Molise ha confermato la decisione di primo grado reiettiva dell’originario ricorso avverso avviso di pagamento emesso nei confronti di esso ricorrente dal Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, per contributo dell’anno 2106 relativo a determinati terreni;

2. il Consorzio è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]: 1.con il primo e con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, in riferimento all’art. 360, primo comma n.5, c.p.c., l’omesso esame da parte della CTR sia di una “perizia tecnica giurata del geom.

D’[OSCURATO:PERSONA]”, allegata al ricorso introduttivo e dalla quale emergerebbe che “i terreni di proprietà” del ricorrente si trovano fuori del perimetro di contribuenza, sia del documento in data “14 febbraio 2018, prot. 267”, prodotto dalricorrente con memoria 30 aprile 2018, in cui il Consorzio stesso avrebbe riconosciuto che il terreno “contraddistinto dal foglio di mappa n.22 particella 146 sito in Agro del Comune di Pozzilli … è fuori del comprensorio irriguo”;

2. con secondo motivo di ricorso viene anche lamentata l’assenza di motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR affermato che “dagli atti in possesso della commissione i terreni del contribuente ricadono nel comprensorio di bonifica”, senza indicare a quali atti abbia inteso fare riferimento;

3. con i restanti, tre motivi si contesta: che la CTR non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.188 del 19 ottobre 2018, relativa all'art.23, comma 1, lett. a), della legge reg.

Calabria 11/2003, né dell a sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13916/2006; che la CTR avrebbe violato regole sulla giurisdizione nell’affermare che il piano di classifica era divenuto definitivo non essendo stato opposto giacché tale affermazione non terrebbe conto del fatto che il ricorrente non doveva impugnare il piano dato che i suoi terreni non traggono beneficio dalle opere consortili; che la CTR avrebbe violato l’art. 112 cod. proc. civ. posto che “il Consorzio non ha affermato che l’avviso di pagamento emesso riguardasse tutti i terreni del Mancini lasciando sottinteso” che fosse relativo solo a quello di cui al foglio 22 part. 146 laddove invece nella sentenza era stato fatto riferimento a tutti i terreni;

4. i primi due motivi di ricorso, in quanto osmotici, possono essere esaminati congiuntamente; essi sono fondati;

4.1. la motivazione della sentenza impugnata è per, un verso, solo apparente, posto che essa menziona genericamente ma non individua gli atti dai quali risulterebbe che i terreni dell’odierno ricorrente sono all’’interno del comprensorio consortile e, per altro verso, del tutto priva di riferimenti sia alla ricordata perizia di parte sia al richiamato documento consortile 14 febbraio 2018, prot. 267 contenenti, l’una e l’altro, secondo quando rappresentato dal ricorrente, elementi decisivi per l’esito del processo;

5. i due motivi esaminati devono essere pertanto accolti;

6. i restanti motivi rimangono assorbiti;

7. in relazione ai due motivi di ricorso accolti la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione anche per le spese; PQM la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31647/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 98, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] VENAFRO -intimato- avverso SENTENZAdi COMM.TRIB.REG. CAMPOBASSO n. 295/2020 depositata il05/10/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Molise ha confermato la decisione di primo grado reiettiva dell’originario ricorso avverso avviso di pagamento emesso nei confronti di esso ricorrente dal Consorzio di Bonifica della Piana di Venafro, per contributo dell’anno 2106 relativo a determinati terreni; 2. il Consorzio è rimasto intimato; [OSCURATO:PERSONA]: 1.con il primo e con il secondo motivo di ricorso viene lamentato, in riferimento all’art. 360, primo comma n.5, c.p.c., l’omesso esame da parte della CTR sia di una “perizia tecnica giurata del geom. D’[OSCURATO:PERSONA]”, allegata al ricorso introduttivo e dalla quale emergerebbe che “i terreni di proprietà” del ricorrente si trovano fuori del perimetro di contribuenza, sia del documento in data “14 febbraio 2018, prot. 267”, prodotto dalricorrente con memoria 30 aprile 2018, in cui il Consorzio stesso avrebbe riconosciuto che il terreno “contraddistinto dal foglio di mappa n.22 particella 146 sito in Agro del Comune di Pozzilli … è fuori del comprensorio irriguo”; 2. con secondo motivo di ricorso viene anche lamentata l’assenza di motivazione della sentenza impugnata per avere la CTR affermato che “dagli atti in possesso della commissione i terreni del contribuente ricadono nel comprensorio di bonifica”, senza indicare a quali atti abbia inteso fare riferimento; 3. con i restanti, tre motivi si contesta: che la CTR non avrebbe tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n.188 del 19 ottobre 2018, relativa all'art.23, comma 1, lett. a), della legge reg. Calabria 11/2003, né dell a sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13916/2006; che la CTR avrebbe violato regole sulla giurisdizione nell’affermare che il piano di classifica era divenuto definitivo non essendo stato opposto giacché tale affermazione non terrebbe conto del fatto che il ricorrente non doveva impugnare il piano dato che i suoi terreni non traggono beneficio dalle opere consortili; che la CTR avrebbe violato l’art. 112 cod. proc. civ. posto che “il Consorzio non ha affermato che l’avviso di pagamento emesso riguardasse tutti i terreni del Mancini lasciando sottinteso” che fosse relativo solo a quello di cui al foglio 22 part. 146 laddove invece nella sentenza era stato fatto riferimento a tutti i terreni; 4. i primi due motivi di ricorso, in quanto osmotici, possono essere esaminati congiuntamente; essi sono fondati; 4.1. la motivazione della sentenza impugnata è per, un verso, solo apparente, posto che essa menziona genericamente ma non individua gli atti dai quali risulterebbe che i terreni dell’odierno ricorrente sono all’’interno del comprensorio consortile e, per altro verso, del tutto priva di riferimenti sia alla ricordata perizia di parte sia al richiamato documento consortile 14 febbraio 2018, prot. 267 contenenti, l’una e l’altro, secondo quando rappresentato dal ricorrente, elementi decisivi per l’esito del processo; 5. i due motivi esaminati devono essere pertanto accolti; 6. i restanti motivi rimangono assorbiti; 7. in relazione ai due motivi di ricorso accolti la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise in diversa composizione anche per le spese; PQM la Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione. Così decis
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