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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 dicembre 1988

Cassazione n. 47503/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1988 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e 4 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di L. Iapicco; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo della droga detenuta (oltre 600 gr. di cocaina variamente occultata nonché undici involucri della medesima sostanza e di droga tipo crack), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 cit.

Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena e mancata applicazione nella' misura di un terzo delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione che ha valorizzato le concrete modalità del fatto - per la detenzione di un quantitativo affatto modesto di droga- ritenuto oggettivamente grave ma bilanciato dall'ammissione dell'addebito, condotta processuale che, tuttavia, non è stata ritenuta tale da elidere il negativo giudizio sulla personalità per la tardività dell'ammissione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/12/1988 avverso la sentenza del 18/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e 4 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di L. Iapicco; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché riproduttivi di profili di censura della sentenza di condanna di primo grado disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello: il dato quantitativo della droga detenuta (oltre 600 gr. di cocaina variamente occultata nonché undici involucri della medesima sostanza e di droga tipo crack), è stato correttamente ritenuto ostativo alla riqualificazione del fatto ai sensi del comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 cit. Gli ulteriori motivi di ricorso involgono profili della regiudicanda, quello della eccessività della pena e mancata applicazione nella' misura di un terzo delle circostanze attenuanti generiche, rimessi all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, e sottratti a scrutinio di legittimità quando risultino sorretti, come deve constatarsi nel caso dell'impugnata sentenza, da esauriente e logica motivazione che ha valorizzato le concrete modalità del fatto - per la detenzione di un quantitativo affatto modesto di droga- ritenuto oggettivamente grave ma bilanciato dall'ammissione dell'addebito, condotta processuale che, tuttavia, non è stata ritenuta tale da elidere il negativo giudizio sulla personalità per la tardività dell'ammissione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2024
Sentenza Cassazione n. 47503/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris