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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022

Cassazione n. 02894/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 1°/6/2022 il Tribunale di Verona applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di otto mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa in ordine ai reati allo stesso ascritti ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando che sarebbe stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen., in contrasto con quanto stabilito dall'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 per le ipotesi cui all'art. 73, comma 5, stesso decreto.

3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato.

Al riguardo, basti osservare che la confisca del denaro è stata disposta ai sensi non dell'art. 240-bis cod. pen., ma dell'art. 240 cod. pen., quale profitto del reato di cessione di stupefacenti (come da motivazione alla pag. 5); non opera, dunque, la clausola di riserva di cui all'art. 85-bis, ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

5. Rilevato che, a tale decisione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 liere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 del TRIBUNALE di VERONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 1°/6/2022 il Tribunale di Verona applicava a [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - la pena di otto mesi di reclusione e 1.400,00 euro di multa in ordine ai reati allo stesso ascritti ai sensi dell'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando che sarebbe stata disposta la confisca ai sensi dell'art. 240- bis cod. pen., in contrasto con quanto stabilito dall'art. 85-bis, d.P.R. n. 309 del 1990 per le ipotesi cui all'art. 73, comma 5, stesso decreto. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. Al riguardo, basti osservare che la confisca del denaro è stata disposta ai sensi non dell'art. 240-bis cod. pen., ma dell'art. 240 cod. pen., quale profitto del reato di cessione di stupefacenti (come da motivazione alla pag. 5); non opera, dunque, la clausola di riserva di cui all'art. 85-bis, ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Rilevato che, a tale decisione, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 2 dicembre 2022 liere estensore Il
Decreto Cassazione n. 02894/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris