CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 marzo 2022
Cassazione n. 11731/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]! [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/3/2021 della Corte di appello di Ancona visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha compiutamente motivato, in presenza del constatato allontanamento dell'imputata dal luogo ove era ristretta agli arresti domiciliari, sia la qualificazione giuridica del fatto, non sussumibile nel diverso reato di cui all'art. 650 cod. pen., sia il dolo poiché tale elemento soggettivo si atteggia a dolo generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente e la sua intenzione di sottrarsi definitivamente alla misura (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 25228801); incensurabili anche le motivazioni poste a fondamento del diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. valorizzando il particolare comportamento dell'imputata per la constatata protrazione della violazione e il mancato riscontro alle giustificazioni offerte, elementi logicamente ritenuti ostativi all'applicazione delle circostanze generiche; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]