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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 marzo 2023

Cassazione n. 19734/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo addotto, afferente al giudizio di treAnt( equivalenza tra la recidiva ritenuta e leigeneriche parimenti accordate, è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata, con un argomentare complessivamente diretto a manifestare le ragioni giustificatrici del trattamento sanzionatorio irrogato, offerto puntuali e logiche indicazioni in relazione alla scelta adottata ( decisivi i riferimenti alla presenza di precedenti per reati specifici e ai tratti costitutivi anche soggettivi della condotta a giudizio) così da porre la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 31/3/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo addotto, afferente al giudizio di treAnt( equivalenza tra la recidiva ritenuta e leigeneriche parimenti accordate, è manifestamente infondato avendo la sentenza impugnata, con un argomentare complessivamente diretto a manifestare le ragioni giustificatrici del trattamento sanzionatorio irrogato, offerto puntuali e logiche indicazioni in relazione alla scelta adottata ( decisivi i riferimenti alla presenza di precedenti per reati specifici e ai tratti costitutivi anche soggettivi della condotta a giudizio) così da porre la relativa valutazione di merito al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/3/2023
Sentenza Cassazione n. 19734/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris