CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09613/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
n virtù di procura in calce al ricorso-ricorrente--controricorrente incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentatie difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura a marginedell’atto di costituzione-controricorrente--ricorrente incidentale-nonchéHelvetia [OSCURATO:PERSONA]Assicurazioni SA, RappresentanzaGenerale e Direzione per l’Italia, in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Tassoni, in virtù di procura unita all’atto di costituzione di nuovodifensore-controricorrente-Numero registro generale 25546/2019Numero sezionale 1166/2026avverso la sentenza n. 210/2019 della Corte di appello di Brescia,Numero di raccolta generale 9613/2026depositata il 4.2.2019. Data pubblicazione 15/04/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio in data 11.3.2016dal [OSCURATO:PERSONA].1. Con ricorso, proposto ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c., MascaroTommaso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedevano alTribunale di Mantova il risarcimento dei danni causati dall’excuratrice del [OSCURATO:PERSONA] 2P, dott. [OSCURATO:PERSONA], perl’indebita occupazione dei locali di loro proprietà - concessi allasuddetta Società in bonis con un contratto di affitto di azienda - eper l’omessa corresponsione di ogni tipo di remunerazione. IlTribunale di Mantova, con ordinanza depositata in data12/01/2017, respingeva la domanda dei ricorrenti e accoglieval'eccezione di giudicato, rappresentando che il Tribunale di Veronaaveva già deciso negativamente l’opposizione al rendiconto delcuratore fallimentare ed escluso ogni sua responsabilità.2. Con sentenza n. 210/2019, la Corte d’Appello di Brescia accoglieval'impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento infavore degli stessi della somma di € 105.840,00, oltrerivalutazione ed interessi; dichiarava tenuta, altresì, HelvetiaSvizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza e Direzione perl'Italia, a tenere sollevata ed indenne l'avv. [OSCURATO:PERSONA] dalpagamento di detta somma, secondo le modalità ed i limiti previstinel contratto di assicurazione.3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso in cassazione avverso dettapronuncia della Corte di appello, formulando quattro motivi diimpugnazione e depositando controricorso incidentale.2 di 8Numero registro generale 25546/2019Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 9613/20264. Resistevano con controricorso e ricorso incidentale TommasoData pubblicazione 15/04/2026Mascaro, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], formulando 5 motividi impugnazione.5. Si costituiva con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] diAssicurazioni Helvetia SA.6. Le parti, ad eccezione della Compagnia assicurativa, depositavanomemorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente principale denunzia la violazionedell’art. 38 e dell’art. 116 della l.fall. in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte di appello affermache “il giudice fallimentare investito dell’opposizione al rendicontonon può dirimere con giudicato esterno la questione dellaresponsabilità dedotta in capo al curatore, per violazione deldovere di espletare il mandato con diligenza secondo l’art. 38L.Fall e del principio del neminem laedere sancito dall’art. 2043c.c.” e che, dunque, nel “subprocedimento fallimentare diapprovazione del rendiconto il Tribunale fallimentare valuta laresponsabilità del curatore in via incidentale ai fini della pronunciarichiestagli senza che tale decisione possa acquistare validità digiudicato in altro giudizio ove le medesime condotte sono valutatenella diversa ottica di fatto ingiusto generatore di danno a terzi”.Precisa, altresì, che, in sede di opposizione al rendiconto, è statasvolta la domanda di condanna al risarcimento del danno, per cui,di conseguenza, contrariamente a quanto affermato dal giudice disecondo grado, il Tribunale di Verona ha deciso non in viaincidentale, né tanto meno “ad abundantiam”, ma in via principalenel merito, producendo gli effetti del giudicato sostanziale, chepreclude la riproposizione della medesima domanda, giàesaminata e decisa dal primo giudice, e che rende inammissibili3 di 8Numero registro generale 25546/2019Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 9613/2026nonché irrilevanti tutte le altre deduzioni di merito delleData pubblicazione 15/04/2026controparti.2. Con il secondo motivo, la suddetta ricorrente denunzia laviolazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., poiché la Corte territoriale ha invertito l’onere dellaprova, ponendolo a carico della ricorrente in luogo di [OSCURATO:PERSONA] eBresciani, che avrebbe imposto ai medesimi di indicare e diprovare compiutamente i singoli fatti che configuravano lacondotta negligente.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la violazione e falsaapplicazione dell’art. 1227 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., per mancanza della motivazione rispetto alla affermazionedella Corte di appello, secondo la quale “Non può essere operata ladecurtazione richiesta dalla convenuta ai sensi dell’art. 1227 commasecondo c.c. poiché i proprietari non avrebbero potuto liberarel’immobile senza un accordo con la curatela del fallimentoSupermercato 2P”.4. Con il quarto motivo, si denunzia, nell’ambito del sub-procedimento di correzione dell’errore materiale, la violazione e lafalsa applicazione degli artt. 287 e segg. c.p.c. e 132, n. 4, c.p.c. inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., con la conseguentenullità della sentenza per mancanza di motivazione. In particolare,la ricorrente deduce che, nel caso di specie, nessun contrasto si èverificato tra la parte motiva ed il dispositivo nonché la mancataprevisione nella parte motiva della condanna alla restituzione dellesomme pagate a favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ragione della statuizionein primo grado, per cui non può rappresentare errore materialeemendabile con il procedimento ex art. 288 c.p.c., incidendo, taleomissione, sulla statuizione principale, ossia sulla volontà del Giudicedi porre a carico del soccombente anche tale condanna accessoria.5. Con il primo motivo del ricorso incidentale, i controricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunziano la4 di 8Numero registro generale 25546/2019Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 9613/2026violazione degli artt. 1123 e 1591 c.c. in relazione all’art. 360,Data pubblicazione 15/04/2026comma 1, n. 3. c.p.c. poiché, in ragione della inerzia della curatrice,la stessa avrebbe dovuto essere ritenuta responsabile dei dannisubiti anche per il periodo dicembre 2010 - febbraio 2012.6. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia l’omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, attesoche il giudice di appello ha ignorato i documenti prodotti perrichiedere la restituzione dei locali (lettere del 13.12.2010 e del20.2.2011), decidendo che i proprietari avevano manifestato lavolontà di ottenere la restituzione dei locali solo in data 5.3.2012.7. Con il terzo motivo incidentale si denunzia la violazione degli artt.112, 115 c.p.c. e dell’art. 1126 c.c. in relazione all’art. 360, comma1, nn. 3 e 4 c.p.c., poiché la Corte territoriale non aveva il potere dideterminare il risarcimento loro spettante in ragione degli obblighifiscali.8. Con il quarto motivo incidentale si denunzia la violazione dell’art.1223 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in ragionedel fatto che la decurtazione del risarcimento per ragioni fiscali vìolagravemente il diritto alla integrità del risarcimento.9. Con il quinto motivo incidentale si denunzia la violazione dell’art.112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. poiché, inassenza della correzione dell’errore materiale operata dalla Corte diappello, la pronuncia sarebbe stata viziata per omessa pronuncia inordine alla restituzione delle somme già versate in esito alla sentenzadi primo grado e riformata dalla pronuncia in appello.10. Il primo motivo dell’impugnazione principale è fondato.È decisivo constatare che, in sede di opposizione al rendiconto,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto anche una personale azionerisarcitoria, lamentando il ritardo con il quale il Curatore fallimentaregli aveva rilasciato l’immobile che aveva locato alla Società fallita.Contestava, inoltre, il mancato pagamento del credito maturato per5 di 8Numero registro generale 25546/2019Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 9613/2026canoni locativi, senza tenere in considerazione, peraltro, che era giàData pubblicazione 15/04/2026stato ammesso per lo stesso credito nello stato passivo.Pertanto, già in sede di rendiconto, [OSCURATO:PERSONA] ha propostouna domanda risarcitoria diretta a contestare l’insufficienza dell’attivoa soddisfare tutto il suo credito per canoni locativi non corrisposti,chiedendo espressamente il riconoscimento della responsabilitàpersonale del Curatore ed il risarcimento del danno (nella motivazionedel provvedimento del Tribunale di Verona si legge, infatti, che “Lecontestazioni fanno sostanzialmente riferimento al fatto chel’avvocato [OSCURATO:PERSONA], nonostante le richieste del locatore [OSCURATO:PERSONA],avrebbe continuato ad occupare il bene locato a Supermercati 2P divia Chiassi a Mantova, liberando lo stesso solo nel dicembre del 2013quando il [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato i beni del fallimento ivi locati,cagionando un danno pari ad € 276.346,16, chiedo nei confronti delcuratore stesso stante l’incapienza dell’attivo”).Il Tribunale di Verona, pur evidenziando una sorta di contrasto delladomanda del creditore con il rito camerale, ha, comunque, esaminatola domanda risarcitoria nel merito, tanto da affermare, in sedemotivazionale, che il giudizio di rendiconto può essere svoltounitamente all’azione di responsabilità per la lesione dei diritti deisingoli creditori. Lo stesso Tribunale ha accertato e ritenuto l’assenzadi ogni responsabilità e di ogni colpa del curatore in relazione alladomanda risarcitoria del creditore [OSCURATO:PERSONA], affermando che non puòessere “ravvisata alcuna responsabilità del curatore del fallimentotanto per omissioni che per azioni lesive pretesamente svolte” e che“alcuna responsabilità possa essere ascritta per l’occupazione deilocali”. La motivazione del Tribunale di Verona è tutta incentratasull’accertamento dell’inesistenza della responsabilità del curatore peril lamentato rilascio tardivo dei locali del creditore [OSCURATO:PERSONA], ai fini delladomanda di risarcimento proposta da quest’ultimo per il credito giàammesso ed insoddisfatto interamente. La conferma di ciò si traedall’assenza di ogni contestazione relativa al profilo contabile tipico6 di 8Numero registro generale 25546/2019Numero sezionale 1166/2026Numero di raccolta generale 9613/2026del giudizio di rendiconto, il quale, peraltro, è diretto a tutelare laData pubblicazione 15/04/2026massa dei creditori e non la posizione del singolo. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, affermando che “la pretesa al pagamento delmaggior danno indicato dal [OSCURATO:PERSONA] per il mancato pagamento deicanoni locatizi, poi, ha trovato legittima applicazione in sede diammissione al passivo con la formula della prededuzione in privilegiosicché, non potendo essere censurato altrimenti il comportamento delcuratore, la pretesa all’accertamento del danno richiesta in questasede va rigettata”. Il dispositivo della pronuncia contiene, altresì, unastatuizione che “rigetta ogni diversa eccezione, istanza e domanda”,la quale non può che interpretarsi nel senso di escludere ognicomportamento negligente del curatore nella liquidazione dell’attivosia nei confronti della massa dei creditori che del singolo creditore cheha proposto una autonoma domanda risarcitoria.In definitiva, il Tribunale di Verona si è pronunciato sulla domandarisarcitoria, valutandola nel merito ed escludendo in senso assolutoogni tipo di responsabilità del curatore tanto da addivenire al rigettodella “…pretesa all’accertamento del danno richiesta …”.Il giudicato su tale domanda si è formato a seguito della declaratoriadi estinzione del giudizio davanti la Corte di appello di Venezia.Non è dubitabile che tale giudicato, indipendentemente da ognidistinta valutazione di ammissibilità o meno di quella domanda nelgiudizio di rendiconto, avendo avuto ad oggetto l’esclusione di ogniresponsabilità del curatore tanto nei confronti della massa dei creditoriquanto nei confronti dei creditori odierni controricorrenti, a frontedella domanda specifica di risarcimento del danno in quella sedeproposta in connessione con l’attività liquidatoria del curatore, haavuto un effetto preclusivo, così come esattamente eccepito dallaricorrente.11. L’accertamento del giudicato formatosi in quel giudizio direndiconto/responsabilità comporta, inoltre, rispetto agli altricontroricorrenti/ricorrenti incidentali per il risarcimento del danno una7 di 8Numero registro generale 25546/2019Numero sezionale 1166/2026efficacia riflessa allorché “si configuri una relazione di pregiudizialità-Numero di raccolta generale 9613/2026dipendenza, in senso giuridico, tra la situazione che forma ogDgaetat ptuobb ldiceazlio ne 15/04/2026processo e quella facente capo a un terzo estraneo al giudizio (direndiconto) e, dunque, anche quando solo alcuni dei fatti costitutividella fattispecie del rapporto pregiudiziale-condizionante integrino glielementi del rapporto pregiudicato-condizionato” (Cass. Sez. 5,Sentenza n. 29301 del 23.10.2023); per cui la preclusione che daesso deriva si estende agli altri controricorrenti e ricorrenti in viaincidentale.12. L’accoglimento del primo motivo impone la cassazione delladecisione impugnata senza rinvio e determina l’assorbimento di tuttigli altri motivi, compresi quelli relativi al ricorso incidentale.13. In ordine alle spese, possono essere compensate quelle delle fasidi merito, in ragione dell’alterno esito dei giudizi. Di contro quelle delgiudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono lasoccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti glialtri e assorbito l’incidentale; cassa senza rinvio la sentenzaimpugnata; compensa le spese processuali relative al giudizio dimerito; condanna i controricorrenti, in solido, alle spese relative algiudizio di legittimità, che liquida, in favore della ricorrente e dellaHelvetia [OSCURATO:PERSONA]Assicurazioni SA, RappresentanzaGenerale e Direzione per l’Italia, per ciascuno, in € 6.200,00 percompensi ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborsoforfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della PrimaSezione civile in data 11.3.2026.Il Presidente8 di 8